Exit tax per trasferimenti di imprese all’estero

HomeExit tax per trasferimenti di imprese all'estero

L'art. 166 del TUIR disciplina la c.d. "exit tax" dovuta dalle imprese che trasferiscono la propria sede dall'Italia all'estero (che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi). Tale operazione costituisce realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale di proprietà del soggetto trasferito non che non vengono fatti confluire in una stabile organizzazione in Italia.

Con il termine exit tax si è soliti fare riferimento ad un'imposta dovuta sulle plusvalenze che si genera in occasione del trasferimento della residenza verso uno Stato estero, ai sensi dell'art. 166 del TUIR. Questa disposizione prevede che il trasferimento della residenza all'estero di un soggetto esercente attività di impresa o di un'impresa rappresenta comporta il realizzo, al valore normale (ex art. 9 del TUIR), dei componenti dell'azienda. In particolare, la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni del complesso aziendale e il loro valore normale degli stessi determina una plusvalenza che viene tassata sotto il nome di "exit tax". Questa imposta si basa sulla ratio che lo Stato intende percepire un corrispettivo per il fatto che una società vuole portare all'estero la sua residenza fiscale, e quindi la sua ricchezza. Infatti, il presupposto impositivo viene a mancare nel caso in cui a seguito del trasferimento di residenza i beni aziendali vengano fatti confluire in una stabile organizzazione che ha sede nel territorio dello Stato italiano, sempre che successivamente tali beni (o il complesso aziendale) non vengano a loro volta trasferiti all'estero. La determinazione del momento impositivo Deve essere evidenziato che hanno carattere realizzativo i trasferimenti di sede che determinano la perdita della residenza fiscale italiana, così come determinata dagli art. 2 e 73 del TUIR. Non siamo di fronte alla fattispecie in esame ogni qualvolta l'impresa pur trasferendo la propria sede all'estero mantiene in Italia la propria residenza fiscale. Questo può capitare, ad esempio, in quanto viene lasciata in Italia la sede amministrativa oppure se in Italia viene lasciata la sede di direzione effettiva della società.

PERSONE FISICHE Ai sensi dell'art. 2 del TUIR una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta risulta iscritta all'anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell'art. 43 del c.c.

SOCIETA' Ai sensi dell'art. 73 del TUIR le società di persone o di capitali si considerano residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della loro attività nel territorio dello Stato.

Aspetto che deve essere tenuto in considerazione è che, solitamente, il trasferimento di un'impresa all'estero rappresenta un'operazione straordinaria. Tuttavia, si deve tenere presente che la residenza fiscale, per l'ordinamento fiscale interno, si determina per ogni periodo di imposta. Questo significa che, di fatto, il trasferimento della sede non determina la formazione di due distinti periodi di imposta ma, al contrario, è necessario verificare se, in relazione alla data in cui è avvenuto il trasferimento, l'impresa si possa considerare (o meno) fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta. Trasferimento di...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Server in Italia e stabile organizzazione: quando l’hardware fa scattare la tassazione?

Dal principio OCSE al caso Netflix: guida completa ai rischi fiscali per le imprese estere che mantengono server sul...

Pensioni in Colombia: attenzione alla clausola di salvaguardia nella Convenzione

La Convenzione Italia-Colombia contiene una clausola di salvaguardia. Se la pensione privata è esente in Colombia (sotto i ~1.000...

DAC6 e meccanismi transfrontalieri: guida alla Direttiva, sanzioni e obblighi

La Direttiva DAC6 (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 100/2020) è la normativa che obbliga intermediari e contribuenti...

Trasferimento a Panama e famiglia in Italia: perché la residenza fiscale è a rischio (analisi black list)

https://youtu.be/eRztKMMrxDw Dalla presunzione di residenza per i Paesi Black List alle nuove trappole del domicilio "familiare": analisi di un caso...

Branch exemption e perdite pregresse: il meccanismo di recupero (recapture)

Dal calcolo del saldo negativo nel quinquennio alla gestione del credito d'imposta: ecco come neutralizzare il rischio fiscale nel...

Come impugnare l’accertamento sui redditi esteri: strategie e onere della prova

L'invio automatico di dati CRS ha rivoluzionato la difesa fiscale: con la riforma sull'onere della prova, impugnare l'accertamento su...