Exit tax per trasferimenti di imprese all’estero

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L'art. 166 del TUIR disciplina la c.d. "exit tax" dovuta dalle imprese che trasferiscono la propria sede dall'Italia all'estero (che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi). Tale operazione costituisce realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale di proprietà del soggetto trasferito non che non vengono fatti confluire in una stabile organizzazione in Italia.

Con il termine exit tax si è soliti fare riferimento ad un'imposta dovuta sulle plusvalenze che si genera in occasione del trasferimento della residenza verso uno Stato estero, ai sensi dell'art. 166 del TUIR. Questa disposizione prevede che il trasferimento della residenza all'estero di un soggetto esercente attività di impresa o di un'impresa rappresenta comporta il realizzo, al valore normale (ex art. 9 del TUIR), dei componenti dell'azienda. In particolare, la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni del complesso aziendale e il loro valore normale degli stessi determina una plusvalenza che viene tassata sotto il nome di "exit tax".
Questa imposta si basa sulla ratio che lo Stato intende percepire un corrispettivo per il fatto che una società vuole portare all'estero la sua residenza fiscale, e quindi la sua ricchezza. Infatti, il presupposto impositivo viene a mancare nel caso in cui a seguito del trasferimento di residenza i beni aziendali vengano fatti confluire in una stabile organizzazione che ha sede nel territorio dello Stato italiano, sempre che successivamente tali beni (o il complesso aziendale) non vengano a loro volta trasferiti all'estero.
La determinazione del momento impositivo
Deve essere evidenziato che hanno carattere realizzativo i trasferimenti di sede che determinano la perdita della residenza fiscale italiana, così come determinata dagli art. 2 e 73 del TUIR. Non siamo di fronte alla fattispecie in esame ogni qualvolta l'impresa pur trasferendo la propria sede all'estero mantiene in Italia la propria residenza fiscale. Questo può capitare, ad esempio, in quanto viene lasciata in Italia la sede amministrativa oppure se in Italia viene lasciata la sede di direzione effettiva della società.

PERSONE FISICHE
Ai sensi dell'art. 2 del TUIR una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta risulta iscritta all'anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell'art. 43 del c.c.

SOCIETA'
Ai sensi dell'art. 73 del TUIR le società di persone o di capitali si considerano residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della loro attività nel territorio dello Stato.

Aspetto che deve essere tenuto in considerazione è che, solitamente, il trasferimento di un'impresa all'estero rappresenta un'operazione straordinaria. Tuttavia, si deve tenere presente che la residenza fiscale, per l'ordinamento fiscale interno, si determina per ogni periodo di imposta. Questo significa che, di fatto, il trasferimento della sede non determina la formazione di due distinti periodi di imposta ma, al contrario, è necessario verificare se, in relazione alla data in cui è avvenuto il trasferimento, l'impresa si possa considerare (o meno) fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta.
Trasferimento di...

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    Federico Migliorini
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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