OPA: cos’è e come funziona

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L’OPA è una proposta pubblica rivolta agli azionisti di una società per comprare le loro azioni a un prezzo prefissato, finalizzata a ottenere il controllo o aumentare la partecipazione nella società stessa

Con il termine OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) si intende un’offerta, presentata da un soggetto specifico, per acquistare azioni di una determinata società, ovvero consiste in una procedura di incasso di quanto investito, tramite azioni, in una azienda. Quindi si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio. Questo meccanismo è definito come pubblico perché nel caso dell’OPA si tratta di una offerta di acquisto presentata da almeno 150 soggetti, perché è di natura pubblica, con almeno un valore minimo complessivo di 5 milioni di euro. Dato che si tratta di un’operazione pubblica, deve essere specificatamente comunicata a Consob, allegando un documento, destinato alla successiva  pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa.

Come vedremo tra poco, è possibile che un’operazione di questo tipo sia effettuata in modo volontario, oppure che si tratti di un obbligo di legge, per uno specifico caso. Tramite questo meccanismo, è possibile che una società modifichi i propri soggetti di controllo. Vediamo in questo articolo nel dettaglio cos’è l’OPA, come funziona e quando si applica.

Che cos’è l’Offerta Pubblica di Acquisto

L’Offerta Pubblica di Acquisto è un meccanismo attraverso il quale un soggetto (persona fisica, società o ente) presenta pubblicamente un’offerta per acquistare azioni di una società, solitamente quotata in borsa. Come definito dall’art. 1, comma 1, lett. t) del TUF, si tratta di “ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari”.

Il carattere pubblico dell’offerta si manifesta quando questa è rivolta ad almeno 150 soggetti e comporta un investimento complessivo di almeno 5 milioni di euro. Questa soglia, stabilita dalla normativa comunitaria e recepita nel nostro ordinamento, distingue le operazioni che richiedono la supervisione della Consob da quelle di dimensioni minori.

La procedura prevede che l’offerente comunichi preventivamente alla Consob l’intenzione di lanciare l’OPA, allegando un documento informativo che deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire agli investitori di valutare l’offerta in modo consapevole.

La legge n. 116 del 11 agosto 2014 ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle società quotate contenuta nel Testo Unico della Finanza. L’obbligo di lanciare un’OPA scatta pertanto per:

“Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi”.

Informazioni generali

ElementoDescrizione
DefinizioneL’OPA è un’offerta pubblica per l’acquisto di azioni di una società da parte di un offerente.
ScopoAcquisire il controllo di una società o aumentarne la partecipazione.
NormativaRegolata dalla legge italiana e vigilata dalla Consob.
DestinatariTutti i detentori delle azioni della società oggetto dell’offerta.

Le tipologie di OPA: volontaria, obbligatoria e residuale

Nella pratica devono essere distinte diverse tipologie di Offerta Pubblica di Acquisto. Si tratta delle seguenti.

OPA volontaria

L’OPA volontaria nasce dall’iniziativa spontanea dell’offerente, che decide di acquisire una partecipazione in una società target. Può essere totalitaria (finalizzata all’acquisizione del 100% del capitale) o parziale (limitata a una quota predeterminata).

Dal punto di vista strategico, l’OPA volontaria rappresenta spesso il primo passo di un piano industriale più ampio, che può prevedere la fusione con altre realtà del gruppo o la ristrutturazione dell’attività aziendale.

OPA obbligatoria

L’OPA obbligatoria scatta automaticamente quando un soggetto supera la soglia del 30% dei diritti di voto di una società quotata. L’art. 106 del TUF stabilisce chiaramente questo obbligo: “Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria”.

La ratio di questa norma è evidente: il 30% rappresenta una soglia di controllo che consente di influenzare significativamente le decisioni societarie. Gli azionisti di minoranza devono quindi avere la possibilità di uscire dalla società a condizioni eque, evitando di rimanere “intrappolati” in una partecipazione illiquida.

