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Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

I criteri per la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie. La tassazione con imposta sostitutiva al 26% nel quadro RT del modello Redditi PF.

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Le plusvalenze percepite al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali sono disciplinate dall’art. 67 del TUIR e costituiscono redditi diversi. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni (azioni o quote) realizzate da soggetti non imprenditori costituiscono redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Le plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o non qualificate scontano l’imposta sostitutiva del 26%. Ai fini del pagamento di questa imposta deve essere utilizzato il codice tributo “1100”.


La disciplina fiscale riguardante la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è stata oggetto di varie rivisitazioni da parte del legislatore. I redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di partecipazioni, obbligazioni ed altri strumenti devono essere indicati nel quadro RT del modello Redditi PF. In particolare, il quadro RT deve essere utilizzato per assoggettare a tassazione le plusvalenze relative a:

  • Partecipazioni qualificate e non qualificate (e fattispecie assimilate) ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR;
  • Titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi. Sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e a quote di partecipazione a organismi d’investimento collettivo ex articolo 67, comma 1, lettera c-ter), TUIR;
  • Rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e a ogni altro parametro di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater), TUIR;
  • Rapporti produttivi di redditi di capitale e alle cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché a quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ex articolo 67, comma 1, lettera c-quinqueis), TUIR.
  • I redditi diversi, come noto, sono imponibili secondo il principio di cassa (articolo 68, commi 6, 8 e 9, TUIR) e di conseguenza nell’ambito della compilazione del modello Redditi rilevano quelli percepiti nel periodo d’imposta.

In questo contributo voglio andare ad analizzare la disciplina fiscale legata alla cessione di partecipazioni societarie. Questo in relazione sia alle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da contribuenti persone fisiche.

La tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni

La Legge n. 205/2017 ha modificato completamente il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali, modificando il contenuto dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/97. In particolare, tale disposizione prevede ha modificato la norma con due previsioni:

  • All’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/97 è stato aggiunto il riferimento alla lettera c), comma 1) articolo 67 del TUIR in maniera tale da comprendere le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate a imposta sostitutiva del 26%;
  • E’ stato abrogato il comma 3 dell’art. 68 del TUIR. Pertanto è stata eliminata la disposizione secondo cui le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%.

Questo significa che a decorrere dal primo gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazioni societarie (qualificate e non) che determina l’emersione di plusvalenze deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.

La deduzione delle minusvalenze da cessione di partecipazioni

Allo stesso modo è stato modificato anche l’art. 68, comma 5 del TUIR, al fine di equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate. Da un punto di vista pratico nel quadro RT del modello Redditi PF è possibile compensare le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non con le minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate antecedentemente al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni generali legate alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

In relazione alla disciplina legata alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie si devono considerare le seguenti regole generali utili alla determinazione dell’imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva. In particolare, possiamo riassumere che:

  • I redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa (articolo 68, comma 6, primo periodo, TUIR);
  • Le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione. Importo aumentato di ogni onere inerente la loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, primo periodo, TUIR);
  • Il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale. Nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998);
  • Per le azioni o quote o altre partecipazioni acquisite in base a un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni o quote o partecipazioni di compendio (articolo 68, comma 6, quarto periodo, TUIR);
  • Qualora il costo di acquisto delle partecipazioni ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dall’articolo 9, comma 2, TUIR (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998);
  • Nell’ipotesi in cui il corrispettivo venga dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta (articolo 68, comma 7, lettera f), TUIR).

Importanza della tempistica: momento di perfezionamento del trasferimento e momento di incasso del corrispettivo

Per quanto riguarda le plusvalenza da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall’incasso del corrispettivo. Sostanzialmente, occorre tenere nettamente distinti:

  • Il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l’aliquota di tassazione applicabile, da
  • Il momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d’imposta in cui deve avvenire la tassazione.

Come si determina la plusvalenza da cessione di partecipazioni?

