Il processo societario civile relativo a controversie societarie è suddiviso in varie fasi susseguenti e consequenziali. Tutte le informazioni utili in questo articolo.
La vita societaria può attraversare anche momenti delicati legati a controversie civili relative ai rapporti societari.
Questi momenti, spesso possono sfociare in un processo civile.
Queste situazioni, di solito piuttosto delicate possono protrarsi anche per lungo tempo impiegando, spesso, ingenti risorse sia economiche che personali nella loro risoluzione.
Per questo diventa importante conoscere bene le fasi e le regole del processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale, disciplinate dal codice di procedura civile.
Nella seguente trattazione analizzerò, in maniera schematica e non esaustiva, le fasi del processo civile ordinario. Processo che, una volta concluso, può essere sottoposto ad impugnazione, cioè al riesame di altro giudice.
Cominciamo!
LE FASI DEL PROCESSO CIVILE IN AMBITO SOCIETARIO
Vediamo, di seguito le fasi in cui si suddivide il processo civile in ambito societario.
FASE INTRODUTTIVA
La società o il socio che intende promuovere un giudizio nei confronti di altri soggetti deve rivolgere la propria richiesta al giudice competente.
La richiesta avviene esplicitando le ragioni poste a fondamento della domanda nell’atto di citazione.
L’atto di citazione è generalmente redatto e sottoscritto da un avvocato secondo il contenuto previsto dalla legge.
Nella citazione deve essere precisata la data dell’udienza nella quale dovrà comparire il convenuto.
Una volta redatto, l’atto deve essere notificato al convenuto e successivamente depositato in tribunale con il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo della causa, secondo le regole di costituzione in giudizio.
La società attrice deve indicare nell’atto la propria ragione o denominazione sociale e l’organo o i soggetti investiti del potere di rappresentanza processuale.
CITAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI
Per citare un’altra società in processo le modalità differiscono a seconda che la convenuta sia una società di persone o di capitali:
- Per le società di persone è possibile:
- Citare la società convenendo tutti i suoi rappresentanti;
- Citare la società convenendo uno solo dei suoi rappresentanti;
- Infine, citare tutti i soci, anche senza citare la società.
- Per le società di capitali, oltre alla denominazione della società, si deve indicare l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza processuale. E’ sufficiente l’indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante, senza che sia necessario, indicare la persona/e fisica titolare dell’organo.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ATTORE
Una volta notificato l’atto di citazione la società attrice deve costituirsi in giudizio a mezzo del suo difensore entro 10 giorni.
La costituzione avviene attraverso il deposito in cancelleria di copia dell’atto e dei documenti allegati, nonché della nota di iscrizione a ruolo.
COMPARSA DI RISPOSTA DEL CONVENUTO
Il convenuto, cui è stato notificato l’atto di citazione che vuole difendersi dalle pretese dell’attore deve predisporre un atto di comparsa di costituzione e risposta.
L’atto serve per prendere posizione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO
Il convenuto deve costituirsi in giudizio per il processo tramite un avvocato.
La costituzione in giudizio deve avvenire almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, depositando in cancelleria il fascicolo contenente:
- La comparsa di costituzione, la citazione notificata,
- La procura e
- I documenti che vuole produrre.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la costituzione delle parti si esaurisce la fase introduttiva del processo di cognizione ed ha inizio la fase di trattazione innanzi all’autorità giudiziaria.
In questa fase si svolgono tutte le attività processuali necessarie per rendere la causa matura per la terza e conclusiva fase, che è quella della decisione.
UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE DEL PROCESSO
La trattazione del giudizio si apre con l’udienza di comparizione e trattazione.
Durante questa udienza il giudice compie una serie di verifiche sulla regolarità del contraddittorio prendendo i provvedimenti necessari.
Sostanzialmente gli avvocati salutano il giudice, gli raccontano come stanno le cose per convincerlo sulla loro posizione.
ISTRUZIONE PROBATORIA
Il procedimento prosegue con l’istruzione probatoria.
Durante questa fase, il giudice acquisisce prove o altri elementi di giudizio.
Ad esempio nella fase di istruzione probatoria il giudice sente i testimoni o le parti.
RIMESSIONE DELLA CAUSA
Esaurita tale fase vi è la cosiddetta rimessione della causa in decisione.
In questa fase le parti, dopo aver precisato le conclusioni, depositano gli ultimi scritti difensivi, riepilogando tutte le loro difese.
Infine, le parti rimettono la causa al potere decisorio del giudice che emetterà la sentenza.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
Il processo di cognizione di primo grado termina con la decisione della causa che viene emessa.
Generalmente la decisione viene presa dal tribunale in composizione monocratica (giudice unico di primo grado) che è lo stesso giudice istruttore che ha trattato la causa.
Il giudice (unico o collegiale), nella fase decisoria, è fornito dei poteri più ampi, che gli consentono di decidere l’intera controversia, di non deciderla, o di decidere solo alcune delle questioni a lui demandate.
Il giudice può, infatti, emettere una sentenza definitiva e definire così l’intero giudizio, decidendo sul merito della causa e provvedendo su tutte le domande proposte delle parti, comprese le eccezioni.
Oppure il giudice può limitare la decisione ad alcune domande soltanto (con sentenza non definitiva), quando ritiene che esse siano sufficientemente istruite e vi sia un interesse apprezzabile alla loro sollecita definizione.
Inoltre, il giudice del processo può pronunciare, contestualmente, un’ordinanza con cui rimette la causa sul ruolo al fine di un’ulteriore istruzione sulle altre domande non decise.
Dalla sentenza i provvedimenti del giudice, se non adempiuti dalle parti, acquistano efficacia esecutiva.
La sentenza di condanna di primo grado, in particolare, è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Essa costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione forzata sin dalla sua pronuncia, senza che sia necessario attenderne il passaggio in giudicato.
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
La sentenza emessa dal giudice di primo grado può essere impugnata con l’instaurazione di un processo d’appello.
L’impugnazione avviene nel caso in cui una o più parti si ritengano insoddisfatte del provvedimento conclusivo e vogliano instaurare un procedimento di merito di secondo grado. Questo, al fine di far nuovamente valutare la controversia per ottenere un diverso risultato.
Anche il provvedimento emesso nel secondo grado di giudizio può, a sua volta, essere sottoposto ai giudici di cassazione. Questo, affinché emettano un ulteriore e ultimo giudizio che può riguardare il solo profilo della legittimità e non del merito.