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Rivalutazione prima del conferimento in holding: quando ha senso

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
13 min di lettura
In sintesi

Rivalutare le quote prima del conferimento in holding: quando riduce davvero il rischio fiscale e quando è solo un costo evitabile. Guida.

La rivalutazione delle partecipazioni ex art. 5 della L. 448/2001 innalza il costo fiscale prima del conferimento a realizzo controllato ex art. 177 TUIR. La combinazione incide sulla neutralità indotta e sull’holding period PEX, esteso fino a 60 mesi dal comma 2-bis.


La rivalutazione prima del conferimento in holding ha senso quando l’imprenditore non ha ancora la certezza di rispettare i requisiti della participation exemption al momento della cessione, non quando il vantaggio viene calcolato sulla sola riduzione della base imponibile PEX. La rivalutazione delle partecipazioni, disciplinata dall’art. 5 della L. 448/2001, innalza il costo fiscalmente riconosciuto della quota mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 21% sull’intero valore di perizia. Questo nuovo costo diventa il tetto entro cui il conferimento a realizzo controllato, previsto dall’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, può avvenire in neutralità indotta, senza plusvalenza imponibile in capo al conferente. Il beneficio non risiede nella riduzione dell’imponibile PEX, già ridotto al 5% dall’art. 87 del TUIR, ma nella copertura del rischio che la holding debba cedere la partecipazione prima di maturare l’holding period, esteso fino a 60 mesi per i conferimenti di quote qualificate.

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Cos’è la rivalutazione prima del conferimento in holding

La rivalutazione prima del conferimento in holding è la sequenza operativa in cui il socio persona fisica ridetermina il costo fiscale della propria partecipazione, pagando l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5 della L. 448/2001, prima di conferire la quota in una holding secondo il regime del realizzo controllato dell’art. 177 TUIR. Il nuovo costo fiscale diventa il valore di riferimento entro cui la holding può iscrivere l’incremento di patrimonio netto senza generare una plusvalenza tassabile in capo al conferente, un meccanismo che la prassi amministrativa definisce neutralità indotta. Il costo fiscale rivalutato funge quindi da tetto per l’operazione di conferimento successiva.

Non si tratta della stessa cosa della rivalutazione fine a sé stessa, pensata per una cessione diretta della quota, né dello stesso conferimento eseguito a costo storico. La combinazione ha senso quando il valore economico della partecipazione è cresciuto molto rispetto al costo storico e il socio intende comunque strutturare l’exit attraverso una holding, mantenendo aperta la possibilità che la cessione avvenga prima che siano maturati tutti i requisiti della participation exemption. Nella prassi professionale, questa sequenza emerge tipicamente quando il conferimento riguarda partecipazioni qualificate di minoranza rientranti nel comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, per le quali l’holding period richiesto ai fini PEX è più lungo.

Come funziona il conferimento a realizzo controllato (art. 177 TUIR)

Nel conferimento a realizzo controllato disciplinato dall’art. 177, comma 2, del TUIR, il socio conferente non cede la partecipazione a titolo oneroso in senso classico, ma la apporta a una holding che aumenta il proprio patrimonio netto in cambio delle quote conferite. Il valore di realizzo rilevante ai fini del reddito del conferente non è il valore normale di mercato previsto dall’art. 9 del TUIR, ma la quota di patrimonio netto formatasi in capo alla conferitaria per effetto del conferimento. Se questo incremento coincide con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente, l’operazione non genera alcuna plusvalenza imponibile. La Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010 ha chiarito che questo non è un regime di neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio di valutazione che mantiene comunque natura realizzativa ai fini della determinazione del reddito del conferente.

