Il reddito agrario è una forma di rendita derivata dall’attività organizzata in forma agricola, e fa parte del reddito fondiario, derivato dal capitale di esercizio e dall’organizzazione dell’attività agricola. Diversi tipi di attività possono essere considerate come agricole, non solamente quelle della coltivazione diretta di un terreno.
Secondo quanto disposto dall’art. 32 del T.U.I.R.:
Il reddito agrario e anche il reddito dominicale, costituiscono il reddito fondiario. Tuttavia, il reddito dominicale è relativo alla proprietà dei beni, il fondo, mentre, quello agrario è determinato dall’esercizio dell’attività agricola.
Fanno parte delle attività che producono reddito agrario anche quelle di allevamento di animali con mangimi ottenuti dal terreno. Anche gli imprenditori agricoli devono provvedere al pagamento delle imposte sui redditi, per cui il reddito agrario deve essere dichiarato tramite modello 730 o altro documento per la dichiarazione dei redditi, ogni anno.
Per poter calcolare con esattezza qual è il reddito agrario, devono essere considerati diversi fattori. Dai costi di produzione alle spese assicurative al reddito reale che deriva dalla coltivazione dei terreni. Vediamo nel dettaglio in questo articolo cos’è il reddito agrario, come funziona e quali tasse si pagano su di esso.
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Differenza tra reddito dominicale e reddito agrario
Prima di vedere nello specifico come funziona il reddito agrario, bisogna distinguerlo da quello che è il reddito dominicale, anche se spesso questa terminologia può essere confusa. Il reddito fondiario inoltre riguarda tutti i terreni e i fabbricati presenti sul territorio italiano, e di questo reddito fanno parte sia il reddito dominicale che quello agrario, oltre a quello derivante dai fabbricati.
Il reddito dominicale quindi si differenzia da quello agrario perché costituisce un reddito derivante dalla proprietà di determinati beni o terreni, ovvero non deriva allo svolgimento di una attività agricola.
Rientra nella definizione di reddito dominicale esclusivamente quello prodotto dalla proprietà di determinati beni, ovvero terreni che sono pertinenze per altri fabbricati, oppure posti in affitto per utilizzi non agricoli, ma anche per produrre redditi di impresa.
Al contrario, il reddito agrario deriva dal capitale di esercizio e all’organizzazione di una attività di tipo agricolo sui terreni, con un lavoro di organizzazione degli impiegati, con determinate caratteristiche del terreno e finalità, e con una rendita proveniente dall’attività agricola.
In entrambi i casi, sia se si tratta di reddito dominicale che di reddito agrario, è necessario procedere con la dichiarazione delle rendite al fisco.
Quali attività sono considerate agricole
Parlando di reddito agrario, questo può derivare dallo svolgimento, presso determinati terreni, di diverse attività di tipo agricolo. Rientrano tra le attività agricole:
- Attività di coltivazione diretta del terreno e di silvicoltura;
- Allevamento di animali: purché vengano allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno di proprietà;
- Attività di produzione di vegetali, tramite strutture fisse o mobili. In questo caso la superficie utilizzata non deve superare il doppio di quella del terreno su cui è presente la produzione;
- Attività che sono incentrate sulla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, di prodotti derivati dalla coltivazione o dall’allevamento di animali;
- Acquacoltura se i redditi provengano principalmente da questa attività;
- Produzione di energia a biomasse.
Queste attività rientrano tra quelle che producono reddito di tipo agrario, anche se possono comunque essere affiancate, salvo specifiche viste prima, ad altre attività similari.
Chi deve dichiarare questi redditi
I redditi di tipo dominicale oppure di tipo agrario, vanno dichiarati opportunatamente al fisco, per essere in regola con le normative italiane. Diversi soggetti sono quindi tenuti alla presentazione di una dichiarazione dei redditi, anche attraverso il Modello 730, che riporti l’entità dei redditi.
Tra i soggetti interessati a questo tipo di comunicazione, troviamo:
- Proprietari, o con diritto reale, di terreni nel territorio italiano con iscrizione al catasto con attribuzione di rendita;
- Affittuari, se esercitano attività agricola presso fondi in affitto;
- Associati se la conduzione dei fondi è associata;
- Titolare delle imprese agricole individuali;
- Titolari di imprese familiari agricole;
- Titolari di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel caso di usufrutto o di altri diritti reali oltre quelli visti sopra, i redditi dominicali o agrari non devono essere dichiarati dal titolare di nuda proprietà.
