Al socio di SRL possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili societari attraverso la presenza di una apposita clausola statutaria. La possibilità di prevedere tale clausola è lasciata all’autonomia dei soci, in quanto può essere prevista sia al momento della costituzione della società sia in un momento successivo, tuttavia, è richiesta la delibera all’unanimità da parte dei soci stessi.
In linea generale, le quote ricevute dal socio hanno un valore espresso in euro che corrisponde a una frazione del capitale sociale (il valore nominale), solitamente espresso in percentuale. Questa, di fatto, misura i diritti che spettano al socio e quindi ad esempio: qual è il peso del socio nelle decisioni assembleari (diritto di voto), quanto il socio deve ricevere ogni anno a fronte dell’attività sociale (diritto agli utili), quando il socio può liberarsi dalla partecipazione in società (diritto di recesso) e quale importo deve ricevere in cambio (diritto alla liquidazione).
Se questa è la regola generale, lo statuto e l’atto costitutivo possono invece disciplinare altri modi per l’attribuzione dei diritti. In particolare, in questo contributo vediamo la possibilità di attribuire particolari diritti agli utili.
Il principio di proporzionalità tra conferimento e valore delle quote
Nelle società di capitali (SRL e SPA) vige una regola generale secondo la quale l’attribuzione dei diritti ai soci è regolata attraverso il principio di proporzionalità tra il valore delle quote o azioni sottoscritte ed il valore dei conferimenti eseguiti. A stabilire questa regola è lo stesso codice civile, come riportato di seguito:
SRL | SPA |
---|---|
art. 2468 co. 2 c.c. | art. 2346 c.c. |
“Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento” | “A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni” |
Queste disposizioni, tuttavia, non sono vincolanti in quanto entrambe prevedono che l’accordo dei soci possa prevedere una diversa pattuizione nell’atto costitutivo oppure attraverso una sua modifica successiva.
Deroga al principio e attribuzione di diritti particolari sugli utili per alcuni soci
Nelle società a responsabilità limitata italiane, la distribuzione dei dividendi è generalmente proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun socio. Tuttavia, è possibile stabilire nel contratto sociale una distribuzione dei dividendi non proporzionale alle quote di partecipazione. Questo significa che i soci possono ricevere dividendi in misura diversa rispetto alla loro quota di partecipazione nella società.
Questa flessibilità può essere utile in diverse situazioni. Ad esempio, se un socio ha contribuito in modo significativo al successo della società oltre il suo investimento iniziale, i soci potrebbero decidere di riconoscere questo contributo attraverso una distribuzione di dividendi non proporzionale.
Come indicato l’assegnazione di quote può essere effettuata con importo diverso (maggiore o minore) rispetto ai conferimenti effettuati (art. 2468,co. 3 c.c.). Tale diversa assegnazione, con attribuzione di diritti particolari ad alcuni soci, può avvenire sia nel momento della costituzione della società, si un un momento successivo, ad esempio al momento in cui viene deliberato un aumento di capitale sociale. Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione un particolare vincolo a tali disposizioni, ovvero il divieto di patto leonino.
Si tratta del patto ove alcuni soci, di fatto, escludono altri dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Tale divieto si configura nel momento in cui vi sia una concreta esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite in modo assoluto e costante. Tanto per fare un esempio, è possibile prevedere una priorità nella percezione degli utili per uno o più soci, garantendo il conseguimento di una misura minima dell’utile, mantenendo la proporzionalità nella ripartizione del residuo tra gli altri soci. Allo stesso modo è possibile prevedere che venga attribuito un particolare diritto agli utili legato all’andamento di uno specifico settore aziendale.
Quali sono gli utili su cui applicare i diritti particolari?
Il “particolare diritto” agli utili attribuibile al socio di SRL può essere riferito sia ai dividendi (e cioè agli utili dei quali i soci abbiano deciso la distribuzione) sia agli utili che emergano per effetto della mera approvazione del bilancio, e quindi a prescindere dalla decisione dell’assemblea dei soci di far luogo alla distribuzione degli utili sotto forma di dividendo.
Aspetti fiscali sulle quote di partecipazioni agli utili diverse dai conferimenti
L’art. 5 del TUIR prevede che i soci abbiano la possibilità di prevedere che le quote di partecipazione agli utili possano essere anche non proporzionali rispetto alle quote spettanti per i conferimenti effettuati. Nel caso, esse devono risultare, secondo quanto previsto dall’art.5 del TUIR dall’atto costitutivo, da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata successivi rispetto all’atto costitutivo. In questo caso l’atto deve avere data anteriore rispetto all’inizio del periodo d’imposta.
Quali diritti possono essere attribuiti in misura non proporzionale?
I diritti particolari possono essere attribuiti solo al socio, ed in relazione alla distribuzione degli utili è consentito prevedere:
- Il diritto ad una percentuale di utili in misura diversa da quella che spetterebbe proporzionalmente alla quota;
- Il diritto agli utili in misura fissa, purché conseguiti e nei limiti del divieto del patto leonino;
- Il diritto alla mera priorità nella percezione degli utili;
- Il diritto alla distribuzione degli utili relativi all’andamento di uno specifico settore dell’attività della società.
