Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Certificazione di residenza estera per l’esenzione da tassazione

Certificazione di residenza estera per l’esenzione da tassazione

Residenza estera certificata per ottenere l'esenzione dalla tassazione italiana su redditi percepiti da in Italia da parte di soggetti non residenti. Tutti i casi in cui le certificazioni documentali sono utili per l'esenzione da tassazione italiana per le Convenzioni internazionali.

0

L’ottenimento della certificazione di residenza fiscale da parte di un soggetto non residente da parte della propria autorità fiscale, in caso di redditi percepiti in Italia può permettere l’esenzione dall’applicazione di ritenute. Vediamo in quali casi e l’importanza della certificazione di residenza.

In materia fiscale l’aspetto documentale è da sempre fondamentale. Questo vale in ogni contesto, compreso l’ambito dei redditi percepiti in Italia da parte di soggetti non residenti. Attraverso l’aspetto documentale voglio spiegarti come per i soggetti non residenti sia possibile ottenere l’esenzione, parziale o totale, dalle imposte italiane sui redditi di fonte italiana. Infatti, per i soggetti non residenti, l’esenzione dalle imposte italiane, o l’assoggettamento alle stesse con aliquote ridotte è condizionato alla presentazione di una documentazione.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, della certificazione di residenza estera. Si tratta di un documento che deve essere rilasciato dall’autorità fiscale estera e consegnato al sostituto di imposta italiano. Il sostituto di imposta con questa documentazione (residenza estera certificata) è in grado di applicare i regimi di favore di volta in volta previsti:

  • Dall’ordinamento interno, DPR n. 917/86 o DPR n. 600/73;
  • Dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con vari Paesi esteri.

Quello che andremo a vedere in questo articolo sono i vari livelli di documentazione che il soggetto estero che percepisce redditi in Italia deve fornire. L’obiettivo è quello di ottenere l’esenzione totale o parziale dalla tassazione italiana sui redditi percepiti. Naturalmente, la documentazione richiesta è diversamente graduata a seconda del tipo di reddito percepito. Vediamo, quindi, come ottenere l’esenzione da tassazione italiana per i non residenti.


Certificazione di residenza estera per l’esenzione dalla tassazione su redditi finanziari

Questa analisi parte dal livello di certificazione documentabile di grado meno elevato richiesta dalla normativa. Mi riferisco alla documentazione necessaria per ottenere l’esenzione sugli interessi dei conti correnti e dei depositi bancari e sui capital gain realizzati su:

  • Partecipazioni;
  • Obbligazioni;
  • Titoli non quotati nei mercati regolamentati.

Si tratta di redditi soggetti ad imposta sostitutiva del 26% applicata da parte del sostituto di imposta (istituto bancario o intermediario finanziario italiano). Sul punto l’articolo 23, comma 1, lettera b) ed f) del DPR n. 917/86 prevede l’esenzione da tassazione per i soggetti non residenti. Per un soggetto non residente è possibile ottenere l’esenzione totale da tassazione di questi redditi attraverso una residenza estera certificata. È sufficiente, infatti, che la persona attesti al sostituto di imposta italiano (banca o intermediario finanziario), con una dichiarazione in carta libera:

  • Indicando di non essere soggetto fiscalmente residente in Italia;
  • Incorporando la dichiarazione nei moduli bancari con cui si aprono i conti correnti che gli istituti riservano ai soggetti non residenti in Italia.

La certificazione è esente da imposta di bollo.

Elementi dell’autocertificazione di residenza estera

Lo schema di autocertificazione contiene, in estrema sintesi, i dati del titolare e la dichiarazione che lo stesso è il beneficiario effettivo dei proventi, è residente nello Stato indicato nell’apposito campo a ciò dedicato e non è residente in Italia.

Il codice identificativo richiesto dallo schema deve essere indicato solo se attribuito dallo Stato estero. L’istituto finanziario può, tuttavia, attribuire un apposito codice identificativo al cliente nell’ambito delle proprie procedure interne. Questa indicazione deve, tuttavia, essere rivista alla luce dell’estensione, nel frattempo avvenuta, degli obblighi di indicazione di un codice fiscale italiano per l’apertura di rapporti finanziari. 

L’autocertificazione produce effetti sino a revoca (ad esempio, in quanto il soggetto ha assunto – o riassunto – la residenza fiscale italiana), anche se deve essere ripresentata se variano dati rilevanti (tipicamente, i dati identificativi). Vi potrebbero essere, poi, situazioni nelle quali la persona ha a suo tempo presentato la certificazione, ma diventa nel frattempo un residente italiano (ad esempio, trasferendo la residenza in Italia nella prima metà di un determinato anno). In questi casi, i proventi che non hanno scontato imposta dovrebbero essere tassati nella dichiarazione dei redditi, che il soggetto presenta in qualità di residente per l’anno solare unitariamente considerato.

