Operatori valute virtuali: comunicazione all’OAM trimestrale

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I prestatori di servizi relativi alle valute virtuali sono tenuti a trasmettere all’OAM, con modalità telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia. La trasmissione dei dati deve essere effettuata con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le specifiche tecniche pubblicate dall’Oam stessa. Quest’organismo è tenuto a conservare i dati trasmessi per dieci anni.

Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza potrà fruire i dati conservati dall’Oam, a fini di accertamento. L’obbligo di tracciabilità delle informazioni in possesso dei prestatori di servizi ha l’obiettività di fornire maggiore trasparenza in un settore che è in continua crescita negli ultimi anni e che per questo motivo potrebbe essere sfruttato anche per finalità illecite. Per questo motivo, come stanno portando avanti anche altri Paesi, l’Italia sta pensando di aumentare la tracciabilità dei dati dei detentori di valuta virtuale attraverso intermediari che offrono la gestione di portafogli virtuali.

Gli operatori di criprovalute interessati

prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione in oggetto se si rivolgono al territorio italiano. Tali prestatori che alla data di avvio della sezione speciale del registro che svolgano l’attività, anche online, dovranno effettuare la comunicazione entro 60 giorni dall’avvio della sezione del registro. In questo modo potranno essere aggiunti al registro e potranno iniziare la comunicazione trimestrale dei dati. In caso di mancato rispetto del termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’esercizio dell’attività dei prestatori già attivi sarà considerata abusiva. Questo aspetto è molto importante ed imporrà ai vari operatori del settore l’obbligo di iscrizione al registro se vorranno continuare ad operare nei confronti del mercato italiano.

Chi deve iscriversi alla sezione speciale del registro dei cambiavalute

In base alle definizioni nel Decreto, devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Cambiavalute:

  • a) I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, vale a dire ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
  • b) I prestatori di servizi di portafoglio digitale cioè ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, per detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

L’iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute è necessaria perché, in base alla normativa, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti.

La comunicazione trimestrale

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Dati da comunicare

DATI RELATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE:
– Cognome e nome;
– Luogo e data di nascita;
– Residenza;
– Codice fiscale/partita Iva;
– Estremi di un documento di riconoscimento;
DATI RELATIVI ALL’OPERATIVITA’ COMPLESSIVA PER SINGOLO CLIENTE:
– Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute di ciascun cliente;
– Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale e viceversa riferite a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di conversione tra valute riferibili a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
– Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita ed in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasparenza dei dati verso l’Amministrazione finanziaria

La sezione speciale del registro tenuta dalla OAM permetterà la condivisione dei dati ivi presenti con il ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza ed il nucleo speciale di polizia valutaria. Questo, al fine di agevolare i rispettivi compiti istituzionali per l’accertamento di operazioni sospette.

Anche se non espressamente indicato, al momento, si ritiene che tali dati presenti nel registro speciale potranno essere consultati anche dall’Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale (Legge n. 227/90). Infatti, i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono valute virtuali sono soggetti agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe incrociare i dati presenti sul registro speciale OAM con quelli relativi ai dati comunicati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi (plusvalenze da cripto-attività). Si deve considerare, infatti, che ad oggi non vi è alcun riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità dei dati comunicati dai contribuenti sul monitoraggio delle proprie valute virtuali (attraverso la compilazione del quadro RW). Per superare questo aspetto, proprio come avviene per le comunicazioni di scambio automatico di informazioni legate al Common Reporting Standard (“CRS“). Questa attività di controllo potrebbe portare l’Amministrazione finanziaria all’invio di lettere di compliance a tutti quei contribuenti che non hanno correttamente dichiarato i valori delle valute virtuali detenuti ai fini del monitoraggio fiscale.

Per questo motivo è importante che i contribuenti siano sensibilizzati nei confronti del monitoraggio fiscale delle valute detenute attraverso intermediari che offrono tali servizi.

Consulenza fiscale online

Se sei un soggetto fiscalmente residente e detieni cripto-attività devi conoscere i tuoi obblighi relativi alla tassazione di eventuali plusvalenze, ma soprattutto all’obbligo di monitoraggio fiscale, indipendentemente dal fatto che le cypto siano detenute in Italia o all’estero, presso intermediari o wallet privati. Se hai dubbi sulla tua situazione, anche in relazione a possibili informazioni trasmesse dagli intermediari all’OAM, contattami per una consulenza fiscale personalizzata. Assieme potremo comprendere la tua situazione ed aiutarti a valutare possibili scenari.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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