Art. 23 del TUIR per l'attrazione a tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria connessi alla cessione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, immobiliari in Italia;
Le società immobiliari sono quelle costituite per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano;
Problematiche applicative nei trattati internazionali conclusi dall'Italia e possibili problematiche di doppia imposizione del reddito.
La tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari che detengono più del 50% di beni immobili situati nel territorio italiano, è in Italia. Si tratta di una disposizione che riguarda la detenzione di partecipazioni in società immobiliari estere che investono in Italia. In particolare, la disposizione in comento prevede:
I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati
Art. 23, co. 1-bis TUIR
Il co. 1-bis dell'art. 23 del TUIR (dedicato ai criteri di collegamento per la tassazione dei redditi dei non residenti), indica che assumono rilevanza territoriale in Italia i redditi diversi che derivano dalla cessione a titolo oneroso di alcune particolari tipologie di società. In particolare, la disposizione prevede una rilevanza territoriale in Italia (e quindi come redditi prodotti nel territorio dello Stato), ed ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più de l 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
In buona sostanza la citata normativa nazionale, riflette il criterio di collegamento legato allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, il quale mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate. In relazione a questo, la disposizione va a modificare anche l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, si intende, inoltre, evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. In sintesi, le plusvalenze in esame società residenti, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del D...
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