Criteri di valorizzazione, codici, look-through, IVAFE e casi particolari per partnership estere (LLP UK, OHG/KG DE, SNC/SCI FR) con riferimenti normativi e prassi aggiornati.
Il quadro RW è il perno del monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività estere detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia, con base giuridica nell’articolo 4 del D.L. n. 167/90 e istruzioni operative del Modello Redditi PF.
Quando l’investimento estero consiste in una società di persone estera (ad esempio LLP nel Regno Unito, OHG/KG in Germania, SNC/SCI in Francia, etc), questa deve essere sempre oggetto di segnalazione nel quadro RW (Circolare n. 9/E/02 e Circolare n. 43/E/09). La corretta individuazione della natura giuridica dell’entità estera e la conseguente determinazione del valore da indicare costituiscono elementi fondamentali per evitare sanzioni che possono raggiungere il 6% del valore non dichiarato.
Indice degli argomenti
Cos’è il quadro RW e perché è obbligatorio
Il quadro RW assolve gli obblighi di monitoraggio fiscale ex articolo 4 del D.L. n. 167/90 per investimenti e attività estere detenuti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti, indipendentemente dalla produzione di redditi nell’anno, entro i limiti e le soglie aggiornate dalle riforme successive alla Circolare n. 38/E/2013.
Le istruzioni al modello Redditi ribadiscono che in RW si indicano le partecipazioni in soggetti esteri come attività finanziarie estere, con codici, percentuali di possesso, criteri di valorizzazione e giorni/mesi di detenzione, oltre agli eventuali campi per IVIE/IVAFE e la casella “solo monitoraggio” quando non dovute imposte patrimoniali.
La prassi amministrativa ha progressivamente chiarito l’applicazione di tali obblighi alle società di persone estere attraverso numerosi documenti interpretativi. La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sistematici, successivamente integrati dalla Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013.
Principio di trasparenza fiscale e monitoraggio
Le società di persone estere sono generalmente soggette al regime di trasparenza fiscale nel Paese di residenza, quando assimilabili alle società di persone italiane. Questo principio comporta l’imputazione diretta del reddito ai soci, indipendentemente dalla distribuzione, e influenza significativamente le modalità di compilazione del quadro RW.
La Risoluzione n. 63/E del 28 agosto 2023 ha precisato che per le società trasparenti estere il valore da indicare nel quadro RW corrisponde alla quota di patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Tipologie di società di persone estere e obblighi RW
Per comprendere meglio gli obblighi fiscali previsti andiamo ad analizzare diverse casistiche di società di persone estere.
Partnership olandesi: VOF e CV
La Vennootschap onder firma (VOF) olandese rappresenta l’equivalente della società in nome collettivo italiana. I soci residenti devono indicare nel quadro RW il valore della propria quota di partecipazione, determinata sulla base del patrimonio netto contabile. Il criterio di valorizzazione segue quanto previsto dal Provvedimento del 18 dicembre 2013, con riferimento al valore della quota risultante dall’ultimo rendiconto approvato dalla società.
La Commanditaire Vennootschap (CV), equivalente alla società in accomandita semplice, presenta peculiarità nella compilazione del quadro RW in relazione alla distinzione tra soci accomandanti e accomandatari. I soci accomandanti, avendo responsabilità limitata, devono valorizzare la partecipazione secondo il criterio del costo di acquisto, mentre gli accomandatari applicano il criterio del patrimonio netto, come precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, punto 5.
Limited Liability Partnership (LLP) del Regno Unito
Le Limited Liability Partnership britanniche costituiscono una forma societaria ibrida che combina elementi delle società di persone con la limitazione di responsabilità tipica delle società di capitali. Le LLP devono essere considerate società trasparenti ai fini del monitoraggio fiscale quando il socio residente italiano detiene una partecipazione superiore al 20% o comunque esercita un’influenza dominante.
Per la valorizzazione delle quote in LLP, si applica il criterio del patrimonio netto contabile, con l’obbligo di indicare nel quadro RW anche il valore delle designated members capital accounts quando queste rappresentano apporti supplementari rispetto al capitale sociale sottoscritto.
Kommanditgesellschaft (KG) Tedesca
La Kommanditgesellschaft tedesca presenta caratteristiche analoghe alla società in accomandita italiana, con la distinzione tra Komplementär (soci accomandatari) e Kommanditisten (soci accomandanti). La Convenzione Italia-Germania prevede all’articolo 4 che tali società siano considerate trasparenti, con conseguente tassazione diretta in capo ai soci.
