Plusvalenze calcio e sport: rateazione dopo 2 anni solo sul cash. Le regole 2026

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La Legge di Bilancio 2026 rivoluziona i bilanci delle società sportive professionistiche. Il compromesso del Governo: confermato il possesso ridotto a 2 anni per rateizzare le imposte, ma il beneficio si applica esclusivamente ai soldi realmente incassati. Analisi dell’impatto finanziario e fine degli scambi “a specchio”.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una riforma strutturale che investe l’intero comparto dello sport professionistico. Sebbene il dibattito mediatico si concentri sul calcio, la norma tocca tutte le società sportive professionistiche (ex Legge 91/1981), inclusi i club di basket di Serie A.

L’intervento legislativo modifica l’art. 86, comma 4, del TUIR con un obiettivo preciso: disinnescare il fenomeno delle “plusvalenze fittizie“, ovvero quelle operazioni contabili che gonfiano i ricavi senza portare liquidità reale nelle casse dei club.

La nuova disciplina si basa su un meccanismo a “doppio binario“: da un lato concede un vantaggio temporale (bastano 2 anni di possesso per rateizzare, contro i 3 delle aziende normali), dall’altro impone un vincolo finanziario (la rateizzazione vale solo per la quota incassata in denaro). Questo significa che le plusvalenze derivanti da scambi di giocatori senza passaggio di liquidità (“permute secche“) saranno tassate integralmente nell’esercizio di realizzo, creando un immediato problema di cassa per le società.

Schema tassazione plusvalenze calcio 2026 legge di bilancio
Figura 1: Differenza di tassazione tra scambio secco e cessione cash con le nuove regole 2026.

In breve: le 3 novità del 2026

  1. Soggetti: Riguarda tutte le Società Sportive Professionistiche (Calcio, Basket, ecc.).
  2. Il vantaggio: Basta possedere l’atleta per 2 anni (e non 3) per accedere alla rateizzazione fiscale.
  3. Il vincolo: La rateizzazione in 5 anni è ammessa solo per la quota incassata in denaro. Le permute secche sono tassate subito al 100%.

Il contesto: perché questa norma ora?

Negli ultimi anni, il calciomercato è stato spesso teatro di scambi incrociati dove i valori dei giocatori venivano definiti non tanto dal mercato, quanto dalle necessità di bilancio dei due club contraenti. Scambiando due giocatori alla pari per 50 milioni di euro, entrambi i club registravano una plusvalenza immediata a Conto Economico, ma nessuno muoveva un euro. Fino al 2025, inoltre, le tasse su quella plusvalenza “di carta” potevano essere spalmate in 5 anni, rendendo l’operazione indolore anche fiscalmente.

Con la Manovra 2026, lo Stato dice basta: se la plusvalenza è solo contabile (senza soldi), le tasse si pagano subito e per intero. Se una società cede un calciatore ottenendo in cambio un altro calciatore (permuta), la plusvalenza emersa a bilancio, pur essendo valida civilisticamente, non potrà essere rateizzata fiscalmente se non c’è passaggio di denaro. Questo obbliga il club a pagare subito l’IRES (24%) sull’intero importo della plusvalenza.

La Legge di Bilancio 2026, pubblicata in GU il 30 dicembre 2025, riscrive le regole per le plusvalenze sportive. Si applica a tutte le società professionistiche (Serie A, B, C) a partire dall’esercizio 2026. L’impatto principale: fine dei vantaggi fiscali sugli scambi di giocatori senza soldi veri.

Plusvalenze calcio 2026

Guida rapida alle nuove regole

TEMPO DI POSSESSO

Meno di 2 anni Tassazione immediata (No rateizzazione)
Almeno 2 anni Diritto alla rateizzazione sbloccato

METODO PAGAMENTO

!
Scambio secco (no cash) TASSE TUTTE SUBITO
Rateizzazione non ammessa
$
Incasso in denaro RATEIZZABILE 5 ANNI
Solo sulla quota pagata cash
ATTENZIONE AI BILANCI: Se scambi due giocatori alla pari (valore 10M) senza passaggio di denaro, l’IRES (24%) va pagata interamente subito. Impatto cassa: -2.4 Milioni immediati.

La deroga dei “due anni”: un vantaggio per lo Sport

Il primo pilastro della norma è positivo per i club. Il Legislatore ha riconosciuto la specificità del “bene” atleta. Mentre per un’azienda metalmeccanica un macchinario deve essere posseduto per 3 anni per poter rateizzare la plusvalenza da cessione, per le società sportive professionistiche il termine è fissato a 2 anni.

Questo è fondamentale in un settore dove il “ciclo di vita” economico di un asset (il calciatore) è molto breve.

  • Se cedi prima di 2 anni: La plusvalenza è sempre tassata interamente nell’anno (nessuna rateizzazione).
  • Se cedi dopo 2 anni: Acquisisci il diritto alla rateizzazione in 5 quote annuali.

Tuttavia, acquisire il diritto non significa poterlo esercitare su tutto l’importo. Qui scatta la novità principale.

Il vincolo di proporzionalità: “niente cash, niente rate”

La vera rivoluzione è nel calcolo della base rateizzabile. La nuova norma stabilisce che la quota di plusvalenza che si può differire negli anni successivi non può eccedere l’ammontare del corrispettivo in denaro.

Questo crea tre scenari operativi molto diversi:

Scenario A: cessione pura (tutto cash)

Vendo un giocatore (posseduto da 2 anni) per 10 Milioni. Incasso 10 Milioni.

