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Reverse charge applicato agli impianti

IVA nei rapporti con l'esteroReverse charge applicato agli impianti

Applicazione del reverse charge all'installazione e manutenzione di impianti citofonici, videosorveglianza, climatizzazione, etc.

Il reverse charge applicato ai servizi di installazione degli impianti, ma anche ai servizi che riguardano la manutenzione e la riparazione di impianti telefonici e di impianti elettrici. Tutte le info sul reverse charge applicato agli impianti anche in relazione ai chiarimenti di prassi riguardanti l’installazione di impianti negli edifici.

Con il termine reverse charge si fa riferimento ad una modalità di applicazione dell’IVA che deroga le usuali regole che convengono il cedente (o prestatore) come il soggetto debitore dell’imposta.

Nel caso di applicazione del reverse change è l’acquirente o committente a dover assolvere l’IVA.

L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nel reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici. E per quanto riguarda i servizi di manutenzione e riparazione degli stessi?

A chiarire tali dubbi è intervenuta la circolare n. 14/E/2015.

Reverse charge applicato agli impianti
Reverse charge applicato agli impianti

La quale ha chiarito che rientrano nel reverse charge, non solo i servizi di installazione degli impianti, ma anche quelli che riguardano la manutenzione e la riparazione relativa agli stessi.

Per esempio, vi rientrano la attività concernenti la pulizia della caldaia, il controllo fumi, etc. Si tratta, quindi, di attività di manutenzione di impianti, che assieme all’installazione degli stessi, rientrano nel campo di applicazione dell’inversione contabile.

Aspetto importante da chiarire è che il reverse charge trova applicazione anche nel caso in cui la manutenzione dell’impianto venga realizzata da un soggetto diverso rispetto a colui che ha effettuato l’installazione.

Vediamo, con maggiore dettaglio, l’applicazione del reverse charge sugli impianti.

Reverse charge applicato agli impianti installati su edifici

L’art. 17 comma 6 lett. a)-ter del DPR n 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

L’ambito applicativo della citata disposizione è stato successivamente chiarito dalla prassi con riguardo, fra l’altro, agli impianti posizionati in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio (es. impianti di videosorveglianza e di climatizzazione), nonché in relazione all’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale.

Definizione di edificio e di fabbricato

Si premette che, in assenza di una definizione in ambito IVA e richiamando la nozione fornita dall’art. 2 del DLgs. n 192/2005, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 ha chiarito che l’edificio è

“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definitivo, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno (…)”

Definizione di Edificio – Circolare n 14/E/2019 Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha ritenuto, inoltre, che il legislatore ha voluto limitare l’ambito di applicazione dell’art. 17 comma 6 lett. a)-ter del DPR n 633/72 ai fabbricati e non alla categoria più ampia dei beni immobili.

Secondo parte della dottrina, tuttavia, l’equiparazione fra la nozione di “edificio” e di “fabbricato” sarebbe da rivalutare.

Questo alla luce della definizione di “beni immobili” prevista dall’art. 13-ter del Regolamento Ue n. 282/2011, qualora si attribuisca a tale disposizione valenza generale e non limitata alla territorialità IVA.

Le note esplicative della Commissione Ue alle novità del Regolamento Ue n. 1042/2013, infatti, precisano che il termine “edificio” ha un significato più ampio rispetto a quello di “fabbricato”, poiché include anche altre strutture erette dall’uomo che non si considerano fabbricati (es. strade, ponti, aerodromi, porti, ecc.). Sulla questione, peraltro, non sussistono al momento chiarimenti ufficiali.

Reverse charge applicato agli impianti: tipologie ammesse dalla prassi

Può essere opportuno, a questo punto, passare in rassegna alcuni casi esaminati dalla prassi in relazione all’applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a)-ter del DPR n 633/72 la Circolare n 37/E/2015 ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche agli impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio per necessità tecniche o logistiche.

