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Opzione Donna 2024: requisiti, calcolo e domanda

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroOpzione Donna 2024: requisiti, calcolo e domanda

Opzione donna è un trattamento pensionistico previsto in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge.

Introdotta con decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 Opzione Donna è stata prorogato anche per tutto il 2024 grazie alla legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024). Già dall’anno scorso ne erano stati però ristretti i requisiti, riducendo quindi la platea delle beneficiarie. La stretta era stata predisposta dalla legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).

Si tratta di un’uscita anticipata dal lavoro rivolta alle lavoratrici appartenente a determinate categorie, accedendo a un trattamento pensionistico con meno requisiti rispetto alla pensione anticipata ordinaria. bAl pro dell’anticipo della pensione, c’è anche un contro: la lavoratrice acconsente al ricalcolo della pensione col sistema integralmente contributivo, fortemente penalizzante.

Vediamo quindi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso, oltre alle modalità con cui presentare domanda.

Quali sono i requisiti?

Possono accedervi le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto:

  • Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • Un’età anagrafica di almeno 61 anni.

Per raggiungere il requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

  • In Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE);
  • In Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali;
  • Nel Regno Unito (senza limitazioni temporali).

Va precisato che il requisito anagrafico di 61 anni (innalzato rispetto ai 60 anni richiesti nel 2023) è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi la riduzione  di due anni si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

Condizione di svantaggio

Oltre ai requisiti sopra elencati, alle lavoratrici è anche richiesto di doversi trovare, al momento della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • Assistere, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o hanno oltre 70 anni o sono affetti da patologie invalidanti;
  • Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • Essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale, attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda.

Con riferimento alle lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo, e che le stesse non abbiano ripreso l’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente. Per queste lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi, è possibile accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal numero di figli.

L’Inps aveva inoltre precisato, sempre con riguardo alle lavoratrici di imprese in crisi, con la circolare n. 25/2023, che la domanda di pensionamento deve pervenire prima della chiusura del tavolo di crisi. In caso contrario si perde il diritto alla pensione opzione donna. A tal fine l’Istituto spiega che provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.

Le condizioni per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il sistema di calcolo

Il calcolo della pensione viene effettuato interamente con il sistema contributivo, cioè quello che si basa sui contributi versati, e non sugli ultimi stipendi ricevuti (metodo retributivo). Questo significa che l’importo è necessariamente più basso rispetto alla pensione di vecchiaia. Non solo perché si lascia il lavoro prima, ma perché si rinuncia ad alcuni anni in cui invece si avrebbe diritto al calcolo retributivo, più generoso.

Infatti chi ha maturato 35 anni di contributi versati nel 2023 dovrebbe aver iniziato a lavorare almeno nel 1988. Poiché però il calcolo contributivo ha iniziato a essere applicato a tutti a partire dal 1996, ci sono almeno otto anni in regime retributivo, che hanno un peso nel calcolo finale della pensione per chi sceglie quella di vecchiaia. Per Opzione donna invece (come avviene spesso con altre forme di anticipo pensionistico) l’assegno si calcola tutto con il metodo contributivo e quindi è più basso.

La decorrenza

Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile), quindi le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome.

 E comunque non prima del:

  •  1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e 
  •  2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme  esclusive.

Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM  il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Si ricorda poi che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Come fare domanda?

Esistono diverse modalità attraverso cui presentare domanda, che non si discostano da quelle di cui ci si avvale per richiedere qualsiasi altra forma previdenziale:

  • Direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;  va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”. Devono essere selezionati anche il Fondo e la Gestione di liquidazione.
  • Avvalendosi di uno dei patronati riconosciuti sparsi sul territorio nazionale;
  • Recandosi presso un ufficio territoriale Inps per ricevere assistenza;
  • Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Gli operatori provvederanno a inoltrare la richiesta sulla base dei dati forniti dalle interessate.

Compilazione della domanda

Una volta iniziata la compilazione della domanda, la richiedente si trova di fronte la pagina contenente i dati anagrafici che richiede la conferma. Inoltre, sempre nella stessa pagina è richiesto l’inserimento del codice fiscale del coniuge, la data del matrimonio/separazione/divorzi/decesso del coniuge e tutte le informazioni relative alla sua residenza.

Completata l’operazione si deve scegliere il tipo da pensione da richieste. Le informazioni da inserire, una volta arrivati a questo punto, sono le seguenti:

  • Fondo a carico da cui è liquidato il trattamento e al quale si è stato iscritto;
  • Data di decorrenza della pensione;
  • Data di cessazione dell’attività lavorativa;
  • L’eventuale percezione di altre pensioni a carico dello Stato o di enti italiani o esteri;
  • Dati relativi ai redditi propri e del coniuge;
  • Dati necessari per il pagamento della prestazione.

Le lavoratrici, utilizzando il riquadro “richieste aggiuntive” possono richiedere quanto segue:

  • L’accredito di contributi figurativi;
  • L’accredito del periodo di servizio militare;
  • L’integrazione al minimo;
  • L’aumento della pensione;
  • I trattamenti di famiglia oppure assegni per il nucleo familiare;
  • Ulteriori agevolazioni di legge.

Infine, nel riquadro “dichiarazioni aggiuntive”, le lavoratrici possono fare le seguenti dichiarazioni:

  • Aver presentato una domanda di riscatto di determinati periodi non contribuiti;
  • Aver presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi;
  • Aver effettuato il pagamento dei contributi volontari;
  • Aver presentato domanda di ricongiunzione;
  • Aver richiesto l’accredito di contributi figurativi;
  • Aver richiesto l’accredito del periodo di servizio militare.

Concluse tutte le operazioni, la domanda può essere inviata e può essere stampata.
Si tratta, come abbiamo visto, di una procedura non semplicissima e, per questo motivo, è possibile anche presentarla utilizzando il servizio di Contact Center integrato oppure tramite un ente di patronato.

Novità 2025

Pare che Opzione Donna venga mantenuta anche per il 2025. Anche il prossimo anno questa opportunità sarà riservata alle lavoratrici caregiver, con una ridotta capacità lavorativa superiore al 74%, recentemente disoccupate o impiegate presso aziende in crisi. A condizione di avere 35 anni di contributi.

Coloro che vi aderiranno subiranno un taglio del 15-20% rispetto alla sua ultima retribuzione. Inoltre, la lavoratrice dovrà aspettare dai 12 ai 18 mesi prima di avere la pensione.

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Sabrina Maestri
Sabrina Maestri
Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.
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