Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie 2026: regole, divieti e sanzioni

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A partire dal 2026, il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è diventato permanente grazie al DLgs n. 81/2025 , limitando l’obbligo del formato cartaceo alle sole operazioni esenti IVA effettuate da professionisti sanitari vigilati.

Dal 2026 il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non è più oggetto di proroghe temporanee, ma è diventato una disposizione a regime grazie al D.Lgs. n. 81/25. L’obbligo di fatturazione analogica (o elettronica extra-SdI) riguarda le operazioni che possono beneficiare dell’esenzione IVA erogate da professionisti sanitari vigilati.

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La stabilizzazione del divieto: cosa cambia con il DLgs n. 81/2025

L’incertezza normativa che ha caratterizzato l’invio delle fatture sanitarie negli ultimi sette anni ha finalmente trovato un punto di approdo legislativo definitivo. Nella nostra pratica professionale, abbiamo assistito a una sequenza estenuante di deroghe che rendevano complessa la gestione dei flussi documentali per medici, cliniche e software house. Il panorama attuale non si basa più su rinvii dell’ultimo minuto, ma su una scelta strutturale del legislatore fiscale.

Il passaggio dal regime temporaneo alla norma definitiva

Fino al primo trimestre del 2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche era regolato da proroghe temporanee. L’ultima di queste scadenze era fissata al 31 marzo 2025. Con l’entrata in vigore dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/25, decreto correttivo della riforma fiscale, la natura transitoria della norma è stata definitivamente superata.

  • È stata sancita in via definitiva la fatturazione esclusivamente in formato analogico o elettronico extra-SdI per specifiche operazioni.
  • Il divieto opera stabilmente per le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
  • La modifica all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 impedisce strutturalmente il transito di dati ipersensibili attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
  • Tale disposizione mira a garantire la tutela della privacy in conformità con i rilievi mossi dal Garante per la protezione dei dati personali.

La stabilizzazione del divieto risponde alla necessità di evitare il trattamento di dati sulla salute non direttamente rilevanti ai fini fiscali, ma presenti nelle descrizioni delle prestazioni in fattura.

Ambito soggettivo: chi deve continuare con la fattura cartacea

Il divieto di fatturazione elettronica via SdI non è universale, ma colpisce oggi due specifiche macro-categorie di operatori che interagiscono con consumatori finali. La norma si applica esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C (business-to-consumer) e non nei rapporti B2B (business-to-business). Nella nostra analisi professionale, emerge chiaramente che il legislatore ha voluto blindare i dati sensibili delle persone fisiche, indipendentemente dalla modalità di trasmissione telematica dei dati fiscali.

Soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

La prima categoria interessata dal divieto definitivo comprende tutti i professionisti e le strutture sanitarie già tenuti alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per questi soggetti, il divieto riguarda le fatture i cui dati devono essere inviati a detto Sistema ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018.

  • L’obbligo di fatturazione analogica (o elettronica extra-SdI) è ora sancito in via definitiva dal D.Lgs n. 81/2025.
  • Il divieto permane per garantire che le informazioni sulle spese sanitarie dei cittadini non transitino attraverso il Sistema di Interscambio.
  • La mancata osservanza di tale divieto espone il professionista a potenziali violazioni della normativa sulla privacy, data la natura ipersensibile dei dati trattati.

Prestazioni sanitarie a persone fisiche da soggetti extra-STS

Un punto spesso sottovalutato riguarda i soggetti che non hanno l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS, ma che erogano comunque prestazioni di natura sanitaria. Anche per loro vige il divieto di emissione della fattura elettronica via SdI nei confronti di persone fisiche.

  • Il riferimento normativo è l’art. 9-bis comma 2 del D.L. n. 135/2018, che estende le disposizioni del citato art. 10-bis.
  • Ai fini del veto, sembra avere rilevanza il solo requisito oggettivo (la natura sanitaria della prestazione), indipendentemente dal soggetto che la pone in essere.
  • Qualora le prestazioni sanitarie siano rese a persone fisiche ma fatturate a soggetti passivi terzi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non devono mai essere inseriti nel documento.

