Presentazione dichiarazione dei redditi: termini variabili

HomeFisco NazionaleDichiarazione dei redditiPresentazione dichiarazione dei redditi: termini variabili

La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi è fissata allo scadere dell'undicesimo mese dal termine dell'esercizio. Per le dichiarazioni relative a periodi "interinali" il termine di presentazione è fissato allo scadere del nono mese dal termine del periodo. Presentazione dichiarazione dei redditi: tutti i termini per la presentazione telematica.

La presentazione del modello Redditi PF, SP e SC ha un calendario di presentazione che è scandito dalla legge. La norma di riferimento è l’articolo 2 del DPR n. 322/98. Questa disposizione prevede (con la conversione del DL n. 34/19) due diverse scadenze:

  • Un termine ordinario dato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
  • Un termine legato alle dichiarazioniinterinali” (fase di liquidazione o per operazioni straordinarie) che è dato dall’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo.

Rispetto al passato, ove la scadenza di presentazione era sempre unica in tutte le casistiche, adesso occorre prestare la dovuta attenzione alla fattispecie da affrontare.

In questo articolo voglio analizzare queste due casistiche legate alla presentazione dichiarazione dei redditi per società di capitali, di persone e persone fisiche. Si tratta di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi, quindi persone fisiche, società ed enti non commerciali.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

I termini legati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono definiti dall’articolo 2 del DPR n. 322/98. Questa norma è stata modificata dall’articolo 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/19. Pertanto, i termini di presentazione del modello Redditi per persone fisiche, società di persone, di capitali ed enti non commerciali sono i seguenti:

  • Entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per i soggetti IRPEF (30 settembre per il modello 730). Queste scadenze dal 2025 permanenti e non soggette a proroghe annuali come avveniva in precedenza;
  • Entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES.

Questi termini di presentazione del modello Redditi hanno carattere strutturale. Inoltre, tali termini riguardano indistintamente soggetti privati e soggetti titolari di partita Iva o società. Non ci sono differenze per chi è soggetto agli ISA.

Termine di presentazione delle dichiarazioni “infrannuali”

La scadenza per la presentazione dichiarazione dei redditi, tuttavia, non ha carattere generalizzato. Infatti, la scadenza legata all’undicesimo mese è soltanto un termine ordinario.

Per quanto riguarda, invece, dichiarazioni da presentare in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni), i termini cambiano. In questo caso, infatti, occorre fare riferimento agli articoli 5 e 5-bis del DPR n. 322/98. Norma che prevede un termine di 9 mesi dal termine del periodo da dichiarare, per la presentazione della dichiarazione.

Prima del D.L. n. 34/2019 vi era un lasso temporale di nove mesi a disposizione di tutti i contribuenti, che le dichiarazioni si riferissero ad un periodo ordinario o ad un periodo interessato da un’operazione straordinaria. Sostanzialmente, adesso la situazione è diversificata:

  • Per le dichiarazioni ordinarie, infatti, si può beneficiare del maggior termine di undici mesi;
  • Mentre per le dichiarazioni straordinarie il termine è di nove mesi.

Esempio pratico

Questo doppio binario legato ai termini di presentazione impone qualche cautela supplementare per le società interessate da operazioni straordinarie. Proviamo a fare un semplice esempio.

Ipotizziamo una società messa in liquidazione nel mese di novembre dell’anno “n”. La presentazione dichiarazione dei redditi del periodo “ante liquidazione” deve avvenire entro il 31 agosto “n+1”.

Il termine l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento. Questo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DPR n. 322/98. Per quanto riguarda, invece, il periodo post liquidazione (novembre e dicembre dell’anno “n”), il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre anno “n+1”. Si tratta del termine ordinario dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta.

Presentazione dichiarazione dei redditi in caso di fusione

Altre questioni coinvolgono, ad esempio, la fusione. In termini generali, la dichiarazione del periodo d’imposta antecedente a quello in cui si perfeziona l’operazione è presentata nei termini ordinari. In questo caso è possibile contare sul maggior temine di undici mesi stabilito dal D.L. n. 34/19.

