La L. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto, a partire dal 21/12/2021, l’obbligo a carico dei committenti di comunicare l’avvio di rapporti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro al fine di prevenire e contrastare il ricorso a forme elusive di lavoro.

La normativa prevede che :“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali […] l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica […]”.

In data 11/01/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota congiunta n.29, hanno fornito i primi chiarimenti sulla corretta effettuazione della comunicazione preventiva a carico dei committenti.

Sia la norma di legge che la nota interpretativa lasciavano, però, alcuni dubbi in merito all’assoggettabilità del nuovo obbligo in capo agli enti non profit. Le disposizioni emanate, infatti, introducendo il nuovo adempimento a carico dei committenti, facevano riferimento a soggetti qualificati come “imprenditori”, qualifica che per definizione non può essere attribuita agli enti che svolgono attività non lucrative.

Per tale ragione si è reso necessario un nuovo intervento chiarificatore, che, sempre in modo congiunto da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è arrivato con nota n. 109 il 27/01/2022, disponendo, tra gli altri, importanti chiarimenti in riferimento agli enti non profit.

Lavoro autonomo occasionale

Il tema del lavoro autonomo occasionale e del nuovo obbligo della comunicazione preventiva è stato ampiamente trattato nell’articolo Lavoro autonomo occasionale: cosa vuol dire?. Qui ci limiteremo ad analizzarlo nell’ambito del settore non profit richiamandone solo alcuni tratti utili ai nostri fini.

La definizione generale del rapporto di lavoro autonomo è contenuta nell’art. 2222 e ss. del Codice Civile, dove viene inquadrato come prestazione di un’opera o di un servizio svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Dalla definizione generale è possibile poi distinguere le due forme attraverso cui tale forma di lavoro si esplica:

  • lavoro autonomo professionale, quando la prestazione è resa in modo abituale;
  • lavoro autonomo occasionale, quando la prestazione è resa in modo saltuario.

Sul piano fiscale, l’occasionalità di un’attività di lavoro autonomo non fa sorgere l’obbligo per il prestatore dell’apertura di una posizione IVA, contrariamente a quanto accade per un’attività svolta in modo professionale. Quindi, il lavoratore dovrà richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva solo se esercita un’attività in modo abituale. L’art.67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce, inoltre, che se una attività di lavoro autonomo non è esercitata abitualmente, rientra nella categoria dei redditi diversi.

Sul piano previdenziale, i compensi derivanti dallo svolgimento di un lavoro autonomo occasionale percepiti in un anno non sono soggetti al contributo INPS se di importo inferiore o uguale a 5.000 euro. In caso di superamento di questo limite, il lavoratore sarà tenuto ad iscriversi alla Gestione separata INPS ed il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Invece, sul piano assistenziale, i prestatori d’opera occasionali non sono soggetti al contributo INAIL.

Il lavoro autonomo, oltre che dalla legge, è regolato anche da uno specifico accordo che le parti, committente e prestatore, saranno tenuti a siglare prima dell’inizio del rapporto e in cui andranno indicati i dettagli dell’attività oggetto della collaborazione.

Il lavoratore occasionale, inoltre, all’atto del ricevimento del compenso pattuito, sarà tenuto ad emettere una ricevuta attestante l’avvenuto versamento. La ricevuta dovrà indicare, oltre all’importo lordo della prestazione, anche la ritenuta d’acconto del 20% (e l’eventuale contributo Inps in caso di superamento della franchigia di 5.000,00 euro) e l’importo netto ricevuto. Si ricorda che, dato il carattere occasionale della prestazione, non essendo l’importo lordo chiaramente soggetto ad Iva, per importi superiori a 77,47 euro dovrà essere applicata una marca da bollo da 2 euro.

Entro il 16esimo giorno del mese successivo alla data di pagamento, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà poi provvedere al versamento della ritenuta a titolo d’acconto mediante il modello F24.

Infine, sempre a carico del committente ci sarà l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate e di consegnare al percipiente la Certificazione Unica dei compensi erogati nel corso dell’anno precedente, cui seguirà la trasmissione, entro il 31 ottobre e sempre all’Agenzia delle Entrate, del Modello 770, che contiene i dati delle ritenute operate e versate nell’anno precedente.

I nuovi obblighi

Come già indicato in premessa, il D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, mediante SMS o posta elettronica, l’avvio del rapporto di lavoro autonomo occasionale. La finalità della previsione normativa è quella di monitorare e contrastare forme elusive nel ricorso a tale tipologia contrattuale.