Certificazione di residenza in Paese white list in per i seguenti redditi finanziari

La residenza estera certificata deve essere prodotta dai contribuenti residenti all’estero che percepiscono redditi finanziari in Italia. La certificazione riguarda soggetti residenti in Stati appartenenti alla c.d. “white list“. La certificazione può essere prodotta utilizzando lo schema previsto dal D.M. 12 dicembre 2001 in forma libera. Questo purché vengano indicati gli stessi dati e nella medesima sequenza, per le esenzioni previste su una serie di redditi di natura finanziaria:

  • Interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti, quali banche e società quotate, e dei titoli di Stato. Articolo 6 D.Lgs. n. 239/96;
  • Redditi dei depositi e dei conti correnti diversi da quelli bancari e postali (es. taluni proventi da cash pooling), rendite e prestazioni annue perpetue. Compensi per la prestazione di fideiussione, proventi derivanti da riporto e PCT su titoli e valute o dal mutuo di titoli garantito. Articolo 26-bis del DPR n. 600/73;
  • Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni (non immobiliari) italiani. Questo con esclusione della quota parte eventualmente maturata quando il soggetto aveva la residenza fiscale in Italia. Articolo 26-quinquies, comma 5, del DPR n. 600/73;
  • Plusvalenze su partecipazioni non qualificate e su obbligazioni, redditi derivanti da prelievi di valuta. Più in generale, tutti i redditi di cui all’articolo 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del DPR n. 917/86. Redditi non riferibili a titoli quotati. Articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/97.

Esenzioni finanziarie valide per tutti i non residenti

Esistono poi esenzioni riservate a tutti i non residenti (quindi, anche se lo Stato di residenza non appartiene alla white list). Si tratta di esenzioni che riguardano gli interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali e gli stessi redditi di cui all’articolo 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del DPR n. 917/86. Si tratta di esenzioni valide solo se le partecipazioni e gli altri titoli sono quotati nei mercati regolamentati.

Residenza estera certificata per interessi e plusvalenze: esempi concreti

La situazione sopra descritta è di facile riscontro pratico. Prova ad immaginare un soggetto residente all’estero, che si trova in distacco presso un datore di lavoro italiano per 6 mesi. Questo soggetto se apre un conto corrente italiano per l’accredito dello stipendio, con la procedura sopra descritta può ottenere l’esenzione da tassazione sugli interessi derivanti dal conto o sull’eventuale capital gain.

Immagina, oppure, un soggetto trasferito all’estero che decide di aprire un conto corrente in Italia per fare trading tramite intermediario finanziario italiano. Come detto, in questi casi il soggetto titolare di queste attività finanziarie è chiamato ad autocertificare di essere residente in uno Stato White List. Questo in quanto le esenzioni sopra indicate riguardano i soli soggetti residenti in Stati collaborativi.

Ricordo che, comunque, nell’attuale contesto fiscale internazionale gli Stati che fanno parte della c.d. “Black List” risultano essere una minoranza del totale.


Certificazione di residenza estera nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni

La certificazione di residenza estera può avere anche un grado di complessità e articolazione maggiore. Questo si verifica nel momento in cui il regime di favore (esenzione o tassazione ridotta) derivi dal ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia. Le Convenzioni, infatti, richiedono per ottenere agevolazioni per le imposte sui redditi indicate nella convenzione un grado di documentazione maggiormente articolato. Infatti, in questo caso la residenza fiscale del soggetto non può essere autocertificata. Essa deve risultata da apposita attestazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza del percipiente reddito italiano.

Il soggetto estero che ha percepito reddito in Italia è tenuto a consegnare al sostituto di imposta italiano una specifica documentazione. Si tratta di uno dei modelli A, B, C, o D approvati con Provvedimento 10 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di modelli di certificazione da compilare e far attestare all’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza fiscale del soggetto percettore del reddito.

Certificazione di residenza estera attestata: una tutela per il sostituto di imposta

Il maggiore formalismo deriva dal maggior grado di selettività delle agevolazioni previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo maggiore formalismo è concesso al fine di tutelare meglio il sostituto di imposta italiano. Questo soggetto è quello che si assume, di fatto, la responsabilità nell’applicare l’esenzione totale o parziale da tassazione. Così come previsto dalla Convenzione che intende applicare.

Per questo motivo tale soggetto necessita di disporre di una documentazione più articolata, per tutelare al meglio la propria posizione. Tutela in caso di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria derivanti dall’avere accordato il regime convenzionale di favore laddove eventualmente non ne sussistessero le condizioni. Per questo motivo è richiesta una documentazione certificata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza del soggetto estero percettore del reddito italiano.

Redditi italiani in esenzione con certificazione di residenza estera

I redditi di fonte italiana che possono ottenere esenzione totale o parziale a seconda di quanto previsto dalle varie Convenzioni sono i seguenti:

  • Dividendi;
  • Interessi;
  • Canoni;
  • Altri redditi. Ad esempio, redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Attraverso il Provvedimento 10 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate è anche possibile chiedere l’applicazione della:

  • Direttiva “Madre-Figlia” (Direttiva n 49/435/CE) e
  • Regime “Interessi e Canoni” (Direttiva n 2003/19/CE).

