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Scomputo della ritenuta di acconto del professionista

Come avviene lo scomputo della ritenuta di acconto da parte del professionista nella sua dichiarazione dei redditi.

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Il professionista può portare a scomputo della sua IRPEF dovuta, la ritenuta d’acconto subita, da parte dei committenti che assumono lo status di sostituto di imposta. Vediamo come funziona il calcolo della ritenuta d’acconto e lo scomputo in dichiarazione.

La ritenuta di acconto è una trattenuta fiscale valida ai fini IRPEF. La ritenuta d’acconto viene effettuata sulle somme di denaro che il professionista percepisce dai propri clienti. Questa ritenuta è applicata sul compenso lordo del professionista da parte del soggetto committente che assume la funzione di sostituto di imposta. Il professionista, in dichiarazione dei redditi, ha la possibilità di portare a scomputo delle imposte dovute l’importo delle ritenute di acconto. In questo articolo vediamo insieme come avviene questa procedura sia per il professionista (prestatore) che per il proprio cliente (committente).

Ritenuta di acconto e sostituto di imposta

Da un punto di vista normativo, l’articolo 25 del DPR n. 600/73 obbliga il committente (sostituto d’imposta) a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista (sostituito). Il committente ha poi l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto all’Erario a titolo di acconto ai fini IRPEF, del soggetto sostituito. In pratica, il committente del professionista, soggetto passivo ai fini Iva, è chiamato a trattenere e anticipare le imposte dovute dal professionista, operando da sostituto di imposta.

Chi è il sostituto di imposta?

Il sostituto d’imposta è il soggetto che deve operare le ritenute fiscali previste dalla norma. Rientrano nella figura del sostituto d’imposta imprenditori, lavoratori autonomi e gli enti, sia pubblici che economici, non aventi carattere commerciali (ad esempio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli opera secondo quest’istituto quando, nell’erogare le vincite derivanti dal gioco d’azzardo o dalle scommesse sportive, versa le ritenute alla fonte). Non sono sostituti d’imposta, invece, le persone fisiche che non svolgono attività economiche. Questo è anche perché, oltre ad essere inutile, si porrebbe in contrasto con il principio della soggettività del rapporto tributario.

Come si calcola la ritenuta di acconto?

In linea generale il calcolo della ritenuta di acconto è relativamente semplice. Il punto di partenza è sempre quello di individuare il reddito della prestazione professionale. Su tale reddito deve essere applicata la ritenuta di acconto.

In alcuni casi concorrono alla determinazione della base imponibile della ritenuta elementi con Iva, decurtazioni forfettarie (vedi il diritto di autore), ma anche marche da bollo.

Come ottenere il compenso netto partendo dal lordo

Molto spesso capita che si voglia individuare subito il compenso al netto della ritenuta partendo dal compenso lordo. In questo caso il conto è molto semplice. Vediamo come avviene: in pratica l’importo netto è l’80% del lordo, quindi la ritenuta il 20%. Il metodo più semplice per ottenere i valori è usare una moltiplicazione: per ottenere l’80% di un numero è infatti sufficiente moltiplicarlo per 0,8. Mentre per ottenere il 20% di un numero basta moltiplicarlo per 0,2. Abbiamo quindi:

– Netto = Lordo x 0,8 
– Ritenuta = Lordo x 0,2

Ipotizzando un lordo di 100 euro avremo un netto di 80 euro ed una ritenuta di 20 euro.

Come ottenere il compenso lordo e ritenuta partendo dal netto

Può succedere che un professionista si accordi sull’importo netto della prestazione. In questo caso, quindi, è necessario calcolare il lordo della prestazione. Un errore comune è quello di aggiungere il 20% al netto. Questo calcolo della ritenuta, tuttavia, non fa tornare i conti!

Il metodo di calcolo migliore è quello che prevede di utilizzare l’operazione inversa. È necessario, infatti, dividere per 0,8 il netto. Questo significa moltiplicare lo stesso importo per 1,25. Avremo quindi: 

– Lordo = Netto : 0,8 
– Ritenuta = Netto x 0,25 oppure Lordo – Netto

Come non sbagliare il calcolo della ritenuta di acconto

L’importante per non sbagliare è calcolare la ritenuta dal giusto importo lordo, quindi:

  • Nel calcolo non si deve considerare l’Iva. L’imponibile è il valore della prestazione professionale, prima dell’applicazione dell’Iva;
  • Non si deve considerare nel calcolo della ritenuta d’acconto la rivalsa INPS e l’imposta di bollo (se dovuta);
  • E’ necessario, eventualmente, defalcare eventuali diminuzioni forfettarie prima di ottenere il lordo su cui applicare la ritenuta (come nel caso delle cessioni diritti).

