Molto spesso ci si limita a pensare che possa essere registrata soltanto la parte verbale (o figurativa) di un marchio, dando così per scontati alcuni aspetti che, per le persone non “addette al settore”, passano nettamente in secondo piano: tra questi troviamo il marchio di colore, che di fatto alcune volte rappresenta l’identità visiva di un brand e che quindi, proprio per la sua funzione, può assumere in determinati contesti un significato particolarmente importante.

Nel presente articolo capiremo meglio cosa si intende per marchio di colore e cosa prevede la normativa in materia, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale.

Cos’è il marchio di colore?

Occorre preliminarmente dire che il marchio di colore è solo un altro tipo di marchio esistente ma che, a differenza degli altri, è costituito unicamente dal colore ( o da diverse combinazioni di colore ) e non un marchio composto da elementi colorati; esempi tipici, e ormai celebri, di marchi di colore sono il celeste Tiffany o l’arancione identificativo della maison francese di moda Hermes.

La registrazione del colore come marchio, sebbene sia – a livello fattivo – un’attività piuttosto semplice, in realtà può avere delle implicazioni particolari, che possono rivelarsi delicate, proprio per questo nel corso degli anni tale tipo di registrazione è stata molto dibattuta anche in dottrina e giurisprudenza.

Consentire infatti, in maniera del tutto indiscriminata, la registrazione di qualsiasi gradazione di colore renderebbe impossibile l’utilizzazione di queste da parte di altri soggetti del settore e si arriverebbe così a limitare la concorrenza, uno dei principi cardine del mercato libero; al fine quindi, proprio di cercare di regolare questo particolare aspetto e indicare limiti e requisiti necessari per effettuare la registrazione di un colore come marchio, si sono susseguite diverse pronunce nel corso del tempo, da parte sia di giudici europei che italiani.

La normativa europea

A livello europeo occorre dire che in realtà non esiste una disciplina specifica che preveda la possibilità di registrare un colore come marchio.

Tuttavia l’art. 15 dell’accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), prevede che oggetto della protezione possano essere

“…Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d’impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d’impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l’uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili….”.

La disposizione appena richiamata prevede quindi la possibilità di registrare come marchio le combinazioni e le tonalità cromatiche.
Sul punto comunque si è varie volte pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea la quale ha avuto modo di indicare, in due importanti sentenze, quando è possibile registrare un colore come marchio e determinare altresì i limiti entro cui è possibile farlo:

  • il colore per essere registrato deve costituire un “segno”: nel momento in cui si procede a depositare la domanda di registrazione di un
  • marchio di colore non è sufficiente un semplice campione di colore ma sarà necessaria una descrizione scritta del colore stesso, oppure un
  • codice di identificazione (saranno poi proprio questi ultimi due elementi a costituire oggetto di registrazione).
  • il segno deve avere carattere distintivo e individualizzante: seconda la giurisprudenza che si è espressa sul punto infatti un semplice
  • colore è inidoneo a essere ricollegato a una determinata impresa.

In ogni caso è necessario valutare concretamente, di volta in volta, la possibilità effettiva di procedere con il deposito di una domanda di marchio di colore e, solo qualora fossero sussistenti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza in materia, allora si potrà procedere ad effettuare la registrazione.

Sul punto è poi utile esaminare quanto contenuto nella sentenza del 3 dicembre del 2019 T-658/18 nella quale il Tribunale UE ha confermato la nullità di un marchio dell’Unione Europea raffigurante un motivo a scacchiera di diverse tonalità di blu, grigio e bianco ritenendo che tale elemento figurativo, alla luce anche dell’art 7 lett. b del regolamento 1001/2017, fosse del tutto privo di capacità distintiva.

Secondo il Tribunale infatti il marchio in questione era costituito da un semplice motivo a scacchiera con una struttura a trama destinata ad essere applicata sulla superficie dei prodotti rivendicati. Tale motivo è uno dei più utilizzati come elemento decorativo e difficilmente, secondo il Tribunale, sarebbe stato percepito dal consumatore come un vero e proprio segno distintivo indicante l’origine dei prodotti cui è apposto.

Si ricorda infatti che, a mente di quanto sopra detto a proposito dei requisiti distintivi che un marchio di colore deve possedere, per poter essere concretamente oggetto di tutela, in primo luogo vi è quello relativo alla capacità distintiva.

Un marchio di colore infatti deve poter identificare, agli occhi del pubblico, una species di prodotto o servizio, nell’ambito di un genus dato dalla pluralità di prodotti o servizi presenti sul mercato.

La normativa italiana

In Italia il codice della proprietà industriale prevede, all’articolo 7 che:

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita’ cromatiche…”

solo quando però il colore sia di sé idoneo a distinguere il prodotto o servizio fornito dall’impresa che registra il marchio rispetto a quello di altre imprese.

Anche a livello nazionale dunque è il carattere distintivo a fungere da dirimente per una possibile registrazione del colore come marchio.
Sul tema si sono pronunciati anche giudici nazionali e anche qui, come in ambito europeo, sono emersi due limiti specifici:

  • Il colore deve essere totalmente rivoluzionario e diversificato rispetto al prodotto venduto (per esempio non sarà possibile registrare come
  • marchio di un’impresa agricola il verde);
  • registrare come marchio singole tonalità cromatiche “per non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che
  • offrono prodotti o servizi analoghi” (Cass. sent. n. 7245/2008). In questo caso chiaramente dovrà essere fatta una valutazione caso per
  • caso.

Lascia una Risposta