Quando si manifestano queste situazioni:

  • Se la data di efficacia giuridica della fusione è antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione dell’incorporata è presentata dall’incorporante per contro dell’incorporata, giuridicamente estinta;
  • Diversamente, se la data di efficacia giuridica cade successivamente, la dichiarazione è presentata dall’incorporata.

Così, in presenza di una fusione con data di efficacia giuridica 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione dell’anno “n” non sarebbe presentata dalla società incorporata (estinta al 30 novembre “n+1”). L’incorporata vi avrebbe invece provveduto in assenza dell’intervento del D.L. n. 34/19, in quanto ancora in vita al 30 settembre “n+1”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del periodo “n+1” “ante fusione”, se l’operazione non è retrodatata, valgono come detto in pieno le vecchie regole.

Riprendendo il medesimo esempio, in presenza di una operazione con efficacia stabilita nel 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione del “n+1” “ante fusione” è presentata entro il 31 luglio “n+2” (l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dell’operazione, a norma dell’art. 5-bis comma 2 del DPR n. 322/98), non potendosi contare sul maggior termine di undici mesi.

Altre situazioni particolari

Vi sono poi casi (ad esempio, lo scioglimento di una società di persone senza la procedura formale di liquidazione) in cui si applicano i termini previsti dall’articolo 2 del DPR n. 322/98.

La SNC o SAS cessata senza formale liquidazione nell’ottobre dell’anno “n” può, quindi, presentare la dichiarazione riferita all’anno “n” nel maggior termine del 30 novembre “n+1”.

Per approfondire: Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.

Modalità di presentazione e pagamento telematico

È importante sottolineare che la presentazione del modello Redditi PF deve avvenire esclusivamente per via telematica, sia direttamente dal contribuente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, sia tramite intermediari abilitati. Per quanto riguarda i pagamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione, questi devono essere effettuati tramite il modello F24 esclusivamente in modalità telematica per i titolari di partita Iva.

Per approfondire: Dichiarazione integrativa: procedura e sanzioni.

Consulenza fiscale online

Il quadro relativo ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi è disomogeneo. Attualmente non vi è un unica casistica legata ai termini di invio del modello Redditi.

Per questo motivo sarebbe sicuramente auspicabile un intervento normativo in grado di dare coordinamento a più disposizioni legislative non correttamente coordinate.

La semplificazione normativa in campo fiscale è sempre il primo rimedio contro l’applicazione delle sanzioni. Per questo motivo si auspica che vi sia un sollecito intervento.

Se desideri approfondire la tua situazione ed avvalerti di un dottore Commercialista esperto, contattami di seguito. Segui il link per metterti direttamente in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza fiscale personalizzata.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
    Leggi anche

    Fattura differita per cessione di beni e prestazioni di servizi

    La fattura differita è un tipo di fattura utilizzato in situazioni specifiche, in cui la fatturazione non avviene al...

    Bonus ISEE sotto 35.000 euro da richiedere nel 2025

    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una serie di bonus e agevolazioni legati all'ISEE. Molte di queste agevolazioni non sono erogate in...

    Detrazione mutuo prima casa cointestato 2025

    Acquistare la prima casa è un importante traguardo nella vita di molte persone. Per agevolare l'accesso all'acquisto di abitazioni,...

    Costi black list: deducibilità nel valore normale

    Limitazione della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi non cooperativi ai fini fiscali; La...

    Evasometro: il nuovo strumento contro gli evasori fiscali

    L'evasometro è uno strumento nelle mani della Guardia di Finanza finalizzato a monitorare e contrastare l'evasione fiscale. Il nuovo...

    Gestione strategica della holding: tutela patrimoniale e ottimizzazione fiscale

    La gestione di una holding rappresenta per le piccole e medie imprese (PMI) una leva strategica di notevole importanza,...