I redditi soggetti a tassazione separata ex art. 17 del TUIR, si formano nel corso di uno o più periodi di imposta precedente (redditi a formazione pluriennale) ed assumono rilevanza fiscale solo nel momento in cui sono percepiti (criterio di cassa).
Al fine di evitare la loro imputazione in un unica annualità con un rilevante aggravio fiscale vengono assoggettati ad una separata tassazione. Per questo tali redditi (come il TFR o gli arretrati da lavoro dipendente) vengono assoggettati all'aliquota IRPEF media relativa ai due anni precedenti la percezione del reddito (ex art. 21 del TUIR).
Cos'è la tassazione separata?
I redditi a formazione pluriennale sono soggetti, nell'anno di incasso, a tassazione separata (ex art. 17 del TUIR) al fine di evitare un carico fiscale troppo elevato per il soggetto percettore. Alcune tipologie reddituali, come ad esempio i redditi percepiti una tantum, che maturano per più periodi d'imposta, ma il cui diritto all'incasso di manifesta in un solo esercizio (come ad esempio le indennità percepite per la cessazione di alcune attività, il TFR o gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente), non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, ma sono soggette a tassazione separata, per ragioni di equità fiscale.
La tassazione separata ha la finalità di evitare al contribuente una tassazione IRPEF elevata nell'anno in cui percepisce redditi "straordinari", come arretrati da lavoro dipendente o il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Vediamo, quindi, di seguito le regole che riguardano i redditi soggetti a tassazione separata e le modalità di calcolo.
La ratio della tassazione separata
I redditi soggetti a tassazione separata, non concorrono alla determinazione dell'IRPEF. Infatti, l'imposta dovuta viene determinata separatamente per ogni singolo reddito soggetto a tassazione. Questa particolare tipologia di applicazione dell'imposta sui redditi non è applicabile su tutte le tipologie di redditi, ma soltanto su quelli indicati dall'art. 17 del TUIR.
La Circolare Ministeriale n. 23/E del 1997 individua la ratio della tassazione separata nello "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa". Infatti, la tassazione in un solo periodo d’imposta, dei redditi a formazione pluriennale, potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato. Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell'anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.
Quali sono i redditi soggetti a tassazione separata
I redditi assoggettabili a tassazione separata sono espressamente quelli previsti dalla Legge, ed indicati negli articoli 7, comma 3, 15, comma 1, lettera f) e 1...
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