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Pignoramento quote società a responsabilità limitata

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Come il creditore particolare del socio di SRL può arrivare al pignoramento della quota e degli utili societari. La procedura e come difendersi.

Il creditore particolare può pignorare la quota di SRL del suo creditore?

Il creditore particolare può soddisfare il credito vantato nei confronti del socio mediante il pignoramento della quota. La quota sociale è la misura della partecipazione nella società, ossia il valore del conferimento apportato da ciascun socio al momento di costituzione della nuova società. La quota sociale, di ciascun socio può essere oggetto di pignoramento, durante un procedimento esecutivo nei confronti del socio stesso. Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata.

Il creditore personale del socio può, infatti, procedere al pignoramento quote SRL ed arrivare ad espropriare sia la quota di partecipazione del socio, gli utili maturati ed anche gli eventuali crediti (personali del socio). Si tratta, se vogliamo, del peggiore svantaggio della SRL, ovvero non vi è tutela nei confronti di eventuali azioni esecutive portate avanti dal creditore particolare del socio.

La disciplina del pignoramento di quote di SRL

Il pignoramento quote societarie è disciplinato dall’art. 2471 c.c.

“La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.

La SRL gode del vantaggio della responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, dall’altro lato, tuttavia, se il socio ha contratto debiti personali, può incorrere nel pignoramento della sua quota. Le quote di una SRL nonostante siano beni immateriali, possono essere equiparate a beni mobili materiali, pertanto, la quota può essere oggetto, quindi, di:

  • Pegno;
  • Usufrutto;
  • Sequestro ed espropriazione.

Il creditore particolare del socio può pignorare direttamente la partecipazione del socio debitore mediante notifica al socio stesso e alla società l’atto (a mezzo di ufficiale giudiziario), senza dover invece seguire le forme del cosiddetto pignoramento presso terzi, in cui è prevista la presenza di un soggetto terzo per individuare precisamente l’oggetto del pignoramento. Al creditore particolare, non resta che rivolgersi al Tribunale competente, dove ha sede la società, per ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione.

Cessione o vendita all’asta delle quote

Qualora il giudice si esprima in modo favorevole circa il pignoramento, le parti possono accordarsi per il trasferimento, altrimenti, le quote saranno messe all’asta. La vendita all’asta è priva di effetto qualora la società presenti, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, un acquirente che offra lo stesso prezzo. In tal modo, si cerca di preservare la compagine societaria di partenza, considerato anche l’importanza dell’assetto societario nella gestione di una società.

Il pignoramento delle quote di partecipazione non riguarda solo i creditori privati, ma anche tutte le agenzie di riscossione. Infatti nel caso in cui  il soggetto (socio di SRL) abbia delle posizioni aperte con il Fisco e i debiti iscritti a ruolo da oltre un anno, l’agente di riscossione invierà un ulteriore sollecito di intimazione. Se anche quest’ultimo avviso venisse ignorato, l’Agente di Riscossione può disporre di un’azione esecutiva per ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione.

Il creditore personale del socio non può aggredire direttamente il patrimonio della società. Allo stesso modo non può compensare un suo credito verso il socio con un debito che egli dovesse avere nei confronti della società.

Qual è il procedimento per il pignoramento quote di una Società a responsabilità limitata?

La normativa vigente considera il pignoramento delle quote di partecipazione una procedura diretta ed il rispetto di alcune particolarità, come la notifica per mezzo di un ufficiale giudiziario, dell’atto di pignoramento, sia al debitore che alla società. Successivamente, occorre iscrivere la notifica, per via telematica presso il Registro delle Imprese, l’operazione è obbligatoria ed è necessaria per rendere pubblico a terzi l’atto di pignoramento.

L’onere dell’iscrizione spetta, in via concorrente sul creditore e sull’ufficiale giudiziario.

L’atto di pignoramento deve contenere una serie di informazioni che riguardano:

  • Le parti;
  • Un’ingiunzione che manifesti l’impossibilità di disporre della quota di partecipazione (ad esempio per poterla vendere o cedere ad altri soci);
  • Riferimenti al precedente titolo esecutivo e precetto;
  • Indicazione specifica della quota di partecipazione;
  • Valore nominale della quota soggetta ad espropriazione;
  • Denominazione della SRL;
  • Sede legale della società soggetta a pignoramento delle quote.

