La revoca degli amministratori di SRL non è stata oggetto di ampia disciplina legislativa nel codice civile del 1942. Ciò ha inevitabilmente comportato delle difficoltà applicative in punto di disciplina e tutela degli amministratori, i quali, essendo legati alla società da un rapporto, in primo luogo, fiduciario, potrebbero esser revocati senza una giusta causa.
Il principale addentellato normativo si ritrova all'art. 2476 co 3 c.c. che introduce una forma di revoca giudiziale cautelare, ossia posta in essere ove sussistano esigenze legate a necessità ed urgenza derivanti da gravi irregolarità in atto. In tal caso, accade sovente che tale azione sia proposta congiuntamente all'azione di responsabilità contro il socio-amministratore.
Tuttavia, si ritiene ormai pacifico che i soci possano provvedere alla revoca anche in via stragiudiziale, mediante delibera assembleare. Tale potere può esser espressamente previsto dall'atto costitutivo. Laddove quest'ultimo non disponga nulla sul punto, è ammissibile la revoca a maggioranza dell'assemblea.
In caso di revoca senza giusta causa, inoltre, secondo un orientamento accreditato, sarebbe applicabile, in via analogica, l'art. 2383 ...
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