L’omessa o la ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo 2.500,00 euro senza possibilità di diffida, vale a dire senza la possibilità di pagare in misura ridotta il verbale che commina la sanzione.

La nuova norma prevede anche la sospensione dell’attività quando sul posto di lavoro viene identificato, all’atto di una verifica fiscale, almeno il 10% dei lavoratori presenti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali ma in assenza della preventiva comunicazione.

Tale disposizione non si applica agli enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale, in quanto l’art. 14 dispone che la sospensione viene adottata in relazione alla parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Pertanto, la sospensione è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo occasionale utilizzati nel solo ambito istituzionale. Qualora, invece, l’ente svolge anche attività di natura commerciale e la prestazione di lavoro autonomo viene resa nell’ambito della stessa, potrà darsi luogo alla sospensione nel caso ne ricorrano i presupposti.

Da precisare che quanto indicato nell’art. 14 non trova applicazione per gli enti qualificati come società sportive dilettantistiche, in quanto la loro attività è sempre di natura commerciale.

Lavoro autonomo occasionale e Enti non profit

La nota n. 29 pubblicata in data 11/01/2022, come già anticipato, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di preventiva comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, confermando che lo stesso interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Un primo dubbio si è così dipanato nell’ambito del settore non profit per gli enti qualificati come società sportive dilettantistiche, che, pur non avendo scopo di lucro, sono considerate sempre società di tipo commerciale e quindi soggette all’obbligo di comunicazione preventiva. E visto che la discriminante relativa all’obbligatorietà dell’adempimento è stata identificata nella qualità imprenditoriale dell’attività del committente, si è giunti anche alla conclusione che per gli enti qualificati come associazioni sportive dilettantistiche la preventiva comunicazione sarebbe stata ritenuta obbligatoria solo se la prestazione occasionale fosse stata resa nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente svolta.

Con la pubblicazione della nota n. 109 del 27/01/2022, l’Ispettorato del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noti ulteriori chiarimenti riportati sottoforma di FAQ per agevolarne la lettura.

Queste le indicazioni fornite per gli enti non profit:

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

R.: No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro

Traducendo le risposte indicate nelle FAQ sul piano pratico, l’Ispettorato ha voluto dire che:

  • gli enti non profit che svolgono solo attività istituzionale, e quindi sono in possesso di solo codice fiscale, non sono tenuti ad inviare la comunicazione preventiva se nell’ambito di questa si avvalgono di collaborazioni autonome occasionali;
  • gli enti non profit che, accanto all’attività istituzionale, svolgono anche attività commerciale (vale a dire d’impresa), e quindi sono in possesso anche del numero di partita IVA, sono tenuti ad inviare la comunicazione preventiva con riferimento solo ai lavoratori autonomi occasionali che prestano la loro attività nell’ambito dell’attività commerciale;
  • in riferimento al settore sportivo, anche le società sportive dilettantistiche, contrariamente a quanto si era dedotto dalla nota n. 29, sono escluse dalla comunicazione preventiva se si avvalgono della collaborazione di un lavoratore autonomo occasionale resa nell’ambito dell’attività istituzionale, mentre sono soggette all’adempimento se la prestazione si riferisce all’attività commerciale.

Un esempio può chiarire ancora meglio quanto appena riportato.

Supponiamo il caso di un’associazione sportiva dilettantistica che organizza corsi di nuoto erogandoli solo ai propri tesserati e che firmi un contratto di collaborazione occasionale con una persona che la supporti nella loro organizzazione. In questo caso l’obbligo della comunicazione preventiva non sussiste.

Se l’associazione organizza anche corsi per non tesserati e per la loro sola gestione si avvale della collaborazione occasionale di una persona, la comunicazione dovrà essere effettuata.

E se l’attività di collaborazione viene resa dalla medesima persona per la gestione di entrambi i corsi, cioè per tesserati e non? In questa circostanza si dovrà tenere distinte le due attività e quantificare separatamente i compensi da ascrivere all’attività istituzionale (organizzazione dei corsi per i tesserati) e all’attività commerciale (organizzazione di corsi per non tesserati), facendosi carico di inviare la comunicazione preventiva solo per queste ultime. Sarebbe opportuno a tal fine definire dettagliatamente nel contratto di collaborazione le specifiche di ciascuna delle due attività prestate in favore del committente.

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