La Risoluzione Consob n. 43/E del 23 aprile 2014 ha chiarito che l’obbligo sussiste anche in caso di incrementi indiretti della partecipazione, ad esempio attraverso l’acquisizione di società controllanti.

OPA residuale

L’OPA residuale (disciplinata dall’art. 111 del TUF) si applica quando un soggetto raggiunge il 95% del capitale sociale di una società quotata. In questo caso, la liquidità del titolo risulta compromessa e la legge impone all’azionista di maggioranza di:

  • Vendere entro quattro mesi una parte delle azioni per ripristinare un flottante adeguato, oppure
  • Acquistare le azioni residue tramite OPA

Il procedimento: dalla comunicazione al perfezionamento

La procedura è legata ad una serie di adempimenti, che andiamo a riepilogare schematicamente di seguito.

La comunicazione alla Consob

Il procedimento inizia con la comunicazione preventiva alla Consob, che deve avvenire prima dell’inizio dell’attività di sollecitazione. Il documento deve essere trasmesso in formato elettronico all’indirizzo dedicato e contenere:

  • le motivazioni dell’offerta
  • i soggetti coinvolti
  • gli obiettivi strategici
  • le modalità di finanziamento

Il documento di offerta

La Consob ha 15 giorni per approvare il documento di offerta, che diventa poi pubblico. Il documento deve contenere informazioni dettagliate su:

  • prezzo offerto e criteri di determinazione
  • numero di azioni oggetto dell’offerta
  • durata dell’operazione (minimo 15 giorni, massimo 35 giorni)
  • condizioni sospensive o risolutive

Il ruolo della società target

La società oggetto dell’OPA deve pubblicare un comunicato con il proprio giudizio sull’offerta entro 15 giorni dalla pubblicazione del documento di offerta. Questo giudizio, elaborato dal consiglio di amministrazione con l’ausilio di esperti indipendenti, deve essere motivato e basato su criteri oggettivi.

Fasi principali del processo di OPA

FaseDescrizione
Annuncio dell’OPAComunicazione al mercato dell’intenzione di lanciare un’OPA.
Presentazione del DocumentoL’offerente presenta il documento di offerta alla Consob per l’approvazione.
Approvazione della ConsobLa Consob valuta e approva il documento di offerta.
Pubblicazione dell’OffertaL’offerente pubblica i termini dell’offerta e invita gli azionisti a partecipare.
Adesione all’OffertaGli azionisti decidono se aderire all’offerta vendendo le loro azioni all’offerente.
Chiusura dell’OPAL’offerente raccoglie le adesioni, paga gli azionisti e acquisisce le azioni.

Differenza tra OPA e OPS

La differenza principale tra un’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) e un’OPS (Offerta Pubblica di Scambio) sta nel pagamento. Se nell’OPA il corrispettivo per l’acquisto delle azioni è in denaro, nell’OPS il pagamento avviene con la consegna di altri titoli azionari. In altre parole, nell’OPS gli azionisti della società target ricevono azioni dell’offerente in cambio delle loro azioni.

Nell’OPA il soggetto offerente acquista titoli azionari corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell’offerta denaro contante, se accettano, vengono pertanto liquidati ed escono dall’azionariato. Nell’OPS agli azionisti della società oggetto dell’offerta ricevono invece titoli azionari, solitamente quelli della società offerente divenendo azionisti dell’offerente.

La società oggetto dell’OPA è a sua volta tenuta a diffondere al pubblico un comunicato contenente ogni dato utile per la valutazione dell’offerta. L’offerta pubblica è irrevocabile e si rivolge a parità di condizioni a tutti i possessori degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’OPA stessa. L’offerta può essere sottoposta talune condizioni purché le stesse siano specificate nel documento di offerta e non si tratti di condizioni meramente potestative (ossia il cui verificarsi dipende esclusivamente da una scelta dell’offerente).

Il ruolo della Consob

Un ruolo importante nell’Offerta Pubblica di Acquisto è quello della Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Si tratta di un’autorità indipendente con personalità giuridica, per cui, nel caso dell’OPA, è obbligatorio comunicare il processo proprio a questa autorità.