Se desideri approfondire l’applicazione della ritenuta sui compensi transfrontalieri del professionista ti lascio a questo contenuto di approfondimento dedicato: “Professionisti e ritenuta sui compensi transfrontalieri“.


Ritenuta di acconto e dichiarazione dei redditi

In fase di dichiarazione dei redditi, il professionista che ha subito la ritenuta ha titolo per scomputare la ritenuta dalla propria imposta IRPEF. Per poter fare questo, però, egli deve documentare l’operazione con la certificazione (modello di Certificazione UnicaC.U.”) ricevuta dal sostituto d’imposta. Il procedimento di determinazione dell’IRPEF a debito o a credito derivante dal modello Redditi Persone Fisiche richiede lo scomputo delle ritenute subite dal contribuente sui redditi che concorrono a formare il suo reddito complessivo. L’importo di queste ritenute deve essere indicato nel rigo RN33. In particolare:

  • Nella colonna 1 devono essere riportate le ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedi­menti. Già comprese nell’importo di colonna 4.
  • Nella colonna 2 vanno indicate:
    • Le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire come incenti­vo all’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione rilasciata da questo ente);
    • Le ritenute subite dai titolari di redditi agrari, per trattamenti assistenziali erogati dall’Inail;
    • La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenuteattribuite dalle società ed associazioni di cui all’articolo 5 DPR n. 917/86, eccedenti il debito IRPEF.

Applicazione della ritenuta di acconto per competenza

Per quanto riguarda le tempistiche previste per lo scomputo delle ritenute, l’articolo 22 del DPR n. 917/86 prevede quanto segue.

Art. 22 TUIR
dall’imposta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente

Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Ed infatti anche l’articolo 25-bis DPR n. 600/1973, dedicato alla Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, prevede che la ritenuta operata è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza.

Questo purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Scomputo delle ritenute di acconto per prestazioni a cavallo d’anno

La disciplina prevista permette pertanto di superare le difficoltà operative che si possono presentare con riferimento ad operazioni effettuate a fine anno. Mi riferisco ad operazioni di competenza dell’anno precedente, fatturate all’inizio dell’anno successivo. In tal caso le relative ritenute possono essere scomputate, a scelta del contribuente, purché siano operate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione:

  • Secondo il principio di competenza. Ovvero nell’anno in cui sono maturate;
  • Secondo il principio di cassa. Cioè nell’anno in cui le stesse sono operate.

Se operate dopo lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, le ritenute non possono invece che essere scomputate dall’imposta relativa al periodo nel quale sono operate.

Così ad esempio, ipotizzando il caso di un agente di commercio con ritenute operate su provvigioni di competenza del periodo d’imposta “n”, si possono presentare i seguenti casi:

  • Provvigione maturata, fatturata ed incassata, al netto della ritenuta, nell’anno “n”. In tal caso la provvigione concorre a formare il reddito dell’anno “n” e la ritenuta è evidenziata e scomputata nel modello Redditi PF;
  • Provvigione maturata nell’anno “n”, fatturata nel “n+1” ed incassata entro il 30 novembre “n+1” (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno “n”). La ritenuta è in questo caso alternativamente scomputabile dall’imposta relativa ai redditi dell’anno “n” (da indicarsi nel modello Redditi) o dall’imposta relativa ai redditi dell’anno “n+1” (da indicarsi nel modello Redditi);
  • Provvigione maturata nell’anno “n”, fatturata nel “n+1” ed incassata dopo il 30 novembre “n+1” (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno “n”). La ritenuta è scomputabile unicamente dall’imposta relativa ai redditi dell’anno “n+1” (da indicarsi nel modello Redditi).