Nota pratica: La distinzione tra chi deve inviare i dati al STS e chi no non esime dal rispetto del divieto di e-fattura se la prestazione è rivolta a un privato cittadino per fini di cura o diagnosi

Risoluzione n. 9/E/26: il nuovo criterio basato sull’esenzione IVA

La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 ha fornito i chiarimenti necessari per distinguere operativamente quali fatture debbano transitare dallo SdI e quali debbano restare analogiche. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il divieto di fatturazione elettronica scatta quando la prestazione è resa da un soggetto che esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza (ex art. 99 R.D. 1265/1934) o individuata dal Ministero della Salute.

In estrema sintesi, il divieto riguarda le operazioni che possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR n. 633/72. Tale esenzione richiede la compresenza di due fattori:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere di diagnosi, cura o riabilitazione della persona.
  • Requisito soggettivo: la prestazione deve essere resa nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Il paradosso: fisioterapisti vs osteopati

L’adozione di questo criterio basato sulla qualifica professionale e sull’esenzione IVA genera una distinzione che, nella nostra pratica quotidiana, appare spesso paradossale sotto il profilo della tutela della privacy. Sebbene la natura della prestazione possa essere identica, l’obbligo documentale cambia radicalmente in base alla figura che la eroga.

ProfessionistaTipo di prestazioneRegime IVAFormato fattura (B2C)
FisioterapistaCura disfunzioni muscolariEsente IVAAnalogico (divieto SdI)
OsteopataCura disfunzioni muscolariImponibile IVAElettronico (obbligo SdI)

L’applicazione della Risoluzione n. 9/E/26 implica che la prestazione del fisioterapista debba essere documentata in formato analogico per proteggere i dati sensibili del paziente. Al contrario, la medesima prestazione resa da un osteopata deve necessariamente transitare via SdI, nonostante tratti dati sanitari della stessa natura. Questa disparità solleva dubbi sul fatto che tale interpretazione sia pienamente aderente alla protezione dei dati personali auspicata dal Garante della Privacy.

Sanzioni e tutela della privacy: il rischio del “doppio binario”

La gestione delle fatture in ambito sanitario nel 2026 impone un’attenta valutazione preventiva della tipologia di operazione posta in essere. Nella nostra pratica professionale, abbiamo riscontrato che il rischio principale risiede nel “doppio binario” normativo: un errore nella scelta del formato può innescare conseguenze sia sul piano fiscale che su quello della protezione dei dati personali.

Violazione della privacy e sanzioni per omessa fatturazione

Il rispetto del divieto di fatturazione elettronica tramite SdI è diventato un crinale sottile tra conformità tributaria e tutela del paziente. Da un lato, emettere una fattura analogica ritenendo erroneamente che sussista il divieto può comportare sanzioni per omessa fatturazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97. Dall’altro, l’invio allo SdI di una prestazione che dovrebbe restare cartacea espone il professionista a pesanti sanzioni per la violazione delle norme sulla privacy.

  • Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come le fatture sanitarie contengano dettagli sulla salute non sempre necessari ai fini fiscali.
  • Il transito di tali informazioni ipersensibili attraverso il Sistema di Interscambio è considerato una criticità per la riservatezza dei pazienti.
  • La Risoluzione n. 9/E/26 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto è strettamente legato alla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA.
  • Per operare correttamente, il professionista deve verificare se la propria attività rientri tra le professioni sanitarie vigilate ex art. 99 del RD n. 1265/1934.

Caso pratico: Un professionista non iscritto al Sistema TS che eroga una prestazione sanitaria a un privato deve comunque emettere fattura analogica. In questo caso, il divieto è determinato dal solo requisito oggettivo (la natura sanitaria del servizio), indipendentemente dall’obbligo di invio dei dati tessera sanitaria.

