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Ricevuta per royalties da diritto di autore: la compilazione

Fisco NazionaleRicevuta per royalties da diritto di autore: la compilazione

La disciplina fiscale delle royalties per diritto di autore: la normativa, la ritenuta d'acconto e le modalità di compilazione della ricevuta per royalties che l'autore è tenuto a rilasciare al soggetto che sfrutta economicamente l'opera per suo conto. Tutte le informazioni sul trattamento fiscale delle royalties da diritto di autore.

Negli ultimi anni l’interesse verso la disciplina fiscale del diritto di autore si è accresciuta notevolmente. Ne abbiamo parlato già in altri articoli, in questo contributo, invece, voglio concentrarmi sull’emissione della ricevuta per royalties da diritto di autore. Capita sempre più spesso infatti di percepire, anche solo occasionalmente, compensi per lo sfruttamento economico di un’opera d’ingegno. Può trattarsi di opere di carattere artistico, letterario o musicale.

Pensa, ad esempio, ai soggetti che cedono a portali online i diritti di vendita dei propri brani musicali (vedi I-tunes). Oppure chi cede i diritti dei propri E-book ad editori online. Per non parlare dei software concessi in uso ad imprese o professionisti.

Lo scopo di questo articolo è delineare i principi generali che regolano il diritto di autore. Ti aiuterò ad avere una guida su come devi comportarti nel caso in cui tu debba emettere una ricevuta per royalties da diritto di autore. Capirai il regime fiscale applicabile ai compensi derivati dallo sfruttamento economico del diritto di autore. Inoltre, ti spiegherò come inserire in dichiarazione dei redditi le royalties e come compilare la ricevuta da consegnare al committente.

ATTENZIONE!
La ricevuta da emettere per il percepimento di royalty da diritto di autore non è una ricevuta legata al lavoro autonomo occasionale. Le due discipline fiscali sono completamente diverse. Per non commettere errori ti invito a leggere attentamente questo articolo.

Diritto di autore: la normativa civilistica

Il diritto di autore è tutelato nella disciplina civilistica dal nostro ordinamento. La legge sul diritto d’autore, Legge n. 633/42, riconosce e garantisce due diritti al creatore di un’opera:

  • Diritto di natura economica: ossia la possibilità di poter sfruttare la propria creazione ottenendone ogni beneficio e ritorno patrimoniale possibile. Questo diritto consiste nella pubblicazione dell’opera e nella vendita delle copie o comunque nella realizzazione di un guadagno, nella realizzazione di mostre, concerti, download a pagamento, ecc. Nessuno può, quindi, appropriarsi dell’opera altrui per pubblicarla o trarne altro vantaggio economico;
  • Diritto di natura morale: si tratta del riconoscimento pubblico della propria qualità di autore dell’opera. E’ sempre necessario indicare il nome e cognome di chi ha creato un’opera d’arte, letteraria, fotografica o musicale. Il fatto di rispettare la paternità dell’opera non significa però poterla utilizzare senza il previo consenso dell’autore.

Il soggetto che può vantare la paternità di un’opera artistica o letteraria può vedersi riconosciuti alcuni diritti.

Sfruttamento economico del diritto di autore

Uno dei principali diritti garantiti al creatore e/o inventore dell’opera è quello di poter concedere a terzi lo sfruttamento economico dell’opera. Secondo il nostro ordinamento, infatti, “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 2575 del Codice Civile).

L’articolo 12 della citata legge sancisce che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Sia questo originale o derivato. Il titolare del diritto di autore può quindi disporre commercialmente e concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera. Il tutto, rimanendo in ogni caso proprietario della stessa.

Lo sfruttamento economico dell’opera è un diritto esclusivo del proprietario e riguarda la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione, esecuzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo o strumento. Sostanzialmente il titolare del diritto di autore nell’atto di sfruttare commercialmente l’opera da parte di un soggetto terzo, riceve un compenso. Tale compenso è a tutti gli effetti una royalties, quindi una somma (fissa o variabile) legata allo sfruttamento economico dell’opera. Ebbene, il percepimento royalties da parte di un soggetto italiano ha delle conseguenze anche da un punto di vista fiscale.

