Responsabilità professionale del consulente fiscale

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La responsabilità del consulente per danni è limitata ai casi di dolo e colpa grave, soprattutto nelle obbligazioni di risultato relative a problemi complessi. In questi casi, il consulente può invocare la limitazione della responsabilità.

Il concorso di responsabilità del consulente fiscale è un tema di grande importanza nel mondo degli affari. Il consulente fiscale è un professionista che aiuta le aziende e i privati a gestire le loro imposte in modo efficiente e conforme alle normative fiscali. Tuttavia, in alcuni casi, il consulente fiscale può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati ai propri clienti a causa di attività o azioni inadeguate.

Tuttavia, è necessario evidenziare che sono poste delle tutele verso l’attività del professionista, sia per quanto riguarda le attività considerate di maggiore complessità, per le quali mancano chiarimenti ufficiali o interpretazioni, ed anche per l’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre, anche per l’attività di rilascio di pareri è necessario tenere in considerazioni il limiti che riguardano i profili di responsabilità del professionista. Senza alcuna pretesa di esaustività, cercando di essere quanto più possibile pratici e schematici, andiamo ad analizzare, nell’articolo seguente i concetti chiave del concorso di responsabilità del consulente fiscale e le sue implicazioni per i professionisti del settore.

Responsabilità del consulente solo in caso di dolo o colpa grave

Nell’ambito dei rapporti di consulenza, quando l’oggetto della prestazione è un’obbligazione di mezzi, il professionista deve adempiere al proprio incarico con la “diligenza del buon padre di famiglia” dal punto di vista etico e professionale. In particolare, il contributo causale alla consumazione dell’illecito tributario, necessario per la configurazione di una responsabilità a titolo di concorso, assume particolare rilievo nel caso del contribuente che sostiene di aver agito secondo le indicazioni fornitegli da esperto del settore.

Punibilità solo in caso di dolo o colpa grave

Sul punto, l’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 472/97 (rubricato “Colpevolezza“) prevede che “le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave“. Di fatto, viene estesa all’ambito tributario la medesima disposizione in vigore per quanto riguarda la responsabilità civile di cui all’art. 2236 c.c., secondo la quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave“.

La responsabilità del consulente fiscale per dolo o colpa grave si riferisce alla situazione in cui il consulente agisce in modo intenzionale o con negligenza grave nell’erogazione dei propri servizi. In caso di dolo, il consulente agisce consapevolmente per causare danni al proprio cliente, mentre in caso di colpa grave, agisce con negligenza grave nell’esecuzione delle proprie mansioni.

In entrambi i casi, il cliente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa delle azioni o dei consigli del consulente. Tuttavia, per dimostrare la responsabilità del consulente in caso di dolo o colpa grave, il cliente deve fornire prove concrete delle azioni o dei consigli del consulente e del danno subito. Come detto, infatti, è compito del professionista agire sempre con diligenza, competenza e perizia per evitare di causare danni ai propri clienti.

Colpa grave

Art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97 – Colpa grave
La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

Il caso dell’autore mediato

Art. 10 del D.Lgs. n. 472/97 – Autore mediato
Salva l’applicazione dell’articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

Le disposizioni sopra indicate devono essere lette in combinato disposto con l’art. 10 del D.Lgs. n. 472/97, in relazione alla fattispecie di autore mediato. La disposizione prevede che: “chi, … inducendo altri in errore incolpevole, … determina la commissione di violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale“. La differenza sostanziale, tra l’ipotesi del concorso e quella dell’autore mediato, consiste nel fatto che, nel primo caso, il professionista risponde assieme al trasgressore, mentre nel caso di autore mediato, il consulente risponde al posto del trasgressore.

Il concetto di autore mediato si riferisce alla situazione in cui una persona agisce come intermediario per far commettere un illecito da un’altra persona. In un contesto fiscale, l’autore mediato può essere un consulente fiscale che, consapevolmente o meno, incoraggia o aiuta un cliente a commettere frodi fiscali o ad evadere le tasse.