Il valore da indicare nel quadro RW per le partecipazioni in KG tedesche deve tenere conto non solo della quota di capitale sottoscritta ma anche delle Kapitalkonten II (conti capitale supplementari) e degli utili non distribuiti allocati sui conti individuali dei soci.
Société en Nom Collectif (SNC) Francese
La Société en Nom Collectif francese, equivalente alla società in nome collettivo, è soggetta in Francia al regime di trasparenza fiscale previsto dall’articolo 8 del Code Général des Impôts. I soci residenti devono compilare il quadro RW indicando il valore della quota determinato secondo il patrimonio netto contabile risultante dal bilan approvato dalla società.
Per le SNC francesi rileva anche l’eventuale valore del compte courant d’associé, che rappresenta un finanziamento del socio alla società e deve essere indicato separatamente nel quadro RW come attività finanziaria detenuta all’estero.
Modulo RW prescinde dalla trasparenza estera
Ai fini RW, il fatto che la partnership estera sia trasparente o opaca nel paese di costituzione non incide sull’obbligo di monitoraggio della partecipazione da parte del residente, che deve comunque indicare la quota detenuta come attività finanziaria estera secondo le istruzioni AE.
La caratterizzazione estera rileva invece per il profilo reddituale e convenzionale, ma la sezione RW resta focalizzata su valore, periodo di detenzione, codice attività e, ove dovute, imposte patrimoniali italiane su attività estere (IVIE/IVAFE). Sotto il profilo operativo è necessario coordinare il modulo RW con gli altri quadri e con la documentazione civilistica/fiscale estera per evitare incoerenze tra monitoraggio patrimoniale e dichiarazione reddituale, soprattutto in catene con giurisdizioni non collaborative.
Cosa si indica in RW per una società di persone estera
Si indica la partecipazione al capitale/patrimonio della partnership estera con: codice investimento, percentuale di possesso, criterio di determinazione del valore (colonna “criterio”), valore iniziale/finale, periodo di detenzione, e, se applicabili, basi per IVIE/IVAFE o barratura “solo monitoraggio”.
Determinazione del valore da dichiarare
La corretta valorizzazione delle partecipazioni in società di persone estere richiede l’analisi di diversi elementi contabili. Il Provvedimento del 18 dicembre 2013 stabilisce che il valore da indicare corrisponde alla “valore della quota di patrimonio netto della società o ente, risultante dall’ultimo bilancio approvato“. Di fatto, le istruzioni dichiarative parlano di utilizzo del valore nominale.
Per partnership non quotate senza valore nominale espresso (es. LLP, OHG/KG, SNC/SCI), la prassi operativa adotta di norma il costo storico documentato (criterio 4) oppure un valore “di mercato” oggettivabile tramite patrimonio netto contabile pro‑quota alla data di riferimento (criterio 1), purché supportato da bilancio e capital account.
La scelta del criterio deve essere stabile e documentata, e le conversioni in euro vanno eseguite secondo il tasso pertinente alla data/periodo del valore dichiarato, in coerenza con le istruzioni annuali e la logica di monitoraggio patrimoniale.
Per entità di Stati collaborativi (es. UK, Germania, Francia) si indica la partecipazione e non gli asset sottostanti, salvo casi di look‑through disciplinati per catene che coinvolgono Stati non collaborativi descritti nei documenti tecnici di prassi.
La titolarità effettiva e le deleghe operative vanno analizzate per evitare di duplicare il monitoraggio su asset sottostanti di cui il residente non ha disponibilità personale.
Conti correnti intestati alla società e “mera delega”
Il conto corrente intestato alla società estera non si indica in RW in capo all’amministratore o socio residente che disponga di una mera delega ad operare “per conto della società”, in assenza di disponibilità personale delle somme, secondo l’indirizzo applicativo richiamato nei casi pratici e nelle note di attenzione sul monitoraggio.
Resta invece l’obbligo di indicare la partecipazione nella società estera, che è l’oggetto di monitoraggio in capo al residente, ferma restando l’esclusione del monitoraggio personale su rapporti formalmente e sostanzialmente riferibili alla persona giuridica estera. È raccomandabile conservare deleghe, statuti e regolamenti interni che attestino l’operatività “per conto della società” e l’assenza di poteri dispositivi personali, per allineare RW alla sostanza giuridico‑contabile.
Stati non collaborativi e approccio look‑through
In presenza di catene che coinvolgono Stati/territori non collaborativi, il monitoraggio può richiedere un approccio look‑through verso gli asset sottostanti, con attenta verifica della titolarità effettiva. L’applicazione concreta dipende dalla mappatura della catena, dai diritti patrimoniali e dalla effettiva disponibilità, con necessità di coerente valorizzazione degli asset sottostanti e adeguata documentazione probatoria.