La cessione del diritto di autore

La legge consente di cedere solo i diritti economici connessi al diritto d’autore, ossia la possibilità di sfruttamento dell’opera.

Esempio:
L’autore di un libro può concedere ad un editore il diritto di pubblicare l’opera e di venderla, dietro il riconoscimento di un compenso, c.d. royalties, solitamente in percentuale. Il cantante può concedere ad una casa discografica la diffusione della musica nei locali o la realizzazione di dischi etc.

La cessione dei diritti economici relativi al diritto d’autore può avvenire soltanto mediante la stipulazione di un contratto scritto.

Diritto di autore: la normativa fiscale

Anche il legislatore tributario si è occupato di disciplinare il diritto di autore. Infatti, l’autore dell’opera che incassa compensi sotto forma di royalties periodiche è tenuto a rilasciare al soggetto erogante una ricevuta. Il soggetto erogante il compenso ad autore residente in Italia è tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta di acconto del 20% sulle royalties. Questo ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

L’autore dell’opera, quindi, percepisce un compenso al netto della ritenuta di acconto, obbligatoria fiscalmente. Tale ritenuta è operata dai soggetti che possono assumere la veste di sostituto di imposta. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono:

  • Gli Enti e le società indicati all’articolo 73 del DPR n. 917/86;
  • Le società, le associazioni e le persone fisiche indicate nell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
  • Le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86;
  • Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio in qualità di sostituto d’imposta.

Questi, se uno di questi soggetti si trova ed erogare delle royalties per sfruttamento del diritto di autore devono applicare la ritenuta. A fronte del compenso percepito l’autore è tenuto all’emissione di una ricevuta per royalties.

Ritenuta a titolo di acconto:
Quando le royalties vengono erogate da parte di soggetto o ente sostituto di imposta in Italia, questi è tenuto ad applicare una ritenuta di acconto sul compenso erogato. Ritenuta di acconto significa che si tratta di una trattenuta erogata come acconto ai fini delle imposte sui redditi del percettore. Questi, quindi, è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’ammontare delle royalties percepite e l’importo della ritenuta subita. Queste informazioni si ricavano dalla Certificazione unica che il sostituto di imposta è obbligato a rilasciare ogni anno.

Royalities percepite da soggetti non residenti

Nel caso in cui a percepire le royalties sia un soggetto non residente in Italia il soggetto o ente erogante, qualora rivesta la caratteristica di sostituto di imposta deve applicare una ritenuta. In questo caso si parla di una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Questo ex art. 26 del DPR n. 600/1973. Questa ritenuta è considerata come imposta definitiva per i soggetti non residenti. Tuttavia, la ritenuta può essere ridotta o eliminata in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario. In tal caso, è necessario fare riferimento alle disposizioni della specifica convenzione.

È importante notare che le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere aliquote di ritenuta diverse da quelle standard previste dalla normativa interna italiana. Pertanto, prima di applicare una ritenuta sulle royalties, è fondamentale verificare la presenza e i termini di una eventuale convenzione tra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario.

Per approfondire: “Royalties per diritto di autore dei non residenti“.

Ricevuta per royalties: determinazione dell’imponibile

Quella che ti ho appena descritto è la disciplina fiscale generica che riguarda lo sfruttamento economico del diritto di autore. A fronte del pagamento delle royalties il soggetto erogante opera una ritenuta, e il soggetto percettore rilascia una ricevuta per royalties.

A questo punto, è opportuno andare a determinare l’importo imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20% sulle royalties (erogate verso soggetto residente). La tassazione della cessione del diritto di autore segue regole diverse in relazione alla tipologia di reddito dove vengono collocati dalla legislazione fiscale. In particolare tali redditi possono essere considerati:

  • Redditi da lavoro autonomo;
  • Redditi diversi.