Come calcolare il reddito
Come è possibile calcolare il reddito agrario? La valutazione viene fatta in base ad alcune percentuali risultanti dal catasto in cui sono registrati i terreni. In particolare, il reddito agrario viene valutato in base a queste aliquote:
- Reddito dominicale è rivalutato dell’80%;
- Reddito agrario è rivalutato del 70%;
- Reddito dominicale e agrario sono rivalutati ulteriormente al 30%, nel caso di terreni coltivati.
La rivalutazione dell’80% e del 70% non deve essere applicata in alcuni casi. Per esempio se i terreni sono posti in affitto per uso agricolo, con contratti di almeno cinque anni, per giovani imprenditori. Tuttavia devono essere rispettati alcuni requisiti: l’età dei giovani imprenditori deve essere inferiore a 40 anni, e devono avere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
La valutazione del reddito dominicale deve essere poi effettuata in base all’applicazione delle tariffe di estimo, decise dai Comuni specifici, in base alla qualità del terreno e alle informazioni catastali. La valutazione del reddito agrario invece avviene allo stesso modo in base alla qualità e alla classe del terreno.
Queste tariffe di estimo sono ridefinite periodicamente, e consentono di partire dalla base reddituale al fine dell’applicazione corretta delle imposte.
Detassazione IRPEF e agevolazioni
Negli ultimi anni sono state applicate alcune agevolazioni sulle tasse per i terreni destinati a rendita agraria, in particolare una detassazione IRPEF, valida anche per il 2022. Sia i redditi dominicali che quelli agrari sono quindi detassati dall’IRPEF e non concorrono alla base imponibile per l’applicazione delle tasse, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Secondo la Legge di Bilancio 2022 quindi è ancora possibile per questi soggetti beneficiare della detassazione, tuttavia è necessario rientrare in alcuni parametri specifici. L’imprenditore agricolo professionale è colui che detiene competenze specifiche e si dedica alle attività agricole per almeno il 50% del proprio lavoro totale, con almeno il 50% del reddito totale ricavato da queste attività.
Sono imprenditori agricoli anche i soci di società di persone, di capitali o di cooperative, che rispettano alcuni requisiti:
Tipo di società | Requisito |
Società di persone | Almeno un socio deve avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale |
Società di capitali o cooperative | Almeno un amministratore deve essere anche socio per le società o cooperative, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale. |
Variazione delle rendite
Nel caso in cui avvengano delle variazioni nei redditi dominicali o agrari, i titolari di questi redditi devono obbligatoriamente denunciare la variazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Si può trattare sia di variazioni in aumento che in diminuzione, tuttavia è obbligatorio per legge procedere alla comunicazione di tali cambiamenti.
Si può trattare di variazioni conseguenti alla modifica della tipologia di coltura, ad una riduzione o aumento della capacità produttiva, o per eventi esterni di forza maggiore. Per attuare la comunicazione è possibile utilizzare il Modello 26 e presentarlo all’Agenzia delle Entrate. La mancata comunicazione entro le scadenze di tali variazioni può anche comportare l’applicazione di multe salate in denaro.
Quadro A – Redditi dei terreni Modello 730
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
Chi deve compilare il quadro A del modello 730?
Deve utilizzare questo quadro:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario.
Non devono essere dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero. Inoltre, anche quelli dati in affitto per usi non agricoli, in quanto costituiscono redditi diversi. Pertanto, essi devono essere indicati nel rigo D4 del quadro D.
Non devono essere dichiarati, inoltre:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questo, purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
Obbligo di compilazione del quadro A in presenza di terreni
Il quadro A deve essere compilato in presenza di terreni per dichiarare il reddito (dominicale-agrario) anche quando esso non concorra alla formazione della base imponibile IRPEF.
I redditi dominicali e agrari che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto coltivatore diretto oppure di IAP iscritto nella previdenza agricola, devono essere dichiarati nel quadro A, barrando la casella nella Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP).
Domande frequenti
Reddito attribuibile a colui, sia proprietario, affittuario, o altro, che utilizza un terreno agricolo. Il Reddito Agrario (R.A.) è dato dalla somma media annua dell’interesse sul capitale di esercizio, al tasso del 6%, e dal compenso al lavoro direttivo.
Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno.
L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Consultare in Appendice “Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale” nelle istruzioni del modello 730.
Fino a 10.000 euro i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, mentre per gli ulteriori 5.000 euro concorrono per il 50%