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Permessi e congedi per i lavoratori

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroPermessi e congedi per i lavoratori

I permessi sono brevi periodi di assenza autorizzata dal lavoro, spesso retribuiti, concessi per vari motivi personali o familiari. I congedi sono periodi di assenza prolungata, spesso per motivi significativi (maternità, patrimoniale, etc).

Il nostro ordinamento prevede dei diritti in capo al lavoratore, il quale può usufruire di particolari permessi o congedi e assentarsi quindi dal posto di lavoro, mantenendo per la maggior parte dei casi la corresponsione anche della normale retribuzione. 

Oltre alla retribuzione, qualora previsto, e il mantenimento del posto di lavoro, al lavoratore viene garantito anche il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio. I permessi che vengono riconosciuti al lavoratore, sostanzialmente si configurano in diritti tutelati dal nostro ordinamento, sia sotto l’aspetto solidale che di uguaglianza nei rapporti.

Il lavoratore subordinato può usufruire di permessi e congedi assentandosi dal posto di lavoro, in ottemperanza di eventuali eventi futuri. In taluni casi, è possibile richiedere al proprio datore di lavoro l’utilizzo di un permesso o congedo. Questo, senza rischiare di perdere il proprio posto di lavoro, questo in funzione di tali diritti maturati in capo al lavoratore subordinato.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i permessi e i congedi usufruibili dal lavoratore.

Cosa sono i permessi lavorativi?

I permessi sono brevi periodi di assenza autorizzata dal lavoro, spesso retribuiti, concessi per vari motivi personali o familiari. Alcuni esempi includono:

  • Permessi per motivi di salute, come visite mediche;
  • Permessi elettorali per partecipare a votazioni;
  • Permessi per lutto in caso di morte di un familiare;
  • Permessi per motivi familiari legati alla cura di figli o altri familiari;
  • Permessi sindacali per permettere ai rappresentanti dei lavoratori di partecipare a iniziative sindacali.

Cosa sono i congedi lavorativi?

I congedi sono periodi di assenza prolungata, spesso per motivi significativi. Alcuni esempi includono:

  • Congedo di maternità/paternità: concesso ai genitori per la nascita o l’adozione di un bambino;
  • Congedo parentale: un’estensione del congedo di maternità/paternità che può essere usufruito entro i primi anni di vita o dopo l’adozione di un bambino;
  • Congedo matrimoniale: concesso per il matrimonio del lavoratore;
  • Congedo per malattia grave o assistenza a un familiare gravemente malato;
  • Congedo sabbatico, che può essere concesso per motivi di studio o di ricerca personale, se previsto dal contratto di lavoro.

Permessi e congedi retribuiti e non retribuiti

È opportuno fare una distinzione tra permessi e congedi retribuiti e permessi e congedi non retribuiti. La differenza sostanziale, come si evince dalla definizione stessa, è che alcuni di questi permessi e congedi oltre a mantenere intatto il posto di lavoro, non prevedono particolari cambiamenti a livello di busta paga. Questo perché il permesso verrà considerato come normale orario di lavoro, per cui la paga rimane intatta. 

Viceversa, un permesso non retribuito, prevede l’assenza dal posto di lavoro, con conseguente mantenimento del posto di lavoro, senza la corresponsione dello stipendio per la parte di assenza prevista. 

I permessi e congedi retribuiti:

  • I congedi matrimoniali;
  • Permessi per lutto o grave infermità
  • Permessi e congedi per gravi motivi familiari 
  • La Legge 104
  • I permessi ed i congedi parentali 
  • I congedi di maternità
  • I permessi ROL
  • Permesso elettorale

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si mantiene il posto di lavoro, spetta il trattamento retributivo e c’è copertura contributiva. Oltre alla retribuzione, qualora previsto, e il mantenimento del posto di lavoro, al lavoratore viene garantito anche il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio

Per conoscere le modalità di fruizione dei permessi occorre fare riferimento a due diverse fonti di diritto del lavoro: le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro. I permessi retribuiti regolati dalle normative di legge sono validi per tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, e nessun Ccnl può eliminarle. Tuttavia i singoli contratti collettivi possono disciplinare la materia in modi differenti prevedendo dei trattamenti di maggior favore (e mai a sfavore).

Congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale viene richiesto dal lavoratore prossimo al matrimonio. Questi ha la possibilità di chiedere all’azienda un periodo di tempo per il quale si prevede l’astensione dal posto di lavoro, solitamente periodo che coincide con il viaggio di nozze. 

Il periodo previsto è di 15 giorni di assenza retribuita, inoltre il periodo di congedo non è computato né con le ferie né con il periodo di preavviso. Tale congedo è retribuito al 100%. Non è obbligatorio che inizi esattamente il giorno delle nozze, dipendente e datore di lavoro possono concordare una data vicina, con una flessibilità che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni.

Se il permesso non viene concesso, per problemi aziendali, nella data successiva al matrimonio, può comunque essere concesso entro 30 giorni dalla data di matrimonio.

Permessi per lutto o grave infermità

Questi permessi vengono richiesti e concessi a chi perde il coniuge o il convivente, un parte entro il secondo grado, oppure quando una di queste persone versa in gravi condizioni di salute, in tal caso il lavoratore avrà diritto a 3 giorni di permessi retribuiti

Permessi per gravi motivi familiari

Solitamente questi permessi vengono concessi a chi versa in condizioni disagiate a seguito di gravi motivi, ad esempio familiare con una patologia medica grave il quale necessita di continue visite, in questi casi è opportuno che il lavoratore presenti al datore di lavoro i documenti attestanti la gravità della situazione familiare, e solo in questo caso possono essere concessi un massimo di due anni, di permessi retribuiti.