A titolo esemplificativo si pensi a:

  • Un impianto di videosorveglianza perimetrale composto da una centralina situata all’interno dell’edificio e da telecamere esterne;
  • Un impianto citofonico, il quale richiede la collocazione di apparecchiature all’esterno dell’edificio;
  • Impianto di climatizzazione con motore posto all’esterno dell’edificio;
  • Impianto idraulico con tubazioni esterne.

In un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze interpretative, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, infatti, che è necessario valorizzare l’unicità dell’impianto il quale, nel suo complesso, è funzionale e servente all’edificio seppur, in parte, posizionato all’esterno dello stesso per le predette necessità.

Reverse charge anche nella manutenzione e riparazione di impianti

Come abbiamo detto, la Circolare n. 14/E del 2015, individua una serie di attività per le quale è possibile realizzare il reverse charge, anche nel caso vengano realizzate attività di manutenzione e di riparazione.

Di seguito ne riportiamo alcune:

  • Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzioni, comprese le attività di manutenzione e riparazione;
  • Installazione di impianti elettronici, comprese le attività di manutenzione e riparazione;
  • L’installazione di impianti idraulici, riscaldamento e di condizionamento dell’aria, comprese le attività di manutenzione e riparazione;
  • Infine l’installazione di ascensori e scale, comprese le attività di manutenzione e riparazione
  • Etc…

Se desideri andare in dettaglio della Circolare n 14/E/2015 delle Entrate puoi scaricarla al link seguente:

La circolare, giustifica l’applicazione del regime dell’inversione contabile in base alla collocazione della prestazione all’interno dei codici attività della tabella dei Codici Ateco 2007.

Costi di manutenzione e costi di riparazione, applicazione ad un caso concreto

In cosa si differenziano i costi di manutenzione e di riparazione?

Per identificare le differenze tra manutenzione e riparazione occorre fare riferimento alle definizioni contenute nell’OIC 16. Tali definizioni, secondo prassi, possono essere applicate anche ai fini IVA, in relazione al reverse charge sugli impianti.

In tal senso, i costi di manutenzione sono i costi sostenuti per mantenere in efficienza i beni aziendali per assicurarne la vita utile prevista.

Mentre, i costi di riparazione sono i costi sostenuti per porre riparo a danni, guasti, deterioramenti e rotture.

Proviamo a fare un esempio:

Due società stipulano un contratto di manutenzione dell’impianto elettrico.

Il contratto prevede un importo annuo per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, e in cui vi è inclusa la fornitura dei materiali da sostituire perché danneggiati.

Dato che le due società hanno stipulato un contratto in cui è sì prevista la manutenzione, ma anche la fornitura dei materiali da sostituire, l’operazione è una prestazione di servizi.

Questo accade perchè il contratto prevede un importo annuo fisso, senza effettuare distinzioni tra prestazione di servizi e cessione dei beni, la cessione del bene risulta un elemento accessorio rispetto alla prestazione di servizi.

Il criterio della funzionalità dell’impianto all’edificio come quida per il reverse charge

Il criterio della funzionalità è fondamentale per escludere dall’ambito applicativo del reverse charge le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione relative a impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale, anche se detti impianti formano un tutt’uno con l’edificio una volta installati.

Le attività di installazione elencate dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, riguardano impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi. Non sono comprese, invece, le attività di installazione di impianti riconducibili a codici ATECO non inclusi in detto elenco.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che:

  • L’installazione di impianti di refrigerazione a uso industriale, come nel caso dei magazzini frigoriferi per la conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli e alimentari, è una prestazione di servizi da ricondurre al codice ATECO 33.20.09 (“Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”) non soggetta al meccanismo del reverse charge;
  • L’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria nell’edificio è una prestazione da ricondurre al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione”) soggetta al predetto meccanismo.

Esclusione dell’applicazione del reverse charge

La Circolare n. 14/E/2015 ha precisato che restano escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera.

