La presentazione del modello Redditi PF, SP e SC ha un calendario di presentazione che è scandito dalla legge. La norma di riferimento è l’articolo 2 del DPR n. 322/98. Questa disposizione prevede (con la conversione del DL n. 34/19) due diverse scadenze:
- Un termine ordinario dato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
- Un termine legato alle dichiarazioni “interinali” (fase di liquidazione o per operazioni straordinarie) che è dato dall’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo.
Rispetto al passato, ove la scadenza di presentazione era sempre unica in tutte le casistiche, adesso occorre prestare la dovuta attenzione alla fattispecie da affrontare.
In questo articolo voglio analizzare queste due casistiche legate alla presentazione dichiarazione dei redditi per società di capitali, di persone e persone fisiche. Si tratta di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi, quindi persone fisiche, società ed enti non commerciali.
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
I termini legati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono definiti dall’articolo 2 del DPR n. 322/98. Questa norma è stata modificata dall’articolo 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/19. Pertanto, i termini di presentazione del modello Redditi per persone fisiche, società di persone, di capitali ed enti non commerciali sono i seguenti:
- Entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per i soggetti IRPEF (30 settembre per il modello 730). Queste scadenze dal 2025 permanenti e non soggette a proroghe annuali come avveniva in precedenza;
- Entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES.
Questi termini di presentazione del modello Redditi hanno carattere strutturale. Inoltre, tali termini riguardano indistintamente soggetti privati e soggetti titolari di partita Iva o società. Non ci sono differenze per chi è soggetto agli ISA.
Termine di presentazione delle dichiarazioni “infrannuali”
La scadenza per la presentazione dichiarazione dei redditi, tuttavia, non ha carattere generalizzato. Infatti, la scadenza legata all’undicesimo mese è soltanto un termine ordinario.
Per quanto riguarda, invece, dichiarazioni da presentare in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni), i termini cambiano. In questo caso, infatti, occorre fare riferimento agli articoli 5 e 5-bis del DPR n. 322/98. Norma che prevede un termine di 9 mesi dal termine del periodo da dichiarare, per la presentazione della dichiarazione.
Prima del D.L. n. 34/2019 vi era un lasso temporale di nove mesi a disposizione di tutti i contribuenti, che le dichiarazioni si riferissero ad un periodo ordinario o ad un periodo interessato da un’operazione straordinaria. Sostanzialmente, adesso la situazione è diversificata:
- Per le dichiarazioni ordinarie, infatti, si può beneficiare del maggior termine di undici mesi;
- Mentre per le dichiarazioni straordinarie il termine è di nove mesi.
Esempio pratico
Questo doppio binario legato ai termini di presentazione impone qualche cautela supplementare per le società interessate da operazioni straordinarie. Proviamo a fare un semplice esempio.
Ipotizziamo una società messa in liquidazione nel mese di novembre dell’anno “n”. La presentazione dichiarazione dei redditi del periodo “ante liquidazione” deve avvenire entro il 31 agosto “n+1”.
Il termine l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento. Questo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DPR n. 322/98. Per quanto riguarda, invece, il periodo post liquidazione (novembre e dicembre dell’anno “n”), il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre anno “n+1”. Si tratta del termine ordinario dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta.
Presentazione dichiarazione dei redditi in caso di fusione
Altre questioni coinvolgono, ad esempio, la fusione. In termini generali, la dichiarazione del periodo d’imposta antecedente a quello in cui si perfeziona l’operazione è presentata nei termini ordinari. In questo caso è possibile contare sul maggior temine di undici mesi stabilito dal D.L. n. 34/19.
Quando si manifestano queste situazioni:
- Se la data di efficacia giuridica della fusione è antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione dell’incorporata è presentata dall’incorporante per contro dell’incorporata, giuridicamente estinta;
- Diversamente, se la data di efficacia giuridica cade successivamente, la dichiarazione è presentata dall’incorporata.
Così, in presenza di una fusione con data di efficacia giuridica 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione dell’anno “n” non sarebbe presentata dalla società incorporata (estinta al 30 novembre “n+1”). L’incorporata vi avrebbe invece provveduto in assenza dell’intervento del D.L. n. 34/19, in quanto ancora in vita al 30 settembre “n+1”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni del periodo “n+1” “ante fusione”, se l’operazione non è retrodatata, valgono come detto in pieno le vecchie regole.
Riprendendo il medesimo esempio, in presenza di una operazione con efficacia stabilita nel 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione del “n+1” “ante fusione” è presentata entro il 31 luglio “n+2” (l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dell’operazione, a norma dell’art. 5-bis comma 2 del DPR n. 322/98), non potendosi contare sul maggior termine di undici mesi.
Altre situazioni particolari
Vi sono poi casi (ad esempio, lo scioglimento di una società di persone senza la procedura formale di liquidazione) in cui si applicano i termini previsti dall’articolo 2 del DPR n. 322/98.
La SNC o SAS cessata senza formale liquidazione nell’ottobre dell’anno “n” può, quindi, presentare la dichiarazione riferita all’anno “n” nel maggior termine del 30 novembre “n+1”.
Per approfondire: Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.
Modalità di presentazione e pagamento telematico
È importante sottolineare che la presentazione del modello Redditi PF deve avvenire esclusivamente per via telematica, sia direttamente dal contribuente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, sia tramite intermediari abilitati. Per quanto riguarda i pagamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione, questi devono essere effettuati tramite il modello F24 esclusivamente in modalità telematica per i titolari di partita Iva.
Per approfondire: Dichiarazione integrativa: procedura e sanzioni.
Consulenza fiscale online
Il quadro relativo ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi è disomogeneo. Attualmente non vi è un unica casistica legata ai termini di invio del modello Redditi.
Per questo motivo sarebbe sicuramente auspicabile un intervento normativo in grado di dare coordinamento a più disposizioni legislative non correttamente coordinate.
La semplificazione normativa in campo fiscale è sempre il primo rimedio contro l’applicazione delle sanzioni. Per questo motivo si auspica che vi sia un sollecito intervento.
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