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Buoni postali fruttiferi non residenti: quando scatta l’esenzione dall’imposta sostitutiva

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Buoni postali fruttiferi e non residenti: quando spetta esenzione imposta sostitutiva del 12,5% e quali documenti servono a Poste Italiane.

L’articolo 6 del D.Lgs. 239/1996 prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti residenti in Paesi white list. Il requisito deve essere verificato per l’intero periodo di possesso del titolo: il contribuente può anche aver cambiato Paese di residenza, purché sia rimasto residente, per tutto il periodo rilevante, in Stati inclusi nella white list.


I buoni postali fruttiferi di non residenti scontano un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi, salvo esenzione per chi risiede in uno Stato incluso nella white list del decreto ministeriale 4 settembre 1996. Il regime, disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 239/1996, si applica agli interessi maturati sui buoni emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane. L’esenzione non è automatica alla semplice residenza attuale: la normativa richiede che il beneficiario sia rimasto residente in un Paese white list per l’intero periodo in cui ha posseduto il titolo, dall’emissione alla riscossione. Un cambio di residenza tra due Paesi entrambi inclusi nella white list, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 148/2026, non pregiudica l’esenzione, purché la documentazione copra ciascun periodo di residenza. In pratica, chi si è trasferito all’estero e detiene buoni postali fruttiferi deve verificare la propria posizione fin dalla data di emissione del titolo, non solo al momento del rimborso, e predisporre per tempo l’attestazione o l’autocertificazione richiesta da Poste Italiane.

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Il regime fiscale dei buoni postali fruttiferi per i non residenti

Gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi da parte di un soggetto non residente sono soggetti, in via ordinaria, all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%, ai sensi del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Il regime riguarda i proventi dei buoni postali di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e collocati da Poste Italiane S.p.A., soggetto tenuto ad applicare il prelievo. Si tratta dello stesso impianto normativo che disciplina, più in generale, gli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari pubblici e privati: l’articolo 2, comma 3, del decreto riserva a Poste Italiane le modalità applicative specifiche per i buoni postali, rinviando al decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511 per la disciplina attuativa.

Questo assetto vale come punto di partenza e riguarda interessi, premi ed altri frutti del titolo, non il capitale rimborsato. La posizione fiscale del non residente cambia soltanto se ricorrono le condizioni di esenzione previste dall’articolo 6 dello stesso decreto, trattate nella sezione successiva: in assenza di queste condizioni, l’imposta sostitutiva si applica indipendentemente dal Paese di residenza del beneficiario.

L’esenzione per i residenti in Paesi white list

L’esenzione dall’imposta sostitutiva del 12,5% spetta ai soggetti non residenti che risiedono in uno Stato o territorio incluso nella cosiddetta white list, l’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia individuato dal decreto ministeriale 4 settembre 1996. Lo prevede l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 239/1996: non sono soggetti ad imposizione gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli percepiti da soggetti residenti in Stati che garantiscono tale scambio di informazioni. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione di questa esenzione ai buoni postali fruttiferi è stata confermata più volte in sede di interpello, da ultimo con la risposta n. 148/2026. La white list viene periodicamente aggiornata: la Svizzera, ad esempio, vi è entrata solo con il decreto ministeriale 9 agosto 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016). Il Paese di residenza al momento della riscossione, da solo, non è quindi sufficiente a determinare il diritto all’esenzione.

I soggetti che possono beneficiare dell’esenzione

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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