Consulenti finanziari: le provvigioni di ingresso restano nel CPB

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La Risoluzione n. 67/E/25 conferma: gli entry bonus non sono componenti straordinarie e rimangono nel concordato preventivo biennale. Analizziamo le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate, i riferimenti normativi e l'impatto operativo per consulenti finanziari e reti.

Le provvigioni di ingresso percepite dai consulenti finanziari quando cambiano preponente non costituiscono componenti straordinarie di reddito ai fini del concordato preventivo biennale. Questo significa che restano all'interno del reddito concordato senza generare variazioni, mantenendo intatti i benefici fiscali del CPB. La natura giuridica resta quella di provvigione ordinaria, anche se collegata a un evento eccezionale come il trasferimento presso un nuovo intermediario.
Il 20 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 67/E ha chiarito come trattare le provvigioni di ingresso dei consulenti finanziari all'interno del concordato preventivo biennale. Se sei un consulente che sta valutando un cambio di mandato o una rete che utilizza entry bonus per il recruiting, questa risoluzione cambia le regole del gioco. Vediamo perché e quali sono le conseguenze pratiche.
Il dibattito prima della risoluzione
Negli ultimi mesi si era creato un acceso dibattito nel mondo della consulenza finanziaria. Le reti utilizzavano il concordato preventivo biennale come strumento per attrarre nuovi professionisti. Il messaggio era chiaro: aderendo al CPB, l'entry bonus sarebbe stato escluso dalla tassazione ordinaria, permettendo risparmi fiscali significativi.
Questa interpretazione si basava su un ragionamento apparentemente logico. Le provvigioni di ingresso sono legate a un evento straordinario e non ripetibile: il cambio di preponente. Vengono corrisposte solo se il consulente porta effettivamente una raccolta netta significativa al nuovo intermediario. Hanno un importo variabile e una formazione pluriennale, solitamente tra 6 e 36 mesi.
Tuttavia mancava un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Questo vuoto normativo creava rischi concreti per i consulenti. Chi si basava su questa interpretazione rischiava contestazioni future, con possibili contenziosi sull'effettiva natura di queste somme.
Cosa prevede l'articolo 16 del decreto legislativo 13/2024
Per comprendere la portata della Risoluzione n. 67/E/25 devi conoscere l'articolo 16 del D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024. Questa norma disciplina quali componenti reddituali modificano il reddito concordato nel CPB.
L'articolo stabilisce che il reddito proposto al contribuente viene calcolato senza considerare plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive di cui agli articoli 58, 86, 87, 88 e 101 del TUIR. Il saldo netto tra questi elementi determina una corrispondente variazione del reddito concordato.
La ratio è chiara. Il legislatore vuole escludere dalla proposta le componenti reddituali non direttamente correlabili all'attività tipica dell'impresa. Come ha chiarito la Circolare n. 18/E ...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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