In caso di autore mediato, il consulente fiscale può essere ritenuto responsabile per le azioni illecite del cliente, in quanto ha agito come intermediario per la commissione del reato. Tuttavia, per dimostrare la responsabilità del consulente in caso di autore mediato, è necessario fornire prove concrete delle azioni del consulente e del suo coinvolgimento nelle attività illecite del cliente.

Profili di responsabilità verso persone fisiche o giuridiche

La responsabilità del consulente fiscale può variare a seconda che il cliente sia una persona giuridica o una persona fisica.

Nell’ipotesi di concorso del consulente fiscale con una persona giuridica è necessario tenere in considerazione l’art. 7 del D.L. n. 269/03. Questa disposizione prevede, infatti, che la responsabilità sia esclusiva della persona giuridica medesima.

Per quanto riguarda, invece, il concorso di persone nelle violazioni commesse nell’ambito di imprese individuali, artisti, professionisti, persone fisiche, associazioni, società o enti privi di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità del contribuente, quella del consulente sussiste solo quando questi, nel fornire la soluzione a quesiti di particolare difficoltà (da valutare caso per caso) abbia indotto il contribuente stesso o sia stato con lui d’accordo, per violare la norma tributaria (dolo) ovvero si trovi in situazione di colpa grave.

L’incarico professionale non esente il contribuente da colpa

In ogni caso, deve essere evidenziato che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/97, il contribuente a cui venga contestata una violazione tributaria, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Su questo profilo devono essere segnalate le posizione della Cassazione, Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914 e Cass. Sez. V, Ord. 21 maggio 2010, n. 12473, relative alla fattispecie di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed omessa tenuta delle scritture contabili. Vedasi anche la Cass. Sez. V, 17 marzo 2017 n. 6930 e Cass. Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22890.

L’aspetto su cui soffermarsi è che la rilevanza dell’attività dell’intermediario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non è sufficiente ad “escludere la natura privatistica del rapporto tra intermediario e contribuente, che si desume dall’analisi del DPR n. 322/98, in relazione all’incarico che il contribuente è libero di non conferire (potendo, appunto, provvedere direttamente alla presentazione delle dichiarazioni in base all’art. 3, co. 2 del DPR n. 322/98)“. Cass. Sez. Trib. 30 maggio 2012 n. 8630.

La colpa grave del professionista

La colpa grave del professionista, in questo caso del consulente fiscale, si riferisce ad una negligenza grave nell’esecuzione delle proprie mansioni. Si tratta di un comportamento che va al di là di un semplice errore di valutazione o di un’omissione involontaria, ma che è caratterizzato dalla mancanza di una cura particolare nell’esecuzione delle proprie mansioni, e che porta a un danno per il cliente. Per dimostrare la colpa grave del consulente fiscale, è necessario fornire prove concrete delle azioni o dei consigli del consulente e del danno subito dal cliente.

La colpa grave si ha quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari (art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97). La colpa grave, tuttavia, è particolarmente difficile da individuare nei casi di problematiche di particolare difficoltà. Infatti, non è facile definire la speciale difficoltà del problema da cui scaturisce la violazione fiscale. In particolare, tale fattispecie potrebbe configurarsi tutte le volte in cui la questione posta all’attenzione del consulente sia opinabile per mancanza di chiare norme legislative o di interpretazioni. In tutti quei casi, invece, dove non vi è particolare difficoltà, la responsabilità del consulente, a titolo di concorso, può esserci anche in caso di colpa lieve.

Responsabilità in ambito di pareristica

La pareristica fiscale è un’attività svolta da professionisti del settore fiscale, come consulenti o avvocati, che consiste nell’elaborazione di un parere scritto su una questione fiscale specifica. In questo ambito, il professionista si assume la responsabilità di fornire un’interpretazione esatta e corretta della normativa fiscale, e di indicare gli eventuali rischi e le conseguenze fiscali derivanti dalla situazione descritta. La responsabilità del professionista in ambito di pareristica dipende dalle circostanze specifiche e dalle clausole contrattuali stabilite con il cliente.

La Relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di D.Lgs. n. 472/97 afferma che “per quanto specificatamente riguarda il professionista, non è prospettabile responsabilità per i pareri resi e le indicazioni date nell’ambito della sua attività, se non nei casi di colpa grave“. Rimane ferma l’ipotesi del concorso quando vi sono i relativi presupposti. Tale considerazione, di fatto, tende ad escludere, in linea di massima, la responsabilità del consulente, quando la sua attività è connotata da “normale” diligenza e perizia tecnica.

Responsabilità per l’intermediario ed omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni

La responsabilità dell’intermediario fiscale per l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali si riferisce alla situazione in cui un professionista, come un consulente fiscale o un commercialista, non trasmette tempestivamente le dichiarazioni fiscali dei propri clienti all’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le responsabilità dell’intermediario abilitato che ometta, per dolo o colpa, di trasmettere tempestivamente la dichiarazione in via telematica, occorre qualche chiarimento. L’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 16 marzo 2005 n. 10/E (risposta 9.5) ha chiarito che, nell’ambito di una casistica legata ad ipotesi di omessa trasmissione della comunicazione riguardante le dichiarazioni d’intento ricevute, l’Agenzia ha escluso l’estensione all’intermediario (fattispecie di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 472/97) della responsabilità solidale, in quanto su di esso non grava in maniera diretta l’obbligo di comunicazione.

Pertanto, possiamo dire che tali considerazioni si possano rendere anche per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Questo in relazione al fatto che gli obblighi dichiarativi fanno capo direttamente al contribuente. In sintesi, quindi, in caso di inadempienza relativa all’obbligo di trasmissione telematica, l’intermediario risponde esclusivamente della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997. Disposizione, questa, secondo la quale l’intermediario abilitato è punito con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro per l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del consulente fiscale è un argomento di grande importanza per i professionisti del settore. Il consulente fiscale è un professionista che aiuta le aziende e i privati a gestire le loro tasse in modo efficiente e conforme alle leggi fiscali, tuttavia, in alcuni casi, può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati ai propri clienti a causa di consigli o azioni inadeguate.

La responsabilità del consulente fiscale può essere per dolo o colpa grave, in cui il consulente agisce in modo intenzionale o con negligenza grave, per autore mediato, quando agisce come intermediario per far commettere un illecito da un’altra persona o per omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

In generale, i professionisti del settore fiscale hanno un’alta responsabilità professionale e devono agire sempre con diligenza, competenza e perizia per evitare di causare danni ai propri clienti. In caso contrario, possono essere ritenuti responsabili per le azioni illecite commesse dai loro clienti o per sanzioni fiscali e danni causati a questi ultimi.

Domande frequenti

Quali sono le principali responsabilità del professionista fiscale?

Il professionista fiscale è responsabile per la preparazione e la presentazione corretta delle dichiarazioni fiscali dei clienti, nonché per il consiglio fiscale e la consulenza in materia fiscale.

Quali sono le conseguenze per un professionista fiscale che non rispetta le sue responsabilità?

Se un professionista fiscale non rispetta le sue responsabilità, può essere soggetto a sanzioni amministrative, penali o civilistiche. Inoltre, può essere soggetto a sanzioni disciplinari da parte degli ordini professionali.

In che modo il professionista fiscale deve garantire la riservatezza dei dati dei clienti?

Il professionista fiscale deve garantire la riservatezza dei dati dei clienti attraverso la messa in atto di adeguate misure di sicurezza, come ad esempio la crittografia dei dati sensibili. Inoltre, deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il professionista fiscale è sempre obbligato a segnalare eventuali irregolarità fiscali riscontrate nei documenti dei clienti?

Il professionista fiscale deve segnalare eventuali irregolarità fiscali riscontrate nei documenti dei clienti solo se sono obbligato dalla legge a farlo. In caso contrario, può discutere tali irregolarità con il cliente e cercare una soluzione condivisa.

Il professionista fiscale è sempre responsabile per eventuali errori commessi nella preparazione delle dichiarazioni fiscali dei clienti?

Il professionista fiscale è responsabile per eventuali errori commessi nella preparazione delle dichiarazioni fiscali dei clienti, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare tali errori.

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