La certificazione unica per le ritenute di acconto subite

Il meccanismo di scomputo della ritenuta di acconto può portare al verificarsi di problematiche piuttosto particolari. Mi riferisco al caso di mancata ricezione del modello di Certificazione Unica da parte del professionista. Il sostituto d’imposta, infatti, è chiamato a inviare entro il 16 marzo dell’anno di riferimento della ritenuta il modello di Certificazione Unica, al professionista. Inoltre, nello stesso termine il sostituto è chiamato anche ad inviare il modello di Certificazione Unica anche all’Agenzia delle Entrate.

I professionisti che non riceveranno il modello di Certificazione devono attivarsi in questo senso per sollecitare il sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la Risoluzione n. 68/E/2009, ha previsto la possibilità per il professionista sprovvisto di certificazione di scomputare comunque la ritenuta d’acconto subita. Questo a patto che sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile di averle effettivamente subite.

Le prove della ritenuta subita dal professionista

In questo senso il professionista può attestare di aver subito la ritenuta d’acconto esponendo, su richiesta degli Uffici verificatori:

  • La fattura con esposizione della ritenuta;
  • Oppure tramite documentazione bancaria attestante che le somme incassate sono corrispondenti all’importo fatturato.

Questa documentazione in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questo ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/73. Si tratta di una dichiarazione con la quale il professionista attesta che tutta la documentazione si riferisce a fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili. Inoltre, attesta che, a fronte della stessa, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Di seguito un esempio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’incasso di corrispettivo al netto della ritenuta di acconto.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 455/2000)

Il sottoscritto________________________ nato a il______ residente a______________ in via_________________ CF________________ P.I___________ consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76, DPR n. 455/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti DICHIARA

  • Di aver emesso la fattura n.___ del____ nei confronti di ___________ come da copia allegata alla presente;
  • Di aver incassato il corrispettivo di € in data al netto della ritenuta d’acconto di €_____, così come risulta dalla documentazione allegata;
  • Di non essere in possesso della certificazione del sostituto, ex art. 4 D.P.R. 322/1998;
  • Che la documentazione relativa al pagamento è riferita alla fattura richiamata e che non esistono altri pagamenti riferiti alla medesima fattura.

Luogo e data Firma________________

In alternativa, rispetto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio il professionista può fare riferimento alla documentazione bancaria che riguarda il pagamento del compenso ricevuto:

  • Estratto conto;
  • Contabile del bonifico;
  • Assegno ricevuto.

Di fatto, quindi, l’Amministrazione finanziaria prevede che lo scomputo delle ritenute subite dipenda da documentazione prodotta da soggetti terzi (sostituto di imposta, banca, o intermediario finanziario). Sul punto, è opportuno evidenziare che il presupposto per lo scomputo della ritenuta è che il sostituto di imposta abbia operato (e non anche versato) la ritenuta di acconto (art. 22 del TUIR). Infatti, qualora il soggetto che ha subito la ritenuta non la potesse scomputare dall’imposta dovuta sul reddito (in mancanza del versamento della stessa da parte del sostituto di imposta) si troverebbe in una situazione di doppia imposizione del reddito.

Calcolo e scomputo della ritenuta di acconto: profili critici

Nonostante tutto, il professionista non è completamente tutelato. In alcuni casi, infatti, può rischiare di perdere la ritenuta d’acconto subita. Basti pensare al caso in cui non si possieda la certificazione da parte del sostituto d’imposta ed il pagamento sia avvenuto in contanti. Il mancato versamento delle ritenute effettuate è un tema affrontato anche in giurisprudenza: la Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 12072/08 ha affermato l’impossibilità per il professionista di scomputare le ritenute in assenza di certificazione. A controbilanciare la questione, ultimamente sono state diverse Commissioni Tributarie che si sono espresse in favore dei professionisti, in quanto, secondo i giudici, il soggetto sostituito non può essere ritenuto responsabile dell’operato del sostituto, in quanto non è dotato di alcun potere coercitivo per ottenere il versamento della ritenuta.

