Il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche, titolari di Partita IVA, è stato spostato dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. È necessario però che i ricavi o i compensi non superino i 170.000 euro. Inoltre, è ora consentito distribuire lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. I chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Il decreto-legge del 18 ottobre 2023, numero 145, comunemente noto come “decreto Anticipi”, ha introdotto misure urgenti di carattere economico e fiscale a beneficio degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per soddisfare esigenze indifferibili. Un punto chiave di questa normativa è rappresentato dall’articolo 4, che offre un’importante novità solo per il periodo d’imposta 2023: l’opportunità di posticipare il versamento della seconda rata di acconto, spostando la scadenza dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023 fornisce approfondimenti cruciali sull’ambito applicativo di questa proroga. È importante notare che possono beneficiare di questo rinvio solo le persone fisiche titolari di Partita IVA con ricavi o compensi che non superano i 170.000 euro. Tale differimento non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali, per i quali il termine ordinario del 30 novembre 2023 rimane invariato.
In alternativa, per coloro che rientrano nei criteri stabiliti, è ora possibile distribuire l’importo della seconda rata di acconto in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza fissata per il giorno 16 di ogni mese. È essenziale notare che sugli importi delle rate successive alla prima sarà applicato un tasso di interesse del 4% annuo. Queste disposizioni mirano a offrire maggiore flessibilità e sostegno finanziario durante il periodo d’imposta in questione.
Secondo acconto posticipato al 2024: come funziona il rinvio
Il secondo acconto per le partite iva è stato posticipato al 2024 e rappresenta una misura valida esclusivamente per l’anno d’imposta 2023. Questo differimento offre due modalità di accesso.
In primo luogo, la scadenza per il pagamento della seconda rata di acconto, prevista originariamente per il 30 novembre 2023, è stata prorogata al 16 gennaio 2024. Tuttavia, è cruciale notare che questa estensione si applica unicamente alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), mentre per i contributi previdenziali e assistenziali permane la data ordinaria del 30 novembre 2023.
In secondo luogo, per coloro che soddisfano i requisiti, è ora consentito suddividere l’importo della seconda rata di acconto in cinque rate mensili di pari entità, a partire da gennaio 2024, con scadenza fissata per il giorno 16 di ogni mese. Tuttavia, è importante notare che sulle rate successive alla prima sarà applicato un tasso di interesse del 4%, come previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Queste novità sono state pensate per fornire ai contribuenti una maggiore flessibilità finanziaria nell’ambito dell’anno fiscale in corso, offrendo possibilità di pagamento differito e rateizzato, al fine di agevolare le esigenze finanziarie degli operatori economici.
Partite Iva: chi sono i beneficiari?
Come specificato nella circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 9 novembre 2023, il posticipo del secondo acconto al 16 gennaio 2024 è destinata alle persone fisiche che soddisfano simultaneamente i seguenti requisiti:
- Essere titolari di Partita IVA;
- Aver dichiarato, nel modello Redditi PF 2023, ricavi o compensi per il periodo d’imposta 2022 non superiori a 170.000 euro.
Questo slittamento si estende in generale alle persone fisiche operanti come imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Rientrano anche i contribuenti obbligati a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, come indicato nel modello Redditi PF 2023.
Al contempo, l’Agenzia dell’Entrate specifica che sono esclusi da questa disposizione i seguenti soggetti:
- Persone fisiche prive di Partita IVA: a titolo di esempio, i soci (senza una Partita IVA propria) di società di persone o di capitali, i cui redditi sono imputati loro in base al principio di trasparenza;
- Persone fisiche titolari di Partita IVA che, nel modello Redditi PF 2023, dichiarino ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nell’anno d’imposta 2022;
- Soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e gli enti non commerciali.
Per quanto concerne l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestite in forma societaria, i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa non possono beneficiare del differimento del versamento, a meno che anch’essi siano titolari di una Partita IVA. Questa precisazione è formulata con l’intento di garantire che la proroga sia applicabile esclusivamente a coloro che effettivamente conducono un’attività imprenditoriale o lavorativa autonoma. In tal modo, si mira a mantenere la coerenza con lo spirito della normativa, che mira a fornire agevolazioni finanziarie a coloro che dipendono direttamente dalla gestione e dall’andamento economico di una Partita IVA.
Secondo acconto posticipato al 2024: la verifica dei ricavi
Per determinare l’accesso al posticipo della seconda rata nel 2024, è fondamentale stabilire i parametri per valutare se si supera o meno la soglia di 170.000 euro. Inizialmente, occorre far riferimento ai compensi e ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2022, come indicato dall’articolo 57 del TUIR.
Per comprendere appieno l’ammontare complessivo dei ricavi relativi all’impresa familiare e all’azienda coniugale, è cruciale considerare tutti gli elementi rilevanti. Qualora un contribuente svolga diverse attività caratterizzate da differenti codici ATECO, ai fini dell’accesso al differimento, si sommano gli importi dei ricavi e dei compensi relativi a ciascuna attività.
Nel caso in cui una persona fisica conduca simultaneamente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si tiene conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi ad entrambe le attività.
Per le persone fisiche coinvolte in attività agricole o attività agricole connesse, come ad esempio l’agriturismo o l’allevamento, e che possono accedere al differimento solo se, nel 2022, risultano titolari di reddito d’impresa, è essenziale considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023) anziché i ricavi. Se il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA, si terrà conto dell’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso di ulteriori attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
Nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione Iva, si tiene in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, includendo le fatture e i corrispettivi telematici. Questo approccio è finalizzato ad assicurare una valutazione finanziaria completa e dettagliata nell’applicazione della proroga, al fine di considerare in modo esaustivo i diversi scenari e le tipologie di attività imprenditoriali. Si tratta di un criterio inclusivo che tiene conto di tutte le entrate derivanti dall’attività economica svolta nel periodo di riferimento, contribuendo così a garantire una valutazione equa e accurata della situazione finanziaria complessiva del contribuente.
Conclusione
Il posticipo del secondo acconto al 2024 riguarda i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro. Di seguito, i chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate, che possono essere riassunti in quattro punti chiave:
- Posticipo del secondo acconto Irpef al 2024: la scadenza per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi è spostata dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi fino a 170mila euro;
- Opzione per il versamento in cinque rate mensili: è consentito versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono applicati interessi al tasso del 4% annuo;
- Ambito di applicazione: possono beneficiare della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro nel periodo d’imposta 2022;
- Verifica del limite di 170mila euro: la valutazione del rispetto del limite di 170mila euro si basa sui compensi e ricavi dichiarati per il 2022. In caso di attività multiple o svolgimento simultaneo di lavoro autonomo e impresa, è necessario sommare i ricavi e compensi.
Il posticipo della seconda rata al 2024 è stato concepito con l’obiettivo di ampliare la flessibilità finanziaria per i contribuenti durante il corrente anno fiscale. Queste misure mirano a offrire opzioni di pagamento differito e rateizzato, al fine di preservare la stabilità economica degli operatori economici e promuovere una gestione finanziaria più efficace nel contesto delle dinamiche fiscali in atto