La cessione di partecipazioni (azioni di SPA o quote di SRL) può generare una plusvalenza o una minusvalenza. Per determinarne il valore è necessario sottrarre dal valore di vendita il valore normale della partecipazione (ovvero il costo di acquisto). In questo modo è possibile capire se il realizzo ha prodotto un reddito, ovvero la plusvalenza oppure una minusvalenza. Ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è tassabile soltanto la plusvalenza. Mentre la minusvalenza non concorre alla formazione del reddito.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, determinata come differenza tra:

  • Il corrispettivo conseguito dalla vendita. Al netto di eventuali oneri accessori (di intermediazione, oneri per perizie, etc) e
  • Il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La differenza positiva deve essere assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte dirette.

Di seguito puoi trovare tutte le informazioni utili per la determinazione della tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie da parte di persone fisiche (non imprenditori).

In particolare ti indicherò il regime di tassazione applicabile alle cessione di partecipazioni sociali. Cessione nelle quali il soggetto cedente è una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori del regime d’impresa. Disciplina contenuta negli articoli 67 e 68 del DPR n 917/86.

Costo di acquisto della partecipazione

Dal corrispettivo deve essere sottratto il costo della partecipazione od il suo valore d’acquisto assoggettato a tassazione. Tale valore deve essere incrementato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Ad incremento del costo di acquisto devono essere aggiunti anche la rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società ed i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale. Risultano esclusi, invece, gli interessi passivi poiché non costituiscono mai una spesa di produzione del reddito relativa alla plusvalenza.

In caso di acquisizione di una partecipazione nella medesima società in più tranche ed a costi diversi, si applica il criterio LIFO per stabilire quale tranche della partecipazione complessivamente detenuta si consideri ceduta per prima (art. 67 co. 1-bis del TUIR).

Come avviene la tassazione di una plusvalenza da cessione di partecipazioni con pagamento dilazionato?

In caso di pagamento dilazionato abbiamo detto che deve essere prestata attenzione ai diversi periodi di imposta in cui deve essere tassata la plusvalenza. Proviamo ad effettuare un esempio numerico concreto.

Ipotizziamo un soggetto che detiene una partecipazione societaria il cui costo fiscale è di 4.000 euro. Tale partecipazione viene venduta nell’anno “n“, con un corrispettivo di 14.000 euro. Il pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente avviene nelle seguenti date:

  • Pagamenti avvenuti nell’anno “n” pari a 6.000 euro;
  • Pagamenti avvenuti nell’anno “n+1” pari a 8.000 euro.

Sulla base di quanto indicato sinora la plusvalenza da cessione di partecipazioni tassabile è così scomposta e determinata:

  • Plusvalenza da tassare nell’anno “n“: 6.000 – 4.000 * (6.000/14.000) = 4.285,71;
  • Plusvalenza da tassare nell’anno “n+1“: 8.000 – 4.000 * (8.000/14.000) = 5.714,29.

In ogni caso, tutte le plusvalenze trovano collocazione all’interno del quadro RT del modello Redditi PF e devono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

Partecipazioni in usufrutto

Ai fini del calcolo delle soglie di qualificazione in presenza di partecipazioni gravate dal diritto di usufrutto (artt. 46 e 48 del DPR n. 131/86), occorre sommare:

  • Il valore della quota detenuta in usufrutto (o a titolo di nuda proprietà);
  • La quota detenuta in piena proprietà.

Nel caso in cui il diritto di usufrutto non preveda un termine, esso si estingue con la morte del beneficiario. In base al combinato disposto di tali disposizioni, il valore nominale della quota detenuta a titolo di usufrutto si determina:

  • Moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale degli interessi;
  • Moltiplicando il valore così ottenuto per il coefficiente, indicato nel prospetto allegato al DPR n. 131/86, applicabile in relazione all’età dell’usufruttuario.

Valore usufrutto = Valore piena proprietà x Tasso di interesse legale x Coefficiente basato sull’età del soggetto

Partecipazioni detenute mediante trust e società fiduciarie

Nel caso di cessioni di partecipazioni detenute in trust, le modalità di imposizione sono le seguenti:

  • In caso di trust “trasparente”, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono direttamente tassate in capo ai soci e costituiscono, quindi, redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g-sexies del DPR n. 917/86);
  • In caso di trust “opaco” oppure “misto”, la plusvalenza realizzata:
    • Concorre alla formazione del reddito del trust nella misura del 5% (art. 87 del DPR n. 917/86) ovvero del 100% (art. 86 del DPR n. 917/86) a seconda della natura della partecipazione, se il trust è assimilato a un ente commerciale;
    • Concorre alla formazione del reddito del trust nella misura del 58,14% (art. 58 del DPR n. 917/86) ovvero del 100% a seconda della natura della partecipazione, se il trust è assimilato a un ente non commerciale e la partecipazione è detenuta in regime d’impresa;
  • Segue le regole degli artt. 67 e 68 del DPR n. 917/86, se il trust è assimilato a un ente non commerciale e la partecipazione non è detenuta in regime d’impresa.