Regole di applicazione della ritenuta per il professionista estero da parte del committente italiano

L’applicazione della ritenuta sui compensi percepiti riguarda anche casistiche legate al lavoro autonomo svolto da parte di un professionista non residente nei confronti di una società committente nazionale. Questa, nella veste di sostituto di imposta è tenuta ad applicare una ritenuta sia che il professionista si qualifichi come residente, sia che esso sia un non residente. Le casistiche di applicazione della ritenute che si possono presentare sono le seguenti:

  • Il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 co. 1 del DPR n. 600/73), come avviene nei confronti dei professionisti residenti, se il professionista estero ha una base fissa in Italia (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 429/E/2019);
  • Il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 30% (art. 25 co. 2 del DPR n. 600/73), se il professionista estero non ha una base fissa in Italia, ma la prestazione è comunque svolta in Italia (il prelievo risulterebbe non dovuto in forza all’art. 14, paragrafo 1, del modello di Convenzione OCSE, più favorevole al professionista);
  • Il compenso non è soggetto a ritenuta (in quanto non tassato in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR) nel solo caso in cui il professionista estero svolge la prestazione all’estero (R.M. 3.2.77 n. 12/762).

Il versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta

La ritenuta d’acconto effettuata dal sostituto d’imposta, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura del professionista. Per effettuare il versamento deve essere utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, tramite:

  • I software Entratel o Fisconline, oppure
  • Tramite il proprio home banking.

Per il versamento della ritenuta d’acconto con modello F24, deve essere utilizzato il:

  • Codice tributo 1040, se la ritenuta riguarda i professionisti, mentre il
  • Codice tributo 1040 riguarda le ritenute operate ad agenti e rappresentanti,

indicando i codici da 1 a 12 per indicare il mese nel quale è avvenuto il pagamento della fattura nei confronti del soggetto passivo. Il mancato versamento delle ritenute d’acconto, ricordiamo, può essere sanato autonomamente attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte, ed interessi di mora.

Certificazione del compensi operati

I sostituti di imposta, ogni anno, sono tenuti a certificare i compensi erogati e le ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi, degli agenti, etc. Per questi soggetti la certificazione unica rappresenta, secondo l’Agenzia delle Entrate, il presupposto necessario e sufficiente ai fini dello scomputo delle ritenute subite dalle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi. I lavoratori autonomi che hanno subito la ritenuta dal proprio compenso, nel caso in cui non ricevano nei termini la certificazione unica dal proprio sostituto di imposta, hanno la possibilità di scomputare le ritenute se in possesso di documentazione espressamente prevista dall’Agenzia delle Entrate (vedi Risoluzione n. 68/E/2009).

L’obiettivo di questa documentazione alternativa alla certificazione è quello di attestare il collegamento tra il pagamento presente nella documentazione bancaria e la fattura emessa dal professionista. Tale documentazione è legata alla fattura, ai documenti bancari ed alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per quanto riguarda, inoltre, lo scomputo materiale della ritenuta di acconto non è richiesto che il sostituto di imposta abbia effettivamente effettuato il versamento della ritenuta di acconto. Lo scomputo, infatti, è legato alla materiale effettuazione (trattenuta) della ritenuta e non del suo successivo versamento all’Erario da parte del sostituto di imposta. La conservazione di questa documentazione, alternativa rispetto alla certificazione unica, è particolarmente importante nel caso in cui vi sia un controllo sulle ritenute di acconto indicate nella dichiarazione dei redditi del lavoratore autonomo.

Conclusioni

Le ritenute d’acconto rappresentano una forma di garanzia per l’ente che le effettua, in quanto rappresentano una sorta di deposito cauzionale a garanzia delle prestazioni future che verranno svolte dal professionista. Tuttavia, queste ritenute possono rappresentare un onere significativo per i professionisti, che devono gestire la loro liquidità in modo efficiente per poter svolgere la propria attività in modo continuativo.

Per questo motivo, è importante che i professionisti siano a conoscenza delle regole che disciplinano le ritenute d’acconto, al fine di evitare eventuali sanzioni e di gestire in modo ottimale i propri flussi di cassa. Inoltre, è altrettanto importante che le stesse regole siano chiare e trasparenti, in modo da garantire parità di trattamento per tutti i professionisti e prevenire eventuali abusi da parte degli enti che effettuano le ritenute.

Inoltre, è fondamentale che i professionisti abbiano la possibilità di contestare le ritenute d’acconto che ritengono ingiustificate, attraverso procedure semplici e rapide, al fine di tutelare i loro interessi e garantire la corretta applicazione delle regole.

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