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Pace contributiva: come riscattare fino a 5 anni

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L’istituto della Pace Contributiva torna in primo piano per il biennio 2024/25 con legge di bilancio 2024, che reintroduce la possibilità per i lavoratori di riscattare fino a cinque anni di periodi contributivi. L'INPS, con una nota del 22 luglio 2024, fornisce le indicazioni operative e conferma che le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025. Scopri tutte le informazioni utili.

La Legge di Bilancio 2024 reintroduce l’istituto della pace contributiva per il biennio 2024-2025, come indicato nella Circolare Inps n. 69 del 29 maggio 2024, e offre l’opportunità di riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi non coperti, aggiungendoli così alla propria carriera contributiva.

La pace contributiva si rivolge ai cosiddetti “contributivi puri“, ovvero quei lavoratori che non hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1996, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alla pensione e migliorare l’importo dell’assegno pensionistico.

A differenza della pace contributiva del biennio 2019-2021, che prevedeva una detrazione del 50% della spesa, la nuova misura del 2024 non prevede tale detrazione. Di conseguenza, il contributo versato è deducibile dal reddito complessivo.

Recenti chiarimenti da parte dell’Inps, con una nota del 22 Luglio 2024, riassumono i punti principali e forniscono indicazioni operative, resta confermato che la presentazione delle domande debba avvenire entro il 31 dicembre 2025. Scopriamo insieme chi può accedere, le modalità e come presentare la domanda.

Pace contributiva: i beneficiari

La pace contributiva permette di procedere al riscatto dei periodi in cui non si sono versati contributi. Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, questo istituto si rivolge a tre macro categorie di lavoratori, tra cui:

La facoltà di riscatto prevista dall’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024 è concessa solo se i beneficiari sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, i cosiddetti contributivi puri.

Si tratta di coloro che non hanno percepito alcun tipo di contribuzione, sia essa obbligatoria, figurativa o da riscatto, prima del 1° gennaio 1996, da parte di qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Ciò comprende anche le casse per i liberi professionisti, nonché i contributi acquisiti nei regimi previdenziali dell’Unione Europea o nei regimi dei Paesi convenzionati con l’Italia. In caso venisse rilevata anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, si procederà d’ufficio all’annullamento del riscatto e l’onere versato sarà restituito senza interessi.

I requisiti non si esauriscono qui. Per poter beneficiare del diritto al riscatto, i lavoratori non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Percepire già una della pensione blocca quindi ogni tipo di diritto al riscatto. Anche se la pensione viene calcolata includendo i periodi assicurativi riscattati, essa non potrà avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

I beneficiari devono essere, quindi, lavoratori iscritti a uno dei regimi previdenziali specificati e avere almeno un contributo versato prima della presentazione della domanda. Altrimenti, non sono in possesso dei requisiti per accedere alla pace contributiva prevista per il biennio 2024/2025-

Riscatto fino a 5 anni contributivi: quali sono i periodi ammessi?

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è consentito fino a un massimo di cinque anni, anche se non continuativi. Questo limite non considera i periodi già riscattati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, pertanto chi ha già effettuato riscatti può richiederne ulteriori, sempre entro il limite dei cinque anni.

I periodi riscattabili devono rispettare le due seguenti condizioni, ovvero essere:

  • Compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023;
  • Situati tra due periodi di lavoro e non antecedenti alla prima occupazione.

Il periodo da riscattare deve rientrare tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato nelle forme previdenziali specificate dalla legge e non è necessario che appartenga alla stessa Gestione previdenziale. Inoltre, non sono riscattabili i periodi precedenti alla prima occupazione.

In caso si acquisisca anzianità assicurativa per periodi precedenti al 1° gennaio 1996, ad esempio per servizio militare o maternità fuori dal rapporto di lavoro, il riscatto dei contributi sarà annullato d’ufficio e i contributi restituiti.

Come presentare la domanda

La domanda di riscatto può essere presentata solo durante il biennio 2024–2025, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. Può essere inoltrata dal diretto interessato, dai suoi superstiti, o dai suoi parenti e affini fino al secondo grado. A differenza delle disposizioni precedenti, l’onere versato non è detraibile dal reddito, ma è deducibile dal reddito complessivo.

La domanda per accedere alla pace contributiva deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite:

  • Portale web dell’INPS: accedere alla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e selezionare “Riscatti“;
  • Contact center multicanale: chiamare il numero verde gratuito 803 164 da telefono fisso o il numero 06 164164 da cellulare;
  • Patronati e intermediari;
  • Datore di lavoro: il modulo da presentare de presentare per conto dei dipendenti del settore privato è il modulo AP135.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro può presentare la domanda durante il rapporto lavorativo, previo consenso del lavoratore. Il costo può essere, quindi, sostenuto dal datore attraverso l’uso dei premi di produzione, ed è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Conclusione

La nota INPS del 22 luglio 2024 chiarisce e conferma l’importanza della pace contributiva come strumento per agevolare l’accesso alla pensione e migliorare l’assegno pensionistico. Gli interessati devono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, utilizzando i canali telematici indicati.

Si ricorda che l’onere di riscatto può essere pagato in un’unica soluzione o rateizzato fino a un massimo di 120 rate mensili, con ciascuna rata non inferiore a 30 euro e senza interessi. Tuttavia, la rateizzazione non è disponibile se i contributi da riscatto sono necessari per la liquidazione immediata di una pensione diretta o indiretta, o per accogliere una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. In tali casi, l’intero importo dovuto deve essere versato in un’unica soluzione.

Questa misura rappresenta, nel complesso, un’opportunità significativa per i contributivi puri di riscattare periodi non coperti da contribuzione, assicurando così una maggiore serenità economica in vista del pensionamento.

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    Elena Lamperti
    Elena Lamperti
    Laureata in Scienze del Lavoro e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. Appassionata da sempre di economia e diritto del lavoro, racconta con parole semplici questo mondo, in costante evoluzione.
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