Vediamoli con maggiore dettaglio.

Diritto di autore come lavoro autonomo

Nel caso in cui il compenso per lo sfruttamento del diritto di autore sia percepito direttamente dall’autore dell’opera, il reddito è considerato di lavoro autonomo. In questo caso, il calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto è determinata applicando al compenso percepito una deduzione forfettaria. Tale deduzione, applicata per tenere conto di alcune spese, si applica in misura variabile.

  • Deduzione del 40% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
  • Deduzione del 25% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età superiore ai 35 anni.

L’importo delle royalties così dedotto è quello che deve essere poi tassato in via definitiva nella dichiarazione dei redditi, ove sconterà l’IRPEF. E’ su questo importo, infatti, che deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20%.

Vediamo due esempi pratici per capire meglio.

Royalties percepita da soggetto di età inferiore a 35 anni

Mario Rossi ha 31 anni e deve emettere una ricevuta per royalties. Supponiamo che debba percepire un compenso lordo pari a € 1.000. La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 60% del compenso lordo.

Compenso lordo: € 1.000
Compenso netto: € 600
Ritenuta d’acconto del 20% su € 600: € 120,00

Royalties percepita da soggetto di età superiore a 35 anni

Mario Rossi ha 40 anni e deve emettere una ricevuta per royalties. Supponiamo che debba percepire un compenso lordo pari a €. 1.000. La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 75% del compenso lordo.

Compenso lordo: € 1.000
Compenso netto: € 750
Ritenuta d’acconto del 20% su € 750: € 150,00

Diritto di autore come reddito diverso

Al contrario, se le royalties per diritto di autore sono percepite da parte di un soggetto diverso dall’autore, tale reddito rientra nella categoria dei c.d. “redditi diversi“. Anche in questo caso è necessario distinguere due diverse fattispecie di tassazione, ai fini fiscali:

  • Deduzione forfettaria del 25% (al pari della deduzione spettante all’autore). Questo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso dal soggetto percettore;
  • Nessuna deduzione applicabile. Questo nel caso in cui i diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito. In questo caso le royalties vengono tassate integralmente.

Ricevute per royalties e Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il DPR n. 633/72 individua all’articolo 1 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio come requisito oggettivo ai fini dell’applicabilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Sempre lo stesso DPR n. 633/72 all’articolo 3, comma 4 lettera a) sancisce quanto segue.

Articolo 3, comma 4 lettera a) del DPR n. 633/72
non sono da considerarsi prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore o diritti simili effettuate dagli autori e da loro eredi o legatari

Questo comma quindi esclude dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le operazione connesse al diritto di autore o diritti simili. Questo a condizione che l’operazione sia posta in essere dall’autore stesso o da suoi eredi o legatari. L’esclusione dall’IVA, tuttavia, non si applica ai seguenti casi:

  • Disegni;
  • Opere di architettura;
  • Opere d’arte cinematografiche, mute o sonore.

In ogni caso l’esclusione non è applicabile nell’ipotesi in cui le opere siano utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale. La ratio di tale norma si fonda sull’incertezza nell’individuare l’esercizio concreto di una attività professionale. Questo riaffermando, invece, la piena imponibilità dove questa difficoltà non sussista. Ossia nel caso di disegni di opere di architettura, cinematografiche, ecc.

Ricevuta per royalties: esempio di compilazione

RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO DI AUTORE

EMITTENTE
Cognome e nome di chi cede il diritto
Indirizzo
Codice fiscale

DESTINATARIO
Cognome e nome di chi cede il diritto
Indirizzo
Codice fiscale
P.IVA
Data di emissione e n° della ricevuta

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Cessione di diritto di autore per ___________ (art. ____ contratto _____) per l’importo di ______ euro
Imponibile (60% o 75% a seconda dell’età) _______ euro
Ritenuta del 20% (sull’imponibile) _______ euro
Netto a pagare (lordo – ritenuta) _______ euro
Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 3 del PDR n. 633/72

Bollo di 2,00 euro per gli importi superiori alle 77,47 euro (la marca da bollo deve essere apposta sulla ricevuta e deve avere data antecedente o contestuale alla stessa).

