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Residenza Fiscale vincolata all’iscrizione AIRE

Residenza fiscale del contribuente trasferito all'estero vincolata all'iscrizione AIRE, ex art. 2 del TUIR.

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Sentenza n 16634 del 2018 Residenza Fiscale Vincolata all’AIRE. La Cassazione vincola la Residenza Fiscale all’iscrizione AIRE. La Suprema Corte emette una sentenza dubbia, in quanto non tiene conto delle Convenzioni internazionali.

Come sappiamo, la giurisprudenza di legittimità in merito all’individuazione della residenza fiscale dei contribuenti è molto varia e non vi è un orientamento costante. In questo contributo andiamo ad analizzare una sentenza dove la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del trasferimento di residenza all’estero delle persone fisiche. In particolare, quanto espresso dalla Suprema Corte è sicuramente un elemento di dubbia validità. Come ti mostrerò, infatti, la sentenza non tiene conto di quanto previsto dalla normativa convenzionale in termini di residenza fiscale. Per questo motivo ti consiglio di considerare la sentenza come monito, ma senza esagerare. Non si tratta di Giurisprudenza consolidata sull’argomento. Vediamo insieme i principali elementi della sentenza.

Residenza Fiscale Vincolata all’iscrizione AIRE

Devono considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte all’anagrafe della popolazione residente in applicazione del criterio di cui all’articolo 2 del DPR n 917/86. Il trasferimento di residenza all’estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune Italiano“. Sentenza n 16634 del 25 giugno 2018, Corte di Cassazione.

Questi sono gli elementi principali che si possono riscontrare dall’ordinanza n. 16634 depositata il 25 giugno 2018. La Suprema Corte, con questo documento conferma un orientamento già accolto in precedenza. Mi riferisco sia alla Sentenza n. 21970 del 2015 e alla Sentenza n. 1215 del 1998. Entrambe le sentenze sicuramente da contestare, in quanto, non tengono conto dell’esistenza di Convenzioni Internazionali

Vediamo meglio la questione. 


Residenza Fiscale Vincolata all’AIRE: il caso affrontato dalla Corte di Cassazione

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate determinava la residenza fiscale in Italia di un contribuente italiano trasferito nel Regno Unito. In Gran Bretagna il soggetto svolgeva la propria attività lavorativa e pagare le relative imposte sul reddito. Tuttavia, questo, questo soggetto non era iscritto AIRE. Per questo motivo egli risultava comunque iscritto tra i soggetti residenti in Italia. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ribalta la posizione tenuta dalle Commissioni Tributarie che nei primi due gradi di giudizio avevano accolto la tesi de contribuente. Questi, aveva sostenuto di non essere più residente fiscalmente in Italia, nonostante il mantenimento della residenza anagrafica.

Nella sentenza i Giudici di Legittimità ribadiscono l’orientamento secondo cui l’articolo 2 del DPR n. 917/86 sia elemento formale di individuazione della residenza fiscale in Italia. Elemento, questo, in grado da solo, di precludere ogni ulteriore onere accertativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in pratica, dello stesso concetto contenuto nella precedente Sentenza n. 21970 del 2015 della Corte di Cassazione. 

Le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente devono essere considerate in ogni caso fiscalmente residenti in Italia. Come tali, soggetti passivi di imposta per i redditi prodotti in Italia e all’estero. Questo secondo il principio della Worldwide Taxation. L’iscrizione AIRE non rileva fino a quando non c’è la cancellazione dall’anagrafe dei residenti in Italia“. Sentenza n. 21970 del 2015, Corte di Cassazione.

Residenza Fiscale Vincolata all’AIRE e critica della dottrina prevalente

La residenza fiscale vincolata all’iscrizione AIRE è un fatto già enunciato e comunque ampiamente criticato dalla dottrina prevalente. In ambito tributario, infatti, la giurisprudenza applica un criterio meramente formalistico. Criterio secondo il quale in presenza di iscrizione anagrafica non vi è la prova contraria (di residenza all’estero). Mentre, in ambito civilistico, le risultanze anagrafiche danno luogo a presunzioni relative, ovvero, presunzioni che possono essere sempre vinte con la prova contraria. Il formalismo esistente in ambito tributario e più volte richiamato dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di accertamento, deve essere puntualizzato.