Residenza estera certificata su redditi convenzionali: caso pratico

A questo punto proviamo a fare un esempio pratico per chiarire meglio quanto detto sinora. Ad esempio, immagina una persona fisica residente in Francia (Stato appartenente alla white list) che ha obbligazioni di società quotate italiane. Al fine di ottenere l’esenzione dalle imposte italiane sugli interessi è sufficiente presentare all’intermediario italiano presso cui sono depositati i titoli l’autocertificazione di residenza fiscale in Francia.

Diversamente se lo stesso soggetto detenesse azioni in una società italiana, la procedura è quella di grado più elevato. Per ottenere l’applicazione della ritenuta ridotta sui dividendi la residenza fiscale in tale Stato non potrebbe essere autodichiarata. In questo caso la residenza dovrebbe al contrario risultare dalla certificazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria francese. Questo in quanto l’aliquota ridotta è prevista dalla Convenzione Italia-Francia.


Certificazione estera di Residenza: chiarimenti sulla modulistica

Un ultimo elemento da sottolineare secondo la mia esperienza riguarda la modulistica. Mi riferisco alla documentazione utile per l’attestazione di residenza per accedere ai benefici convenzionali. Infatti, le istruzioni ai modelli A, B, C e D precisano che la residenza fiscale del soggetto deve essere attestata dall’Amministrazione finanziaria estera.

Attestazione che deve avvenire proprio su tali modelli, con dichiarazione, timbro e firma. Come potrai capire, da un punto di vista pratico è assai difficile che una amministrazione estera firmi un modulo predisposto da uno Stato estero. In passato, infatti, ci sono stati molti problemi nel veder compilare correttamente tale modulistica.

Ebbene, ultimamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta e nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web. L’Agenzia ha ammesso che la certificazione di residenza estera possa essere rilasciata dall’Amministrazione finanziaria estera su una propria modulistica, da allegare ai modelli A, B, C o D. In questo modo il problema può essere superato senza oneri per il soggetto che richiede la certificazione.


Residenza estera certificata per esenzione su redditi percepiti in Italia

In questo articolo ho cercato di spiegarti come un soggetto non residente (white list), può ottenere delle esenzioni (totali o parziali) su redditi percepiti in Italia. Per quanto riguarda i redditi di fonte italiana in ambito finanziario l’ottenimento dell’esenzione è relativamente semplice. È sufficiente una autocertificazione di residenza fiscale estera.

Le cose si complicano, invece, quando si vuole applicare una fattispecie di esenzione derivante dalla normativa convenzionale. In questo caso l’esenzione è applicata da parte del sostituto di imposta italiano. Classici casi sono ad esempio, l’esenzione della tassazione sugli interessi, oppure l’applicazione di una aliquota convenzionale ridotta sui dividendi.

Come detto, nel caso è il sostituto di imposta italiano a dover applicare l’esenzione. Per questo motivo, al fine di tutelarlo in caso di accertamenti, è previsto un grado documentale di livello più elevato. La modulistica prodotta dall’Agenzia delle Entrate deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria estera. Tutta questa documentazione deve essere rilasciata al sostituto di imposta italiano. A questo punto sarà esclusivamente una sua facoltà, quella di accordare o meno, sulla base della documentazione prodotta, l’esenzione totale o parziale di natura convenzionale. Questo è l’unico aspetto sul quale non è possibile intervenire. Qualora, infatti, il sostituto di imposta ritenga che la documentazione fornita non sia sufficiente a garantire la sua posizione in caso di controllo ha facoltà di non applicare le disposizioni convenzionali sul reddito erogato.

Consulenza fiscale online

L’ottenimento della certificazione di residenza fiscale per il soggetto non residente consente di poter sfruttare l’esenzione da tassazione su alcune tipologie di proventi di fonte italiana. Per capire quando è possibile sfruttare questo tipo di esenzione è necessario analizzare sia la normativa nazionale che convenzionale con lo Stato di residenza del soggetto o ente percettore del provento. Una volta individuata la fattispecie di esenzione il percettore è chiamato a provare e documentare la propria residenza fiscale estera al fine di consegnare questo documento al proprio committente. Questo al fine di evitare, o ridurre (a seconda dei casi) l’applicazione della ritenuta dovuta. La certificazione di residenza fiscale deve essere rilasciata dall’autorità fiscale competente nel territorio di residenza del soggetto percettore dei proventi.

L’ottenimento della certificazione di residenza può non essere così semplice e può richiedere la presentazione di documentazione all’autorità fiscale competente per permettere di verificare la situazione del soggetto istante.

Si precisa che le informazioni fornite possono variare a seconda della normativa vigente al momento e della specifica situazione. È sempre consigliabile verificare con un esperto fiscale per essere sicuri di adempiere correttamente alle leggi fiscali.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Exit mobile version