Quando conviene rivalutare prima di conferire

La convenienza della rivalutazione preventiva dipende da tre fattori da leggere insieme: il grado di certezza sulla maturazione dei requisiti PEX entro la cessione, l’entità del delta tra valore di perizia e costo storico, e la presenza di più soci con costi fiscali disallineati. Calcolata sulla sola riduzione dell’imponibile PEX, la rivalutazione è quasi sempre antieconomica: il beneficio massimo ottenibile corrisponde all’1,2% del delta rivalutato (aliquota IRES del 24% sul 5% imponibile), contro un costo immediato del 21% sull’intero valore di perizia. Il calcolo cambia quando la holding rischia di dover cedere la partecipazione prima di maturare l’holding period richiesto dall’art. 87 del TUIR, in particolare nei 60 mesi previsti dal comma 2-quater per i conferimenti ex comma 2-bis: in quello scenario, un costo fiscale più alto riduce l’impatto di un’eventuale tassazione ordinaria integrale.

Scenario Certezza requisiti PEX alla cessione Delta di rivalutazione Azione indicativa
Conferimento ex comma 2 (acquisizione controllo), cessione prevista oltre i 12 mesi Alta Contenuto Conferire a costo storico: il costo del 21% eccede il beneficio PEX
Conferimento ex comma 2-bis (quote qualificate di minoranza) Bassa/media entro i 60 mesi Significativo Valutare la rivalutazione come copertura del rischio di tassazione ordinaria in caso di cessione anticipata
Più conferenti, uno dei quali ha già rivalutato in passato Variabile per socio Disallineato tra soci Valutare prima i sovrapprezzi differenziati (Risoluzione 38/E/2012, interpello 91/E/2026)
Holding prossima alla cessione, requisiti PEX già maturati Alta Anche elevato Il conferimento a costo storico resta generalmente preferibile

Questa tabella ha valore orientativo: la decisione finale richiede sempre una simulazione numerica sul caso concreto, confrontando il costo certo dell’imposta sostitutiva con il beneficio atteso e con la probabilità reale che la cessione avvenga prima della maturazione dei requisiti PEX.

Un esempio numerico: quando la rivalutazione può diventare conveniente

Per comprendere la reale convenienza della rivalutazione prima del conferimento in holding è utile confrontare numericamente scenari diversi. Il punto di partenza è che l’imposta sostitutiva del 21% rappresenta un costo certo e immediato, mentre il vantaggio derivante dall’incremento del costo fiscale si manifesta soltanto se, in futuro, la partecipazione viene ceduta in una situazione nella quale la plusvalenza non beneficia, in tutto o in parte, della participation exemption.

Immaginiamo il caso di un socio persona fisica che possiede una partecipazione il cui:

  • costo fiscale originario è pari a 100.000 euro;
  • valore economico attuale è pari a 2.000.000 di euro;
  • valore della partecipazione oggetto di rivalutazione è pari a 2.000.000 di euro.

La rivalutazione comporterebbe, nell’ipotesi considerata, il pagamento di un’imposta sostitutiva pari a 420.000 euro, corrispondente al 21% del valore rivalutato.

Il confronto può essere rappresentato nel modo seguente.

Scenario Costo fiscale della partecipazione Costo rivalutazione Possibile effetto futuro
Conferimento senza rivalutazione € 100.000 € 0 Il costo fiscale resta contenuto e l’eventuale cessione anticipata può generare una plusvalenza fiscalmente rilevante molto elevata
Rivalutazione e successivo conferimento € 2.000.000 € 420.000 Il costo fiscale viene innalzato e può ridurre significativamente la plusvalenza imponibile in caso di cessione non agevolata
Conferimento senza rivalutazione e cessione dopo la maturazione della PEX € 100.000 € 0 La plusvalenza realizzata dalla holding può beneficiare della PEX, rendendo generalmente non conveniente sostenere preventivamente il costo della rivalutazione

Se la cessione avviene dopo la maturazione della PEX

Nel primo scenario, se la holding conferitaria detiene la partecipazione per il periodo necessario a beneficiare della participation exemption e sono rispettuti anche gli altri requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR, la plusvalenza realizzata dalla successiva cessione può beneficiare del regime PEX.

In questa situazione, il costo fiscale originario di 100.000 euro non rappresenta necessariamente un problema significativo. La plusvalenza realizzata dalla holding, infatti, risulta imponibile soltanto nella misura prevista dal regime PEX.

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Dott. Federico Migliorini
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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