Il periodo può essere frazionato nel corso della durata del rapporto di lavoro, usufruibili in base alle esigenze familiari. 

Legge 104

I permessi vengono rilasciati a lavoratori disabili o ai familiari che si occupano dell’assistenza di questi soggetti. Si prevede l’utilizzo di 2 ore di permesso retribuito al giorno oppure di 3 giorni mensili, anche continuativi, per i soggetti disabili. 

Sono 3 i giorni di permesso retribuito previsti per il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado. 

Non è prevista una particolare forma di richiesta che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro, tuttavia è necessario che il dipendente dia una comunicazione tempestiva al datore di lavoro, comunicando che abbia interesse a beneficiare di tali permessi, in modo da consentire al datore di lavoro di organizzare l’azienda a fronte della sua mancanza.

Permessi studio

Gli studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa del giorno d’esame.

I permessi ed i congedi parentali  

È possibile per i genitori usufruire nei primi 12  anni di vita del bambino, fino a 10 mesi di permessi. L’indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è pagata, previa domanda, direttamente dall’INPS, l’importo erogato non cambia a seconda dell’età anagrafica del figlio.

La Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/23) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sempre sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile):

  • All’80% per due mesi nel 2024 e 
  • All’80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

I congedi di maternità 

Il congedo di maternità, Lgs 151/01, prevede la possibilità per la madre di usufruire di 5 mesi di congedo, nel periodo di gravidanza e post gravidanza, di usufruire di un’astensione obbligatoria, la quale è fruibile in periodi diversi, ad esempio due mesi prima del parto o tre mesi dopo, oppure in maniera diversa, a seconda anche della decisione intercorsa con il proprio medico curante. 

I permessi ROL 

I ROL sono permessi che vengono concessi su volontà del datore di lavoro, a farne richiesta sarà il lavoratore sulla base dei permessi maturati nel corso del suo periodo di lavoro.

Ogni mese il lavoratore matura un montante ore chiamato appunto Riduzione orario di lavoro, si tratta di permessi disciplinati dal contratto collettivo applicato. 

Il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 104 ore annue nel caso di aziende che occupano più di 15 dipendenti, il lavoratore matura in busta paga circa 8,66 ore al mese di permessi.

Nel caso in cui il lavoratore entro il 31/12 dell’anno in corso non ha goduto dei ROL residui, si possono liquidare nel primo cedolino paga, l’importo spettante al lavoratore dei ROL equivale all’importo delle normali ore di lavoro, prestate all’interno dell’azienda. Quindi verranno conteggiate le ore residue e successivamente pagate come normale orario di lavoro.

Permesso elettorale

Tutti quei lavoratori che accettano funzioni presso uffici territoriali, come ad esempio, lo scrutatore ai seggi, possono assentarsi per l’intera durata delle consultazioni elettorali. Inoltre il lavoratore oltre a percepire la normale retribuzione, nel caso di giorno festivo, ricevono compensi aggiuntivi. 

Ricordiamo che sono oggetti di sanzione, coloro che fanno richiesta di un permesso elettorale e non presenziano alla consultazione elettorale, si tratta di un impegno che necessita della documentazione attestante la gravità della mancata presentazione, per evitare di incorrere in sanzioni.

Ex festività

Ci sono anche i permessi retribuiti per ex festività o festività soppresse. E’ giorno di permesso che spetta quando una delle ex festività non più riconosciute dal nostro ordinamento cadono in un giorno lavorativo:

  • San Giuseppe (19 marzo);
  • Ascensione (39° giorno dopo la Pasqua);
  • Corpus Domini (60° giorno dopo la Pasqua);
  • Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre);
  • S.S. Pietro e Paolo del 29 giugno (ad eccezione dei lavoratori impiegati a Roma, dove questa è ancora riconosciuta come festività).

Se una di queste giornate coincide con un giorno lavorativo il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di cui usufruire in caso di necessità. Se la festività soppressa dovesse cadere di domenica al lavoratore non spetterà nulla. Anche le ex festività se non godute entro la scadenza devono essere retribuite al dipendente.

Permessi e congedi non retribuiti

La richiesta da parte del lavoratore, solitamente avviene a seguito di assenza sul posto di lavoro per una durata molto breve, come ad esempio quando il lavoratore frequenta un corso di formazione, in tal caso la richiesta è circoscritta in un lasso di tempo pari alla durata della formazione stessa. 

Possono essere concessi 8 giorni di assenza non retribuita per permettere al lavoratore, di partecipare a convegni o corsi di formazione. Vengono concessi a chi gode di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni

Sono concessi in funzione di attività sindacali. Pertanto i permessi non retribuiti fanno riferimento a situazioni particolari per i quali è prevista l’astensione dal posto di lavoro, senza perdere il posto stesso, ma senza beneficiare del normale stipendio in caso di assenza dal lavoro.  Qualora il periodo di tempo sia più lungo rispetto ad un normale permesso, si parla di aspettativa non retribuita.

La durata massima prevista è di 2 anni, nei quali il lavoratore può chiedere all’azienda di non presenziare sul posto di lavoro, per giustificate motivazioni, senza percepire retribuzione alcuna. 

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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