Che cosa succede in caso di trasferimento della quota a cui spettano diritti particolari sugli utili?
Nel caso in cui il socio a cui spettano diritti particolari sugli utili vada a trasferire a terzi la sua partecipazione, nel caso in cui nulla sia previsto nello statuto, i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono in relazione al collegamento diretto tra questi ed il socio a cui erano stati attribuiti. Qualora vi sia, invece, il solo trasferimento parziale della quota è necessario che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano la destinazione dei diritti particolari in caso di cessione parziale della partecipazione. Nel caso in cui non sia stato previsto qualcosa di particolare, i diritti rimangono attribuiti per intero al socio che ha ceduto parte della sua quota.
Altra ipotesi che potrebbe verificarsi nella pratica riguarda il caso in cui la partecipazione societaria sia gravata (totalmente o parzialmente) da usufrutto o pegno. In questo caso i diritti particolari rimangono in capo al socio, in quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio sono soggetti terzi, e dunque non soci.
Deve essere evidenziato che in caso di cessione, parziale o totale, della quota che comporto l’estinzione di diritti particolari si rende necessaria la modifica dell’atto costitutivo attraverso apposita delibera dell’assemblea dei soci.
Clausola statutaria: quando è come si inserisce?
L’attribuzione non proporzionale di diritti agli utili è possibile sia in fase di costituzione della società, sia in una fase successiva (solitamente al momento della delibera di un aumento di capitale sociale). Nel caso è compito del notaio andare a prevedere (o modificare) l’atto costitutivo e lo statuto per andare a regolare i diritti dei soci, seguendo la loro volontà.
Sotto il profilo pratico, in questo caso il notaio deve ricevere un verbale dell’assemblea che prevede una specifica delibera in relazione ad una procedura di aumento del capitale sociale. L’aspetto più importante da evidenziare è che il diritto particolare spetta al singolo socio e può essere creato, modificato o rimosso con il consenso di tutti i soci. Di fatto, quindi, senza l’unanimità dei soci, non è possibile attribuire diritti particolari ad alcuni di essi. In questo caso, quindi, si rende necessaria una modifica dello statuto societario mediante apposita assemblea che viene verbalizzata dal notaio.
Per quale motivo nasce la necessità di prevedere diritti agli utili non proporzionali al conferimento?
Il codice civile, all’art. 2468, co. 3, ammette l’assegnazione di partecipazioni sociali non proporzionali ai conferimenti nelle SRL. Il legislatore ha previsto questa possibilità per rispondere a diverse esigenze. In particolare, possono esserci casi in cui i soci decidano di far entrare nella compagine un soggetto che, magari con il suo nome, è in grado di dare beneficio alla società in termini di notorietà, marketing, penetrazione nel mercato, etc, pur senza apportare conferimenti rilevanti.
In altri casi, invece, si intende attribuire un privilegio sugli utili a quei soci che in qualità di amministratori si caricano di maggiori responsabilità rispetto agli altri. In altri casi ancora, invece, i soci possono prevedere che solo alcuni soci abbiano diritto ad ottenere un importo maggiore degli utili, per i più disparati motivi. Allo stesso modo le esigenze della società potrebbero portare all’assegnazione di diritti sugli utili ai soci non amministratori, oppure prevedere che vi sia una diversa modalità di attribuzione a seconda dell’attività impiegata dal socio nella società.
Conclusioni
Nelle società a responsabilità limitata, è possibile stabilire una distribuzione dei dividendi non proporzionale alle quote di partecipazione. Questa flessibilità può essere utile per riconoscere i contributi significativi di alcuni soci al di là del loro investimento iniziale.
Tuttavia, la distribuzione non proporzionale dei dividendi deve essere chiaramente definita nel contratto sociale e accettata da tutti i soci. Inoltre, non può essere utilizzata per discriminare ingiustamente alcuni soci. Infine, la distribuzione dei dividendi è soggetta a determinate restrizioni legali e fiscali, quindi è sempre consigliabile consultare un avvocato o un commercialista per ottenere consigli specifici.
Domande frequenti
Sì, è possibile se questa possibilità è chiaramente definita nel contratto sociale e accettata da tutti i soci.
Questa flessibilità può essere utile per riconoscere i contributi significativi di alcuni soci al di là del loro investimento iniziale.
No, la distribuzione non proporzionale dei dividendi non può essere utilizzata per discriminare ingiustamente alcuni soci.
Se un socio non è d’accordo con la previsione di distribuzione non proporzionale dei dividendi, può esercitare i suoi diritti legali, che possono includere l’impugnazione delle decisioni sociali.
Non necessariamente. Può essere modificata successivamente, ma qualsiasi modifica deve essere accettata da tutti i soci e modificata nel contratto sociale.
Se la società non ha realizzato un utile, non può distribuire dividendi.
Se la società ha delle perdite, deve riservare una parte dell’utile per la copertura delle perdite prima di poter distribuire dividendi.
È consigliabile consultare un avvocato o un commercialista per ottenere consigli specifici.