Una donazione è una azione unilaterale che un soggetto può compiere nei confronti di un altro soggetto, impoverendosi per arricchire il soggetto destinatario. Si tratta di una operazione che consiste in un contratto tramite cui è possibile cedere una somma di denaro, una abitazione, un terreno, o un altro tipo di bene, ad un altro soggetto, che può essere un parente stretto, un figlio, o un altro destinatario.
La donazione avviene quando un soggetto vuole cedere un bene o una ricchezza ad un altro soggetto in forma gratuita, ovvero senza il pagamento di un corrispettivo in denaro. Nel caso in cui venga effettuata una donazione tuttavia esistono alcuni meccanismi che possono prevedere una revoca, ovvero è possibile tornare sui propri passi e annullare la donazione. La legge permette l’annullamento o la revoca della donazione se sono presenti di particolari ipotesi.
Questa operazione non si può tuttavia effettuare sempre, ma solamente entro alcune circostanze. Si può procedere nello specifico per ingratitudine del beneficiario, oppure per altre cause, non previste, come ad esempio la nascita di un figlio, l’adozione o l’arrivo di un avvenimento improvviso. Vediamo in questo articolo quando si può effettuare una revoca della donazione e come farla.
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Donazione
Prima di vedere come funziona la revoca, analizziamo come avviene una donazione nella pratica. Dato che si tratta del trasferimento di una somma di denaro, un immobile o un bene ad un altro soggetto, si parla di donazione quando non sono previsti compensi in denaro o di altro tipo a seguito del trasferimento. La donazione è il contratto con il quale una persona (donante) arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, per spirito di liberalità. Con l’accettazione da parte del donatario, la donazione si intende perfezionata ed efficace.
Per effettuare una donazione, si stabilisce un vero e proprio contratto, a titolo gratuito. Si stabilisce secondo alcuni requisiti essenziali: ci deve essere un soggetto che di propria volontà vuole trasferire un bene ad un altro soggetto. Solitamente le donazioni avvengono all’interno della stessa famiglia: pensiamo ad esempio al passaggio di una casa da un genitore ad un figlio.
Il soggetto che attua la donazione deve avere capacità decisionale e essere maggiorenne, e tale donazione viene documentata tramite un contratto con atto pubblico redatto da un notaio, con la presenza di alcuni testimoni. Una volta conclusa è di norma irrevocabile, è essenziale la forma del contratto, ovvero deve essere conclusa sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Esistono anche alcune casistiche in cui sono previste donazioni obbligatorie, come nel caso di prestazioni alimentari, in alcune particolari situazioni. Quando avviene una donazione tuttavia, non tutti sanno che è anche possibile procedere all’annullamento successivo. L’esempio più semplice è quello in cui è stato effettuato un errore sulla donazione.
Revoca e annullamento
Revoca ed annullamento della donazione non sono sinonimi. La donazione è annullabile quando:
- Sussiste l’errore del donante se risulti dal contratto e sia stato il solo motivo a determinare il donante a compiere la liberalità;
- Illecito, se il donante attribuisce un bene o un diritto per un motivo illecito, la donazione è nulla quando tale motivo risulta dal contratto ed è stato l’unico a determinare il donante a perfezionare il contratto.
Errore nel trasferimento del bene
Come anticipato, è possibile che si realizzi un errore nel trasferimento di un bene, immobile, oppure mobile, oppure di una somma di denaro. Il primo caso, più semplice, è quello di un errore di forma nella donazione: in particolare l’articolo 787 del Codice Civile stabilisce che si possa impugnare la donazione se l’errore sta nella motivazione per cui è compiuto il trasferimento, ma solamente in questa circostanza:
Anche nel caso in cui su un trasferimento sussiste un illecito, la donazione può essere considerata nulla. Si tratta dell’eventualità per cui il donante decide di trasferire un bene, di diversa natura, per un motivo illecito, per cui il contratto non viene ritenuto valido. In queste circostanze è possibile procedere con l’annullamento della donazione.
Revoca donazione
In alcuni casi la legge permette al donante la possibilità di revocare una donazione già conclusa e perfettamente valida ed efficace. Si tratta di una sorta di “recesso unilaterale” riconosciuto in situazioni particolari. La legge prevede due ipotesi nelle quali è possibile revocare la donazione:
- La prima ipotesi è disciplinata all’art. 801 c.c. il quale prevede la possibilità di revocare una donazione per ingratitudine.
