La principale preoccupazione di chi ha debiti è vedersi pignorare i propri beni: lo stipendio o la pensione, la casa, l’automobile, ma il TFR può essere pignorato? Nel momento in cui una procedura di recupero crediti giunge alla conclusione della sua fase giudiziaria, viene stabilito il diritto del creditore di ottenere quanto dovuto, tramite il pignoramento.
Vediamo se può entrare in gioco la possibilità di prelevare anche una quota del TFR cui ha diritto il lavoratore e in che misura.
Precisiamo subito che il pignoramento del trattamento di fine rapporto segue regole ben precise, in parte, ma non totalmente simili a quelle previste per il pignoramento della pensione o dello stipendio.
Cos’è il pignoramento
Quando chi ha debiti non provvede a versare quanto dovuto, può subire azioni giudiziarie che prevedono l’espropriazione dei beni. Si tratta del pignoramento, una procedura che si attiva quando, a seguito di numerosi solleciti, non avviene il pagamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite.
L’azione esecutiva avviene a seguito di:
- Decreto ingiuntivo;
- Sentenza;
- Titolo esecutivo.
Ci sono diverse tipologie di pignoramento, a seconda del bene:
- Mobiliare;
- Immobiliare;
- Presso terzi.
Cos’è TFR
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una quota di denaro che viene accantonata automaticamente dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e della quale si entra in possesso una volta terminato il rapporto di lavoro. La somma spetta dopo il licenziamento, le dimissioni volontarie o anche dopo il semplice pensionamento.
Il lavoratore dipendente ha la possibilità di chiedere espressamente che la somma spettante venga versata in un fondo pensione, anziché consegnatagli al termine del rapporto di lavoro.
Per esempio, se l’azienda nella quale si lavora ha assunti più di cinquanta lavoratori dipendenti, allora il trattamento viene versato d’ufficio al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Il TFR può essere pignorato?
La risposta a questa domanda è affermativa: il TFR può essere pignorato per soddisfare le pretese del creditore. Il pignoramento vale sia per i lavoratori dipendenti del settore pubblico che per quelli del settore privato. L’ordinanza di assegnazione non può avvenire prima che maturino le condizioni stesse per il pagamento dello stesso lavoratore.
Quindi, il pignoramento del TFR può avvenire solo dopo che è maturato il diritto alla corresponsione e non in corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Una volta cessato il rapporto di lavoro, il pignoramento dello stipendio si trasferisce sul TFR.
Come viene pignorato il trattamento di fine rapporto? Può essere pignorato alla fonte, ovvero presso il datore di lavoro e prima che venga versato sul conto corrente oppure può essere pignorato una volta accreditato.
Da punto di vista del debitore non si tratta di una differenza trascurabile. Per quale motivo? Quando viene pignorato alla fonte, la legge impone il limite di 1/5 del totale. Invece, quando viene pignorato sul conto corrente, allora è possibile il pignoramento nella quota eccedente tre volte il valore dell’assegno sociale.
Pignorabilità TFR non ancora erogato
Se il TFR non è ancora stato accreditato sul conto corrente , il creditore può richiedere un pignoramento nel limite di un quinto dell’importo solo dopo l’udienza di assegnazione.
TFR sul conto corrente
Il creditore può notificare l’atto di pignoramento alla banca dove è depositato il TFR. Il creditore può pignorare l’intero importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Se invece il pignoramento viene avviato prima del versamento del TFR, il creditore può pignorare solo un quinto dell’importo.
Quali sono i limiti del pignoramento del TFR
Il trattamento di fine rapporto non può essere pignorato per intero. La quota pignorabile può variare a seconda che questi sia trattenuto alla fonte o pignorato quando già accreditato sul conto corrente del beneficiario.
La legge stabilisce alcune garanzie a tutela del debitore, un po’ come accade per lo stipendio o la pensione.
Le somme relative al TFR possono essere pignorate, ma solo quando sono già state maturate. Non si possono pignorare le somme in divenire. Ciò vuol dire che il creditore può agire sul TFR solo nella misura in cui il trattamento sia già a disposizione del lavoratore.
Il TFR può essere pignorato nei limiti di massimo 1/5, un po’ come avviene con lo stipendio. Il creditore non può bloccare il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto, anche qualora il proprio credito sia superiore all’importo di un 1/5.
Casi specifici del pignoramento del TFR
Ci sono alcune differenze in funzione della natura stessa del debito e, di conseguenza, anche del credito.
Quando si tratta di crediti di natura alimentare come, per esempio, gli assegni di mantenimento, il giudice stabilisce la quota massima di TFR pignorabile, nel limite del 50% di quanto spetta al lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, i debiti con l’Agenzia delle entrate, il TFR può essere pignorato fino a 1/5, ma per le somme superiori a 5000 euro. Qualora il suo valore sia compreso tra i 2500 euro e i 5000 euro, il limite scende a 1/7 del totale e, per importi fino a 2500 euro, si riduce a 1/10.
Conclusioni
Il cittadino con debiti può rischiare il pignoramento del TFR. Il pignoramento del trattamento di fine rapporto non può avvenire per intero, ma rispettando determinati limiti dettati dalla legge.
Le somme relative al TFR possono essere pignorate quando già maturate. Non è possibile pignorare somme in divenire. Il TFR può essere pignorato alla fonte o una volta accreditato sul conto corrente. Nel primo caso, il limite non può essere superi