  • Plusvalenza: 10M
  • Quota rateizzabile: 10M (100%)
  • Impatto: Ottimo. Pago le tasse su soli 2M all’anno per 5 anni.

Scenario B: scambio puro (zero cash)

Scambio un giocatore (posseduto da 2 anni) valutato 10 Milioni con un altro giocatore. Incasso 0.

  • Plusvalenza: 10M
  • Quota rateizzabile: 0 (perché il cash è 0)
  • Impatto: Disastroso finanziariamente. Devo pagare le tasse (IRES 24%) su tutti i 10M subito (2,4M di esborso), senza aver incassato nulla.

Scenario C: operazione mista (cash + contropartita)

Vendo per 10 Milioni: incasso 4M cash e 6M in giocatori.

  • Plusvalenza: 10M
  • Quota rateizzabile: Limitatamente ai 4M di cash.
  • Quota tassata subito: I restanti 6M.
  • Impatto: Compromesso gestibile.

Attenzione al Bilancio: Questa norma trasforma un problema economico in un problema finanziario. I CFO delle squadre devono ora monitorare non solo l’EBITDA, ma soprattutto il cash flow operativo. Fare plusvalenze senza scambio in denaro oggi genera debiti tributari reali a breve termine.

A chi si applica la stretta fiscale

Le nuove disposizioni riguardano specificamente le società sportive professionistiche, come definite dalla Legge n. 91/1981. Non si tratta di una norma generale per tutte le imprese (che continuano a seguire l’art. 86 TUIR standard), ma di una misura settoriale mirata.

Con maggiore dettaglio, sono interessate le società di:

  • Calcio (Serie A, B, C).
  • Basket (Serie A).
  • Ciclismo professionistico.
  • Golf professionistico.

Per le società dilettantistiche (ASD/SSD) o per gli sport non professionistici (es. Volley, Rugby in molti casi), si applicano le regole generali del TUIR o i regimi forfettari specifici (Legge 398/91), quindi questa stretta non le riguarda direttamente.

La norma si applica a tutte le cessioni contrattualizzate a partire dal 1° gennaio 2026.

Attenzione: I contratti preliminari o gli accordi di trasferimento depositati in Lega dopo il 31 dicembre 2025 ricadono pienamente nella nuova disciplina. Non conta la data di inizio della trattativa, ma la data di perfezionamento giuridico del trasferimento (deposito del contratto).

Strategie operativi per le società

Di fronte a questo scenario, le strategie di mercato stanno cambiando radicalmente:

  1. Cessioni all’estero: I club inglesi o arabi pagano quasi sempre in denaro. Queste operazioni diventano fiscalmente privilegiate perché permettono la massima rateizzazione (se rispettato il biennio).
  2. Prestito con obbligo di riscatto: Per aggirare il problema di cassa immediato, si tornerà a formule che posticipano l’effetto economico e finanziario, permettendo di pianificare l’uscita fiscale negli esercizi successivi.
  3. Riduzione dei valori di scambio: Probabilmente vedremo scendere i valori attribuiti ai giocatori negli scambi. Meno valore “gonfiato” significa meno plusvalenza fittizia e, di conseguenza, meno tasse da pagare subito.

Tabella di confronto: vecchie vs nuove regole

Per comprendere l’impatto sui bilanci, ecco come cambia il trattamento fiscale di una plusvalenza da 10 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2026.

Tipo di OperazioneRegole fino al 2025Nuove regole 2026
Requisito temporalePossesso min. 3 anni (prassi)Possesso min. 2 anni
Cessione tutta CashRateizzabile in 5 anniRateizzabile in 5 anni
Scambio “secco” (zero cash)Rateizzabile in 5 anniTassazione IMMEDIATA (100%)
Scambio misto (50% cash)Rateizzabile interamenteRateizzabile solo il 50% (Cash)

Consulenza fiscale online

Le nuove regole della Legge di Bilancio 2026 rendono ogni operazione di mercato un potenziale rischio finanziario. Il nostro studio è a disposizione dei club e dei professionisti del settore sportivo per:

  • Simulazioni d’impatto fiscale (Tax Modeling) sulle campagne trasferimenti.
  • Verifica dei requisiti temporali (Biennio) sugli asset.
  • Pianificazione finanziaria dei flussi IRES/IRAP.

Contattaci per una consulenza specialistica.

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    Domande frequenti

    Il limite dei 2 anni si calcola dal tesseramento o dall’acquisto?

    Fa fede la data di iscrizione del bene in bilancio, che solitamente coincide con l’efficacia del tesseramento federale. È fondamentale il monitoraggio preciso dei giorni: cedere un giocatore a 1 anno e 364 giorni fa perdere totalmente il diritto alla rateizzazione.

    La norma è retroattiva?

    No. Si applica alle operazioni realizzate a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Le rateizzazioni di plusvalenze realizzate negli anni scorsi (es. 2023, 2024) continuano a seguire le vecchie regole fino a esaurimento.

    Cosa succede se il pagamento cash è dilazionato nel tempo?

    La norma parla di corrispettivo pattuito in denaro. Se il contratto prevede un pagamento cash (anche a rate), questo “libera” la possibilità di rateizzare la plusvalenza fiscale. Tuttavia, il rischio credito diventa una variabile fiscale: se non incasso, ho comunque dichiarato una plusvalenza tassata.

    Riferimenti normativi

    • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026)
    • Art. 86 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
    • Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Professionismo sportivo)
    • Legge di bilancio 2026

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