La tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari estere che detengono più del 50% di beni immobili situati nel territorio italiano, è in Italia (art. 23, co 1-bis del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere si considerano prodotte e tassabili in Italia se il loro valore deriva, per più della metà e in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti, da beni immobili situati nel territorio dello Stato. È quanto stabilito dall'art. 23, comma 1-bis del TUIR.
Il principio di tassazione in Italia: l'art. 23, comma 1-bis del TUIR La tassazione delle plusvalenze internazionali richiede un'attenta analisi dei criteri di collegamento territoriale. Nella nostra pratica professionale, riscontriamo spesso criticità nella gestione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il legislatore nazionale ha introdotto una stretta specifica per attrarre a imposizione i capital gain realizzati da soggetti non residenti. L'art. 23, comma 1-bis del TUIR stabilisce infatti che questi proventi si considerano prodotti nel territorio dello Stato a determinate condizioni. Il requisito prevalente: valore immobiliare oltre il 50% Il criterio cardine della norma riguarda la composizione patrimoniale della società estera ceduta. La tassazione in Italia scatta se il valore della partecipazione deriva, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. Si tratta di una disposizione mirata alle società immobiliari non residenti che investono attivamente nel nostro Paese. Inoltre, la norma disattiva esplicitamente il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Di conseguenza, l'esenzione per le plusvalenze da partecipazioni non qualificate in paesi "white list" non è applicabile a queste specifiche casistiche. Il test temporale dei 365 giorni precedenti la cessione Un aspetto cruciale per pianificare l'operazione è la finestra di osservazione temporale. Il superamento della soglia immobiliare non deve sussistere esclusivamente al momento del closing. Il requisito si considera soddisfatto se il valore della società deriva dagli immobili italiani in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la cessione. Questa regola temporale agisce come norma antielusiva per evitare manovre di annacquamento patrimoniale a ridosso della vendita.
Requisito art. 23 TUIR Condizione di tassabilità in Italia
Soggetto cedente Non residente in Italia
Oggetto della cessione Partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero
Composizione patrimoniale > 50% derivante da immobili situati in Italia
Finestra temporale Qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti la cessione
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