Tali operazioni restano escluse perché costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

La posa in opera costituisce una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Ciò è stato confermato anche da varie Risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 148/E del 2007, Risoluzione n. 164/E del 2007 e Risoluzione n. 172/E del 2007.

Gli operatori non devono considerare tale operazione come una cessione con posa in opera solo per il fatto che vi sia una evidente sproporzione tra costo del bene e valore dell’installazione.

Dobbiamo determinare se risulta prevalere la fornitura del bene o l’installazione dello stesso, non incentrandosi esclusivamente sulla quantificazione dei loro rispettivi valori.

Da questo ne deriva che, ad esempio, la sostituzione di una caldaia rientri tra le cessioni di beni con posa in opera, in quanto l’acquisto del bene e la sua installazione, diventano due operazioni inscindibili.

In questo caso, non troverà applicazione il reverse charge.

La circolare n. 37/E/2015 e il reverse charge negli impianti

La circolare n. 37/E/2015 ha, inoltre chiarito, ulteriori aspetti che ti riepilogo schematicamente di seguito:

  • L’installazione degli impianti funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. L’IVA va applicata secondo le modalità ordinarie.
  • Allacciamento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. L’IVA si applica anche in questo caso con le modalità ordinarie. Le prestazioni di attivazione risultano attività inscindibili rispetto la fornitura del servizio ( in assenza di queste, la fornitura non è realizzabile) e non essendo quindi riconducibili all’attività di installazione di impianti, vanno escluse dall’applicazione del reverse charge.
  • Impianti posti in parti interne ed in parti esterne dell’edificio. In tal caso troverà applicazione il reverse charge, qualora l’installazione di un impianto risulti funzionale o servente all’edificio. Ciò anche se una parte dell’impianto risulta fuori dall’edificio.
  • Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi posti all’esterno come le telecamere sono collocati fuori per motivi funzionali e tecnici. Si applica il regime del reverse charge;
  • Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio. Si applica il regime del reverse charge;
  • Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato all’interno dell’edificio. L’impianto nel suo complesso è unico e relativo all’edificio, anche se una parte è posta all’esterno. Anche in tal caso trova applicazione il regime del reverse charge;
  • Infine, impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, per tali motivi si applica il regime del reverse charge.

Altri ambiti applicativi del Reverse charge negli impianti

La circolare n. 37/E/2015 ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge:

  • Le somme di denaro versate dal cliente in ragione del fatto che il tecnico si reca presso di esso al solo fine di verificare la funzionalità (pensiamo al diritto di chiamata);
  • Somme di denaro versate in virtù di contratti che prevedono dei canoni di abbonamento periodici;
  • Le attività di installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza;
  • Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008).

Reverse charge e installazione di impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici, occorre effettuare una distinzione:

  • Impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici: è stato chiarito che l’attività di installazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (come ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio) rientra tra le ipotesi di applicazione del reverse charge.
  • Impianti fotovoltaici “a terra: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reverse charge in esame è applicabile anche con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, anche se essi vengono posizionati all’esterno dell’edificio risultino essere funzionali allo stesso. Inoltre, è stato chiarito che tornerà applicabile il reverse charge sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome.
  • Centrali fotovoltaiche: l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non è soggetta al reverse charge.

Reverse charge applicato a installazione e manutenzione di impianti: conclusioni

In questo articolo ho affrontato le problematiche riguardo l’applicazione del reverse charge, sulle attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti. Il mio intento è stato quello di renderti edotto sulle principali casistiche a disposizione nella pratica quotidiana. Tuttavia, mi rendo perfettamente conto che ci siano ancora degli elementi che non sono ancora stati inquadrati da prassi e dottrina.

Comunque, se hai dubbi o desideri chiarimenti specifici su una situazione concreta riguardante l’applicazione del reverse charge su installazione e manutenzione di impianti, contattami!

Segui il link sottostante per metterti in contatto con un dottore Commercialista preparato in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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