Le società fiduciarie, secondo quanto riconosciuto da prassi consolidata, non sono considerate proprietarie dei beni ad esse fiduciariamente intestati in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, le stesse dispongono dei beni loro affidati nell’interesse dei soci-fiducianti ed è da escludere che possano liberamente disporre di quanto ricevono in consegna, se non nei limiti del mandato.

Momento impositivo delle plusvalenze

Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni (per cui questo momento determina il regime impositivo applicabile). Questo anche se poi il periodo d’imposta in cui la plusvalenza è tassata è quello in cui viene percepito il corrispettivo. Continua, naturalmente, a valere il principio contenuto nell’articolo 68 comma 7 lettera f) del TUIR. Norma secondo cui in caso di dilazione o rateazione del corrispettivo la plusvalenza viene ripartita in proporzione tra i periodi d’imposta di incasso delle somme. Fermo restando che il regime impositivo (tassazione IRPEF nel limite del 49,72%, tassazione IRPEF nel limite del 58,14% o imposta sostitutiva del 26%) rimane “cristallizzato” in quello vigente all’atto della cessione.

La compilazione del quadro RT del modello Redditi PF in relazione alle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Il quadro RT del modello Redditi PF deve essere compilato quando il contribuente, fuori dall’esercizio di impresa, realizza un reddito diverso di natura finanziaria. Questo, a meno che il soggetto non eserciti tramite intermediario l’adozione del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (per approfondire: “Come scegliere tra regime amministrato e dichiarativo?“. In relazione alle considerazioni sinora esposte possiamo dire che il quadro RT si compone di 7 sezioni che devono essere compilate in relazione alla tipologia di plusvalenza realizzata ed in ragione del periodo di imposta in cui viene incassato il corrispettivo. In relazione a quanto di nostro interesse in questa sede andiamo ad analizzare la sezione II del quadro RT dedicata alle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

Sezione II – Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%

Nella sezione II del quadro RT devono essere indicate le plusvalenze da cessione di partecipazioni. In particolare, in questa sezione trovano indicazione:

  • Le partecipazioni non qualificate realizzate successivamente al 30 giugno 2014;
  • Le partecipazioni qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Anche le minusvalenze relative alla presente Sezione possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Questo a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi della Sezione I possono essere portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente Sezione realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, nelle seguenti misure:

  • Per una quota pari al 48,08%, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011;
  • Per una quota pari al 76,92%, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Le eventuali minusvalenze della Sezione III sono compensabili con le plusvalenze della presente Sezione realizzate al 1° gennaio 2019, mentre le minusvalenze della Sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1°gennaio 2019, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data.

Sezione III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Dal 1° gennaio 2019, il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate è stato equiparato a quello delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni non qualificate. In entrambi i casi si applica un’imposta sostitutiva pari al 26%. Quindi tale sezione, che con il trascorrere del tempo verrà soppressa, non ha la funzione di assoggettare a tassazione le plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate che, come visto, devono essere indicate nella sezione II, ma è utile per l’indicazione delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate avvenute entro il 31 dicembre 2018.

La previgente tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze indicate in questa sezione non sono assoggettate a imposizione mediante imposta sostitutiva ma confluiscono nel computo del reddito imponibile Irpef nella misura del:

  • 40% del loro ammontare se la cessione è avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2009 (codice 1 in colonna 1 del rigo RT61);
  • 49,72% del loro ammontare se la cessione è avvenuta successivamente al 1° gennaio 2009 ma entro il 31 dicembre 2017 (codice 2 in colonna 1 del rigo RT61);
  • 58,14% del loro ammontare se la cessione è avvenuta nel periodo d’imposta 2018 (codice 3 in colonna 1 del rigo RT61).