Sebbene non siano ancora pervenute precisazioni definitive dalle autorità sull’entità delle sanzioni privacy specifiche per l’invio errato allo SdI, la prudenza operativa rimane la strategia migliore per evitare contenziosi.

Domande frequenti

I medici devono fare la fattura elettronica nel 2026?

No, per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche vige il divieto definitivo di fatturazione elettronica via SdI. Tale divieto, reso strutturale dal DLgs n. 81/2025, impone l’utilizzo del formato analogico o elettronico extra-SdI per proteggere i dati ipersensibili dei pazienti. L’obbligo di e-fattura rimane invece confermato per tutte le prestazioni B2B, come le consulenze verso società o altri professionisti.

Quali prestazioni sanitarie restano escluse dallo SdI?

Restano escluse tutte le operazioni che presentano il requisito oggettivo (diagnosi, cura e riabilitazione) e quello soggettivo (esercizio di professioni sanitarie vigilate). In sintesi, come chiarito dalla Risoluzione n. 9/2026, si tratta delle prestazioni che beneficiano dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Il divieto si applica sia ai soggetti iscritti al Sistema Tessera Sanitaria sia a quelli esonerati dall’invio dei dati STS, purché la prestazione sia di natura sanitaria.

Cosa rischia chi invia una prestazione sanitaria allo SdI?

L’invio errato di una fattura sanitaria al Sistema di Interscambio espone il professionista al rischio di sanzioni per violazione della normativa sulla privacy. Il Garante ha più volte ribadito che il transito di dati sulla salute attraverso lo SdI non è conforme alla protezione dei dati personali. Al contrario, l’emissione di una fattura cartacea quando sarebbe dovuta essere elettronica può comportare sanzioni per omessa fatturazione pari al 70% dell’imposta.

Il divieto si applica anche se non sono iscritto al Sistema Tessera Sanitaria?

Sì, l’art. 9-bis del DL 135/2018 estende il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. Ciò che conta è il requisito oggettivo della prestazione: se il servizio è di natura sanitaria ed è rivolto a una persona fisica, la fattura non deve transitare per lo SdI. La norma mira a tutelare il dato sensibile indipendentemente dagli obblighi di monitoraggio della spesa sanitaria.

Come devo comportarmi per le fatture sanitarie pagate da terzi?

Se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica ma il pagamento è a carico di un soggetto passivo diverso (es. assicurazione o azienda), si deve emettere fattura elettronica. Tuttavia, per garantire la privacy del paziente, è fondamentale che i nominativi dei pazienti non siano inseriti nel corpo della fattura inviata allo SdI. In questi casi, si utilizzano descrizioni generiche che non permettano l’identificazione della persona assistita.

Fonti e riferimenti normativi

  • DLgs n. 81/2025 (Art. 2): Stabilizza definitivamente il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 9 del 24 febbraio 2026: Definisce il criterio basato sull’esenzione IVA per l’applicazione del divieto.
  • D.L. n. 119/2018 (Art. 10-bis): Norma originaria sul divieto di e-fattura per i soggetti che inviano dati al Sistema TS.
  • D.L. n. 135/2018 (Art. 9-bis): Estende il divieto ai soggetti sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS.
  • DPR n. 633/1972 (Art. 10, comma 1, n. 18): Disciplina l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.
  • RD n. 1265/1934 (Art. 99): Elenca le professioni sanitarie soggette a vigilanza, cruciali per il requisito soggettivo dell’esenzione.
  • DLgs n. 471/1997 (Art. 6, comma 1): Quadro sanzionatorio per l’omessa o errata fatturazione (aggiornato al 70% dalla riforma 2024).
  • D.L. n. 202/2024 (Art. 3, co. 6): Disponeva l’ultima proroga temporanea del divieto fino al 31 marzo 2025.
  • Provvedimenti Garante Privacy n. 481 e n. 511 del 2018: Documenti storici che hanno evidenziato l’incompatibilità tra SdI e dati sanitari.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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