FIRMA ___________

Compensi per royalties in dichiarazione dei redditi

I compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore possono essere classificati come redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure come redditi di impresa. In base a questa classificazione trovano una collocazione diversa nel DPR n 917/86. Più precisamente:

  • All’articolo 53, comma 2, lettera b), i diritti d’autore percepiti sono considerati redditi di lavoro autonomo. Questo se conseguiti direttamente dall’autore o dall’inventore;
  • In base all’art. 67, sono considerati redditi diversi i diritti di autore che non sono stati conseguiti direttamente dall’autore ma da persona diversa. Persona che li ha acquisiti a titolo oneroso o gratuito, fuori dall’esercizio di attività commerciale;
  • Secondo l’articolo 50, comma 1, lettera c), i diritti d’autore sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Questo quando derivano da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con una retribuzione periodica prestabilita;
  • Se invece i diritti d’autore sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali vengono considerati reddito di impresa.

Ricevuta per royalties nel modello Redditi Persone Fisiche

I redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di autore si dichiarano principalmente nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Questa indicazione segue particolari regole e beneficiando di alcune detrazioni. Nel quadro RL confluiscono i diritti d’autore conseguiti sia come reddito di lavoro autonomo che come reddito diverso.

Nel quadro RL al rigo RL13 devono essere indicati i diritti di autore acquisiti non a titolo originario. Ovvero quelli che non sono percepiti direttamente dall’autore ma da colui che li ha acquistati a titolo oneroso o gratuito. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese. Mentre, per quelli che lo hanno acquisito a titolo oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25%.

Nella Sezione III al Rigo RL25, invece, devono essere indicati i proventi derivanti dall’utilizzazione economica dei diritti d’autore. Redditi conseguiti direttamente dall’autore o inventore. Più precisamente quelli indicati nel comma 2, dell’articolo 53, del DPR n 917/86.

A tali redditi spettano le deduzioni del 25%, ovvero del 40%, in base all’età dell’autore.

Diritto di autore e vendite su Amazon

Un aspetto su cui spesso si commettono errori riguarda la vendita di libri, o opere attraverso il portale Amazon. Si è spesso portati a pensare che Amazon faccia sottoscrivere ai vari autori/venditori un contratto relativo allo sfruttamento economico del diritto di autore.

Ebbene, molto spesso non è così. I contratti che ho visto, e che vengono fatti sottoscrivere online non hanno alcuna caratteristica che li porti ad essere sfruttamento del diritto di autore. Sostanzialmente Amazon si pone come distributore degli oggetti che vengono venduti. Si tratta, quindi, di un contratto di distribuzione di questi beni. Per questo motivo, se decidi di vendere i tuoi oggetti tramite il portale Amazon devi necessariamente operare con partita IVA. Per questo motivo non devi fare riferimento alla disciplina sul diritto di autore, ma a quella di una vendita in ambito commerciale.

Consulenza fiscale online

Hai bisogno di aiuto per capire se e come puoi sfruttare anche tu la disciplina fiscale legata alla cessione del diritto di autore? Devi compilare la ricevuta per royalties da diritto di autore ma non sai come fare?

Se stai percependo delle royalties derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore, allora hai bisogno dell’ausilio di un Commercialista che possa aiutarti a gestire gli aspetti fiscali dei tuoi guadagni. Affidati sempre alla consulenza di un esperto in questo ambito per evitare di commettere errori e organizzare la tua pianificazione fiscale nel modo migliore. Al link seguente puoi trovare il modo per contattarci e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.

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