Le minusvalenze realizzate nell’ambito della presente Sezione:

  • Possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata;
  • Non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (Sezione I) e viceversa;
  • Possono essere compensate con le plusvalenze della Sezione II realizzate dal 1° gennaio 2019.

In ogni caso il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

A livello convenzionale l’art. 13 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede criteri di territorialità diversi a seconda della casistica interessata. Sono previsti criteri di collegamento per le plusvalenze da cessioni di immobili, beni mobili della stabile organizzazione, navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale e altri beni (dove rientrano le partecipazioni). Il criterio di territorialità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società ed enti è disciplinata dal paragrafo 5 dell’art. 13.

Nelle Convenzioni stipulate dall’Italia, le plusvalenze relative alle partecipazioni sono in genere tassate nel solo Stato di residenza del cedente. Questo è quanto prevede l’art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE. Tuttavia, a questa regola generale sono previste delle eccezioni legate:

  • Alle cessioni di partecipazioni con contestuale trasferimento della residenza;
  • Alle cessioni di partecipazioni in società immobiliari;
  • Alle cessioni di partecipazioni “rilevanti.

Cessioni di partecipazioni con trasferimento della residenza

Una prima casistica di deroga alla regola generale riguarda il caso di cessione di partecipazioni in società effettuata da un soggetto che è stato residente nello Stato della società. In questo caso l’imposizione della plusvalenza è prevista anche nello Stato nel quale ha la residenza la società ceduta. Con maggiore dettaglio, la plusvalenza è imponibile in entrambi gli stati, se l’alienante è residente nell’altro Stato, ma è stato residente dello stesso Stato della società in un periodo immediatamente prossimo al trasferimento delle azioni o quote, normalmente fissato in 5 anni.

Si tratta di una disposizione avente una chiara finalità antielusiva che l’Italia ha indicato in numerosi trattati sottoscritti con vari paesi, ma con modalità diverse. In alcuni casi si fa riferimento alla sola residenza fiscale nel quinquennio precedente la cessione (es. Danimarca). In altri casi, invece, vi è un riferimento alla cittadinanza italiana oltre alla residenza fiscale in Italia negli ultimi 5 anni (es. Svezia, Norvegia, Olanda). Tuttavia, tale disposizione deve poi interfacciarsi con la normativa interna dell’ex Stato di residenza dell’alienante. Infatti, qualora tale Stato non preveda la tassazione della plusvalenza per i non residenti tale disposizione non trova concreta applicazione.

Cessione di partecipazioni in società immobiliari

Una seconda casistica di deroga alla disciplina generale riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di società immobiliari. Tale disposizione prevede quanto segue (art. 13, par. 4): “le plusvalenze conseguite da un residente di uno Stato contraente a seguito dell’alienazione di partecipazioni derivanti per oltre il 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente possono essere tassate in detto altro Stato“.

Anche in questo caso si tratta di una deroga a fini antielusivi. La ragione di questa disposizione è legata al fatto che un soggetto possa preferire la cessione di società di diritto estero (attraverso le sue quote), con tassazione nel solo Stato di residenza, anziché vendere direttamente gli immobili (con tassazione concorrente delle plusvalenze in entrambi gli Stati). Da evidenziare che alcune convenzioni prevedono che la tassazione concorrente avvenga in caso di società partecipata con patrimonio “essenzialmente” costituito da immobili.

Per approfondire: “Plusvalenze da cessione di immobili e società immobiliari estere“.

Per approfondire: “Tassazione dei proventi da cessione di immobiliari estere“.

Cessione di partecipazioni rilevanti

Una terza fattispecie derogatoria alla regola generale riguarda la cessione di una partecipazione considerata “rilevante“. Anche in questo caso il criterio di collegamento è la tassazione in entrambi gli Stati. Una partecipazione è rilevante se è almeno pari al 25% dei diritto di voto. Tuttavia, occorre andare ad analizzare la singola Convenzione stipulata dall’Italia in quanto possono esserci variazioni in merito al valore considerato rilevante.

Consulenza fiscale online

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