Lesione del principio di capacità contributiva

Il primo aspetto sottolineato dai più parti della dottrina è la violazione del principio di capacità contributiva. Si tratta del principio costituzionale dettato dall’articolo 53. Vincolare la residenza fiscale ad un formalismo come l’iscrizione AIRE rischia di ledere questo principio. Atteso che questo vincolo prescinde dalla sussistenza di un effettivo legame tra la persona e il territorio. Al contrario, invece, l’articolo 53 prevede che ogni soggetto debba contribuire alle spese pubbliche a seguito del godimento di beni e servizi forniti dallo Stato. Ogni soggetto è tenuto a contribuire alla spesa pubblica quando esiste un legame durevole con il territorio. Quando non vi è legame con il territorio un soggetto non è tenuto a contribuire alla spesa pubblica, e quindi, al pagamento delle imposte sul reddito. Pensa al caso di un soggetto trasferito all’estero, single, che non ha legami con l’Italia. La mera dimenticanza della iscrizione AIRE, da sola, non può essere sufficiente a dimostrare la residenza fiscale in Italia del soggetto. Questo non essendoci un legale diretto tra servizi statali e reddito del soggetto. Naturalmente, ogni situazione è soggettiva, non è possibile generalizzare sempre. Pensa al caso dello stesso soggetto, sposato che va a lavorare all’estero. In questo caso il legale con l’Italia, rimane ed è dato dai componenti della famiglia che restano in Italia. In questo caso, è corretto che il soggetto veda comunque rimanere il Italia la sua residenza fiscale.

Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni

L’aspetto, invece, su cui a mio avviso si deve concentrare la nostra attenzione, è la normativa convenzionale. Normativa che non guarda tanto la dato formale, ma a quello sostanziale della situazione. Il punto di partenza dell’analisi è che il principio enunciato dalla sentenza in commento non tiene conto in alcun modo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Le Convenzioni sono dei contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (dopo la ratifica) e prevalgono sulle norme interne. Sul punto vedi sia l’articolo 117 della Costituzione e l’articolo 75 del DPR n. 917/86. Si tratta, infatti, di norme speciali, che prevalgono su quelle ordinarie (Cassazione n 1138/2009). Pertanto, non si può che restare stupiti del fatto che la Suprema Corte prosegua ad ignorare la presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni. Mi riferisco alle convenzioni che seguono il modello OCSE, e dalle quali è possibile ricavare le regole apposite per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale.

Attraverso le tie breaker rules è possibile individuare inconfutabilmente la residenza fiscale di un soggetto, prescindendo dalle regole nazionali dei due Stati contraenti la Convenzione. Tanto per ragionare sul caso concreto, nel caso affrontato dalla sentenza sarebbe stato necessario far riferimento alla Convenzione tra Italia e Regno Unito, ratificata dalla Legge n 329/90. La stessa convenzione all’articolo 4 riporta le rules da applicare in caso di conflitti di residenza fiscale. Ebbene, in primis, deve essere applicato il criterio dell’abitazione permanente. Ove esso non sia dirimente deve essere accertato il luogo ove è situato il “centro degli interessi vitali” del soggetto. Oppure ancora si deve considerare il luogo ove il soggetto “soggiorna abitualmente“. Infine, soccorre il criterio della nazionalità e, da ultimo, si fa ricorso all’accordo tra gli Stati. 


Conclusioni e consulenza fiscale online

A fronte di tali regole di diritto nazionale e internazionale, la decisione della Corte di Cassazione appare sicuramente parziale ed incompleta. Nella sostanza la decisione della Corte da applicazione elle sole norme nazionali, lasciando inapplicate le norme che avrebbero consentito di valorizzare elementi fattuali al posto di quelli formali.

L’elemento sostanziale, provato dal contribuente, con elementi documentali deve sempre essere tenuto in considerazione. La determinazione della residenza fiscale non può essere lasciata alla mera iscrizione del contribuente in un elenco. Essa deve essere basata su elementi che di fatto portano il contribuente a dover dare atto con elementi documentali del Paese in cui si trovano il centro dei suoi elementi patrimoniali, economici e familiari prevalenti. L’aspetto su cui, invece, si deve riflettere è che spesso si arriva a queste sentenze perché il contribuente, per sua colpa o dolo, omette di far ferimento alla normativa convenzionale in sede di accertamento. Questa negligenza porta di fatto l’Amministrazione Finanziaria ad una possibilità maggiore di avere sentenza favorevole. 

La normativa convenzionale, infatti, trova applicazione solo se espressamente richiesta dal contribuente. Se questi non provvede per tempo a farne richiesta è costretto poi a doversene accollare le conseguenze. Se devi trasferirti all’estero, evita di fare errori e di trovarti in futuro, in situazioni potenziali come quella descritta. Affidati a degli esperti sul campo. 

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

2 COMMENTI

  1. Ciao, mi sono iscritto anche nella speranza di avere quella risposta che ad oggi( sono passati 4 mesi ) l’Inps non e’ stata capace di darmi. Sono pensionato delle Ferrovie e vivo alle Canarie, dopo 183 e l’iscrizione all’Aire, dove pagherò le tasse? Grazie

  2. Armando dovrà continuare a pagare le imposte sulla sua pensione in Italia e poi alle Canarie, secondo gli accordi contro le doppie imposizioni. Se vuole approfondire sono a disposizione per una consulenza personalizzata.

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