- La seconda ipotesi è disciplinata all’art. 803 c.c. il quale prevede la revoca per sopravvenienza di figli che il donante non aveva o nè ignorava l’esistenza al momento in cui è stata effettuata la donazione. La legge, quindi, permette al donante la possibilità di revocare la donazione nella presunzione che lo stesso, al momento in cui è stata effettuata il donante non aveva alcun figlio, e non anche quando ne aveva in numero minore.
La revoca per ingratitudine si può realizzare quando il donatario abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi in danno del donante. L’art. 801 del Codice Civile prevede espressamente i fatti che legittimano la domanda di revocazione, e precisamente:
- L’omicidio del coniuge, di un ascendente o di un discendente del donante, o l’averlo tentato nei confronti di questi o dello stesso donante
- L’aver commesso un reato nei confronti del donante, per il quale la legge applica le disposizione sull’omicidio (ad esempio istigazione al suicidio);
- La calunnia (l’aver ingiustamente accusato il donante di un reato);
- Ingiuria grave (l’aver gravemente offeso l’onore o il decoro del donante);
- Aver arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- Aver rifiutato indebitamente gli alimenti al donante in stato di bisogno.
Quindi, la legge ammette la revoca della donazione solamente nei casi in cui risulta opportuno far prevalere interessi superiori rispetto all’affidamento su un contratto già concluso. Tale deroga risulta giustificata dalla gratuità del contratto. Le ipotesi di revocazione previste dalla legge devono intendersi tassative.
Per effetto della revocazione, il donatario dovrà restituire i beni oggetto della donazione e, se questi sono stati ceduti, dovrà restituirne il valore.
Quando non è possibile disporre della revoca?
Non possono essere revocate:
- Le donazioni rimuneratorie, fatte dal donante per la riconoscenza di una prestazione già resa o che lo stesso donatario ha promesso di effettuare, o ancora per particolari meriti di questi. Infatti, in tali casi, pur non negandosi una componente di liberalità, l’elemento della gratuità risulta meno pregnante;
- Le donazioni obnuziali, e cioè fatte agli sposi in vista ed in ragione del loro matrimonio. In tali casi, infatti, è necessario tutelare l’interesse familiare della neonata famiglia.
Conseguenze della revoca
Quando ci si trova in una delle situazioni di revoca viste sopra, come prima conseguenza vi è l’annullamento della donazione, che nella pratica obbliga il ricevente a riconsegnare i beni ricevuti in donazione al proprietario. Quando si ha una revoca, il soggetto che aveva ricevuto la donazione deve restituire la stessa per intero, comprendendo anche gli eventuali frutti derivati da queste proprietà o questi beni.
Ma cosa accade se il soggetto a cui è stato donato un bene, nel frattempo lo ha rivenduto o ceduto ad altri soggetti? In questo caso dovrà necessariamente restituire al donante una somma corrispondente al valore del bene di cui non è più in possesso.
Infine, bisogna considerare anche che una donazione può essere considerata irrevocabile: si tratta ad esempio delle donazioni fatte in relazione ad un matrimonio. Nello specifico, sono tutte quelle donazioni effettuate agli sposi o ai futuri nascituri. Oppure, un’altra ipotesi per cui la revoca non è possibile, è quella della donazione sulla base di meriti o particolari riconoscenze.
Come effettuare la revoca?
L’azione di revocazione può essere proposta dal donante, o dai suoi eredi, contro il donatario, o i suoi eredi, entro rigorosi termini decadenziali. La domanda di revocazione per ingratitudine è soggetta al termine di decadenza di un anno dal giorno in cui il donante (o gli eredi) sono venuti a conoscenza del fatto, quella per sopravvenienza di figli deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio, o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dal riconoscimento.
Procedura di revoca
- Richiesta al giudice: La revoca della donazione deve essere richiesta tramite un’azione giudiziaria. Non può essere fatta unilateralmente dal donante senza l’intervento del giudice.
- Termini di decadenza: L’azione di revoca deve essere esercitata entro determinati termini di legge, generalmente entro un anno dalla scoperta del motivo di revoca.
- Effetti della revoca: Se la revoca viene accolta, il donatario è obbligato a restituire il bene o il diritto ricevuto al donante. In caso di impossibilità di restituzione, può essere richiesto un risarcimento equivalente.