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Reverse charge sanificazione ambienti di lavoro

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Reverse charge sanificazione ambienti di lavoro. La sanificazione degli ambienti di lavoro è soggetto ad aliquota IVA del 22%, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se sia applicabile o meno il regime dell’inversione contabile (reverse charge).

Con la riapertura della attività economiche, esse sono tenute ad osservare specifici protocolli per garantire in sicurezza la salute dei dipendenti e della clientela.

Tra queste misure vi rientra la sanificazione (anche più volte al giorno) dell’ambiente e degli attrezzi di lavoro.

Per far fronte di tali spese il legislatore ha riconosciuto, con il Decreto Cura Italia un credito d’imposta, ampliato con il Decreto Rilancio.

L’aliquota IVA applicabile a tali spese in mancanza di specifiche, deve ritenersi al 22%.

L’auspicio sarebbe stato quello di ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% visto che la spesa potrebbe configurarsi come un “prima necessità”.

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe intervenire per chiarire l’applicabilità o meno a tali operazioni del regime dell’inversione contabile (reverse charge).

Reverse charge sanificazione

Esso, trova applicazione, infatti, anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“.

Per avere maggiori informazioni sul meccanismo del Reverse Charge:

“Come funziona il reverse charge?”

Reverse charge sanificazione ambienti di lavoro

Le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

  • Attività di pulizia quelle riguardanti il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • Attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché’ parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché’ molesti e specie vegetali non desiderate.  La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • Attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • Attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

L’attività di sanificazione non ha codice ATECO

Nella Circolare n. 14/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda l’applicazione del reverse charge per i servizi di pulizia”, che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella predetta nozione, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprendere, nell’ambito applicativo dell’inversione contabile le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici ed in dettaglio quelle individuate con il codice ATECO 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici e con il codice ATECO 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Tuttavia, poiché per la sanificazione non esiste uno specifico codice ATECO, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe, pertanto, chiarire se questa possa rientrare in uno dei suddetti codici e, applicare il meccanismo del Reverse Charge.

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