Per strutture miste (es. partnership in Stato collaborativo con controllate in Stati non collaborativi) occorre valutare rigo per rigo quali posizioni richiedano monitoraggio diretto e quali restino coperte dalla sola indicazione della partecipazione.
IVAFE/IVIE: quando si pagano per le partecipazioni
La partecipazione in società estere rientra nell’ambito del monitoraggio RW e, in linea generale, non costituisce base imponibile IVAFE salvo specifiche fattispecie, con casella “solo monitoraggio” quando non sussistono presupposti impositivi patrimoniali (come in tutti i casi di società non quotate).
Modalità di compilazione del Quadro RW
La compilazione del quadro RW per le società di persone estere richiede particolare attenzione nella scelta dei codici investimento. Il codice 2 “Partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti” deve essere utilizzato per le società di persone estere.
Nel campo relativo al valore iniziale deve essere indicato il valore della partecipazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento o alla data di acquisizione se successiva. Il valore finale corrisponde al valore al 31 dicembre o alla data di dismissione. In caso di variazioni del patrimonio netto durante l’anno per operazioni straordinarie, occorre indicare il valore medio ponderato.
Esempio di compilazione
LLP UK, socio persona fisica Italia: viene apportato un valore corrispondente a 20.000 euro. L’apporto è avvenuto il 15 aprile. Alla fine dell’esercizio il valore della partecipazione ammonta a 35.000 euro. La compilazione del quadro RW deve avvenire con le seguenti modalità:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Codice 1 relativo alla proprietà |
| 2 | Codice 2 relativo al titolare effettivo (partecipazione detenuta > 25%) |
| 3 | Si indica il codice 2 relativo alle partecipazioni |
| 4 | Codice dello Stato estero (UK) |
| 5 | Quota di possesso. Se la quota è inferiore al 100%, indico tale percentuale, riportando in colonna 7 e 8 il valore complessivo della stessa |
| 6 | Criterio di determinazione del valore, quello nominale |
| 7 | Valore all’inizio del periodo, nel caso al momento dell’acquisto |
| 8 | Valore al 31 dicembre. Rimane lo stesso di colonna 7 nonostante l’eventuale aumento del valore della partecipazione |
| 14 | Codice 5 se non sono stati percepiti dividendi, altrimenti codice relativo al quadro RM (codice 2) |
| 15 | Indicare la percentuale di partecipazione |
| 16 | Barrata in quanto solo monitoraggio |
| 17 | Codice fiscale estero della società |
| 18 – 20 | Indicare codice fiscale di eventuali cointestatari |
Percepimento di dividendi esteri
L’articolo 44, ai commi 1, lettera e), e comma 2, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR), include nei redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti assoggettati all’IRES. Il reddito di capitale, per una persona fisica può essere percepito da parte di una società residente oppure non residente. In caso di società non residente che distribuisce un dividendo occorre fare riferimento sempre all’articolo 44 del TUIR. Tale articolo considera utile di capitale il provento che ha le seguenti caratteristiche:
- Il provento deriva dalla partecipazione al capitale o patrimonio di una società non residente;
- Il soggetto estero non deduce dal proprio reddito la remunerazione in questione.
In questo caso, il soggetto percettore persona fisica, può essere soggetto che esercita in forma di impresa, oppure un privato.
- Nel caso di percettore persona fisica che esercita in forma di impresa, il reddito derivante dalla distribuzione di dividendi esteri è considerato reddito di impresa;
- Nel caso di percettore persona fisica “privato“, il reddito derivante da distribuzione di dividendi esteri è considerato reddito di capitale.
La normativa fiscale nazionale prevede una tassazione dei dividendi percepiti da soggetti privati attraverso una ritenuta alla fonte del 26%. Questo è quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45 del TUIR. Indipendentemente dalla partecipazione “qualificata” o meno nell’ente di diritto estero che eroga il dividendo il socio italiano sconta sempre la stessa imposizione.
Per approfondire:
Consulenza fiscale online
La compilazione del quadro RW per partecipazioni in società di persone estere richiede competenze specialistiche in fiscalità internazionale e una profonda conoscenza delle normative dei diversi Paesi. L’errata o omessa dichiarazione può comportare sanzioni significative e conseguenze penali in caso di violazioni superiori alla soglia di punibilità.
Per una corretta pianificazione fiscale internazionale e l’ottimizzazione della struttura societaria estera, è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati che possano analizzare la specifica situazione e fornire soluzioni personalizzate nel rispetto della normativa vigente.
Fonti
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Istruzioni compilazione modello Redditi PF