La ratio del pignoramento consente al socio a chiudere la posizione debitoria con il creditore.

Il giudice decreta con ordinanza la vendita e possono verificarsi alcune possibilità:

  • Accordo tra le parti in cui il debitore paga il suo credito anche ratealmente e la quota resta nelle sue mani;
  • Il creditore acquista la quota diventa il nuovo proprietario della stessa;
  • Non viene raggiunta un intesa tra creditore, società e debitore e la quota non è liberamente trasferibile. Si procede così con la vendita all’incanto della quota. La vendita resta priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La società beneficia di una sorta di diritto di prelazione per evitare l’ingresso di terze persone.

Quindi, qualora le parti riuscissero ad accordarsi in fase di giudizio tutto si risolverebbe velocemente e le quote resterebbero nelle mani del socio debitore, qualora il debito venisse pagato totalmente, o in parte, oppure nel caso in cui non sia possibile trovare alcun tipo di intesa tra creditore e debitore, le quote dovranno essere vendute attraverso un’asta con incanto. L’aggiudicatario dell’asta, con la miglior offerta, diviene il nuovo socio della società.

Gli utili

Nel pignoramento della quota di socio di una SRL rientrano anche gli utili. Infatti, l’art. 2478 c.c., stabilisce che, i soci, devono decidere anche in merito alla distribuzione degli utili.

Gli utili saranno soggetti a pignoramento, il loro accertamento avviene in fase di distribuzione e saranno versati ai creditori solo in sede esecutiva.

SRL unipersonale

Nel caso di SRL unipersonale, il socio è uno soltanto, i creditori possono chiedere il pignoramento della quota sociale, con la conseguenza che, l’acquirente della quota diventa il socio titolare in quanto assegnatario dell’unica quota esistente.

Società di persone

L’espropriazione delle quote di una società di persone non è consentita per la natura della quota, dotata di personalità della partecipazione, occorre il consenso di tutti i soci per la trasferibilità della quota. Tuttavia, se nell’costitutivo è prevista la libera trasferibilità delle quote, allora le stesse potranno essere pignorate.

Come difendersi dal creditore particolare del socio?

Se ti sei intestato le quote di una SRL e nel frattempo hai maturato debiti personali, devi pensare a tutelare la tua posizione prima che il creditore possa andare ad intaccare il patrimonio della società. Ricorda che una vera e propria tutela si ha soltanto se eventuali azioni vengono prese in tempo, ovvero prima di azioni esecutive individuali.

Una volta che il creditore particolare del socio avrà fatto un pignoramento quote SRL non sarà più possibile fare praticamente niente e, probabilmente, la strada migliore sarà quella di cercare un accordo con il creditore. Sicuramente questa strada è quella più facilmente percorribile se hai cartelle iscritte a ruolo con l’Agenzia delle Entrate riscossione. Mentre, invece, se si tratta di un creditore “privato“, la mediazione può rivelarsi sicuramente più complicata. In questi casi, si cerca, quando è possibile, di arrivare, prima del pignoramento, a detenere una quota minore di partecipazione nella SRL, proprio per ridurre il rischio.

E’ possibile anche fare opposizione all’atto di pignoramento entro 20 giorni dalla notifica tramite citazione al giudice competente che, se la ritiene fondata, può sospendere l’esecuzione. Nel caso in cui siano trascorsi novanta giorni dalla notifica di pignoramento al debitore e il creditore non ha ancora provveduto a depositare istanza di vendita della quota, il pignoramento viene dichiarato inefficace e il Tribunale ordina la cancellazione della trascrizione di pignoramento nel registro delle imprese.

In ogni caso è importantissimo farsi assistere in una procedura come questa da un legale e dal tuto commercialista di fiducia, in modo che possano individuare assieme a te la migliore strategia per tutelare la tua posizione personale (sempre all’interno di quanto previsto dalla legge). Se desideri approfondire con noi ed analizzare la tua situazione personale, segui il link sottostante per metterti in contatto con noi per una consulenza personalizzata.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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