I permessi aziendali per il diritto allo studio, vengono concessi a tutti quei lavoratori studenti che sono obbligati, ad assentarsi dal normale orario di lavoro per poter seguire i corsi di formazione. Per corso di formazione intendiamo anche la scuola dell’obbligo, o i corsi universitari, corsi di formazione, tutto ciò che riguarda la formazione del lavoratore.

L’azienda deve consentire ai propri dipendenti di dedicarsi allo studio, anche durante l’orario di lavoro. 

Proprio per questo motivo nascono i permessi aziendali per il diritto allo studio: è proprio l’incompatibilità dell’orario delle lezioni con il normale orario di lavoro che li rende un diritto a cui un lavoratore può far richiesta. Questi permessi sono volti a garantire ai lavoratori la possibilità di accedere all’istruzione e alla formazione continua, in modo da migliorare le proprie competenze e aumentare le proprie opportunità di carriera.

In Italia, i permessi aziendali per il diritto allo studio sono disciplinati dall’art.10 dello statuto dei lavoratori (Legge n.300/1977) e poi dalla Legge 08/03/2000, n. 53 che stabilisce le regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I permessi aziendali per il diritto allo studio possono essere concessi per diversi motivi, ad esempio per partecipare a corsi di laurea, master, dottorati di ricerca, corsi di formazione professionale, corsi di lingua straniera, ecc.

Tuttavia, per poter accedere a questi permessi, è necessario che i lavoratori ne facciano richiesta alla propria azienda, motivando le proprie esigenze di studio e specificando la durata e le modalità di svolgimento del corso.

Come si possono richiedere i permessi?

I permessi vengono richiesti con apposita domanda da parte del lavoratore studente, direttamente al datore di lavoro:

  • grava sul lavoratore l’onere di presentare una richiesta scritta;
  • ha l’obbligo di fornire la certificazione che attesta la frequenza al corso.

La richiesta da presentare è requisito essenziale per poter beneficiare dei permessi, qualora il lavoratore si assentasse dal posto di lavoro, senza alcuna comunicazione diretta all’azienda, sarà impossibilitato nell’esercitare il diritto ai permessi per motivi di studio. 

Durata dei permessi

La durata dei permessi varia in base al tipo di corso che il lavoratore studente frequenta. In genere, i permessi per la formazione professionale non possono superare le 150 ore annue, mentre i permessi per la frequenza di corsi universitari o di dottorato possono durare anche diversi mesi.

Va comunque precisato che i permessi aziendali per il diritto allo studio sono subordinati alle esigenze organizzative dell’azienda e possono essere negati in caso di particolari necessità produttive. 

Tuttavia, l’azienda è tenuta a fornire una motivazione valida per il rifiuto del permesso e a garantire al lavoratore il diritto di appello.

Come abbiamo precisato prima, le ore generali garantite dalla contrattazione collettiva sono di 150 ore lavorative usufruibili in tre anni.

Le ore di permessi previsti dalla contrattazione collettiva, sono estendibili fino a 250 ore se trattasi della scuola dell’obbligo.

Quali sono i requisiti per poter accedere ai permessi? 

Innanzitutto la regola cardine che vige alla base dell’utilizzo dei permessi per il diritto allo studio è che il corso dello studente, deve coincidere con il normale orario di lavoro.

Non si possono richiedere dei permessi nel caso in cui ad esempio, si tratti di un corso serale. 

Sarebbe illogico e pregiudizievole nei confronti dell’azienda stessa che si priva di una forza lavoro per erogare dei permessi nel normale orario di lavoro, ad un lavoratore che si presuppone non abbia nessun corso da seguire nel medesimo orario. 

Altro aspetto importante: 

I permessi non possono essere richiesti per la preparazione di un esame, come specificato prima sono utilizzabili esclusivamente per frequentare dei corsi che si tengono nello stesso orario di lavoro. 

L’azienda oltre che concedere queste ore di permessi ai lavoratori, può prevedere dei turni di lavoro più consoni per i suoi lavoratori studenti, che possano agevolare in tal senso la loro frequenza ai corsi.

Certamente concedere delle ore di lavoro ai propri dipendenti potrebbe essere dispendioso per il datore di lavoro, non tanto per la retribuzione, che equivale alla medesima concessa durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, ma un dispendio di forza lavoro che potrebbe rallentare in alcuni casi il processo produttivo dell’azienda stessa. 

Da un lato però è opportuno ricordare che permettere a questi studenti di terminare un percorso di studi è importante e si riflette anche sull’azienda per la quale lavorano. 

Avere del personale qualificato è un surplus al quale il datore di lavoro non dovrebbe rinunciare.

Trattamento di favor rei

Ricordiamo che nonostante la disciplina generale dei permessi di studio, ogni lavoratore dovrà fare riferimento al proprio contratto nazionale del lavoro applicato, il quale può prevedere anche dei trattamenti di favore per il lavoratore stesso. 

In linea generale le ore indicate coincidono con quelle generiche previste pari alle 150 ore, ma è sempre opportuno controllare il proprio contratto per poter verificare con certezza il totale delle ore di cui si ha diritto. 

Chi può usufruire di questi permessi?

Tutti i lavoratori studenti che vogliono terminare un percorso formativo o che ne vogliono iniziare uno nuovo, per poter apportare una conoscenza maggiore in azienda. 

Sono considerati tali tutti coloro che frequentano i corsi con regolarità, coloro che ad esempio durante la loro carriera universitaria, sono considerati fuori corso.

Caratteristica essenziale è quella di essere studente, per cui iscritto ad un determinato percorso di studi, avere il possesso della certificazione che possa dimostrarlo. 

La certificazione come abbiamo detto in precedenza è obbligatoria per poter richiedere i permessi al proprio datore di lavoro.

Vediamo adesso i permessi per il diritto allo studio sotto l’aspetto retributivo.

Innanzitutto i permessi sono a totale carico del datore di lavoro, che li concede e vengono retribuiti in busta paga come delle normali ore di lavoro prestate all’interno dell’azienda. 

Il permesso è assoggettato alla contribuzione previdenziale e alla tassazione IRPEF.

Vediamo un esempio semplice esplicativo della casistica:

Lavoratore X che svolge 23 giornate effettive di lavoro al mese, con una retribuzione lorda pari a 8,50 euro. 

Nel mese di Marzo ha richiesto delle ore di permesso, concesse dal datore di lavoro, pari a 4 ore.

Dalle 176 ora totali verranno detratte le 4 ore di permesso per cui il montante ore lavorate sarà pari a 172 ore. 

In busta paga il trattamento delle ore lavorate e delle ore godute come permessi verranno assoggettate alla contribuzione e alla tassazione nel medesimo modo, ci sarà una voce che indicherà queste 4 ore godute come permessi.

Per cui avremo:

172 * 8.5= 1.462,00 euro

4 * 8.5= 34,00 euro

Il totale della base imponibile ai fini INPS sarà pari a 1.496,00 euro.

I permessi per il diritto allo studio non sono da ostacolo alla maturazione di: permessi, ferie, trattamento di fine rapporto ed eventuali mensilità aggiuntive.

In conclusione, i permessi aziendali per il diritto allo studio sono uno strumento importante per garantire ai lavoratori la possibilità di accedere all’istruzione e alla formazione continua. 

Tuttavia, è importante che le aziende rispettino le norme e le regole in materia, garantendo al contempo il corretto svolgimento delle attività produttive.

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