La comunicazione deve avvenire tramite un documento specifico che conterrà tutte le informazioni importanti che riguardano questa procedura: prima di tutto vanno indicate le motivazioni per cui si sceglie di avviare un’offerta di questo tipo, i soggetti coinvolti, gli obiettivi di questa procedura.

Va tenuto in considerazione che nell’OPA i soggetti offerenti acquistano le azioni agli azionisti dell’azienda specifica, tramite denaro contante. Se gli azionisti accettano, possono essere liquidati di conseguenza. Trattandosi di una procedura che impatta necessariamente sulla società, deve essere comunicata a Consob con tutti i dettagli e le motivazioni.

Consob a questo punto dovrà controllare questo documento e pubblicarlo, e dare un proprio parere, che può essere favorevole o sfavorevole, sull’offerta presentata. In queste indicazioni sono presenti anche i dati sugli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto l’azienda, e l’ultimo bilancio economico. Va tenuto in considerazione che una procedura di offerta per l’acquisizione delle azioni di una società avviene in particolari situazioni o avvenimenti che coinvolgono l’azienda.

Generalmente, la società in questione può decidere di avviare un’azione difensiva a questa offerta, ma in alternativa è obbligata a non ostacolare l’OPA in nessun modo. Va tenuto in considerazione che l’offerta può trovare subito i soggetti acquirenti, oppure l’asta può continuare per un periodo che arriva anche a qualche mese.

Controlli e sanzioni

La Consob esercita una vigilanza costante sulle OPA, con poteri di:

  • Sospensione dell’offerta in caso di irregolarità;
  • Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 5 milioni di euro);
  • Segnalazione alla Procura della Repubblica per i profili penali.

L’art. 187-bis del TUF prevede inoltre sanzioni penali per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato durante le operazioni di OPA.

OPA ostile e strategie difensive

Un’OPA diventa “ostile” quando il consiglio di amministrazione della società target si esprime negativamente sull’offerta. In questi casi, la società può adottare strategie difensive, sempre nel rispetto della “passivity rule” stabilita dall’art. 104 del TUF.

Il cavaliere bianco (White Knight)

La strategia più comune consiste nel cercare un “cavaliere bianco”, ovvero un soggetto gradito al management che presenti una controfferta più vantaggiosa. Questa tattica ha trovato applicazione in numerose operazioni del mercato italiano.

Misure di autotutela

L’azienda target può anche:

  • aumentare il capitale sociale per diluire la partecipazione dell’offerente
  • riacquistare azioni proprie per sostenere il prezzo
  • cedere asset strategici per ridurre l’appetibilità (strategia “crown jewel”)

Tutte queste misure devono essere preventivamente autorizzate dall’assemblea dei soci, come chiarito dalla Comunicazione Consob n. DEM/9053621 del 2009.

I vantaggi per gli azionisti

Un vantaggio per gli azionisti di accettare un’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) è la possibilità di vendere le proprie azioni a un prezzo superiore a quello di mercato. Infatti, l’offerente presenta un’offerta agli azionisti della società target a un prezzo “equo”, che viene stabilito in un livello minimo non inferiore a quello più alto offerto dallo stesso offerente nei dodici mesi precedenti, oppure, in assenza di previa offerta, non inferiore al prezzo medio ponderato delle azioni compravendute sul mercato negli ultimi dodici mesi.

In questo modo, gli azionisti possono ottenere un guadagno immediato dalla vendita delle loro azioni. Inoltre, se l’OPA ha successo e l’offerente acquisisce il controllo della società target, gli azionisti che hanno venduto le loro azioni evitano il rischio di rimanere investiti in una società sotto il controllo di un nuovo soggetto.

Vantaggi e svantaggi per gli investitori

VantaggiSvantaggi
Potenziale premio rispetto al prezzo di mercatoRischio di una diminuzione del valore delle azioni rimanenti se l’OPA non ha successo
Liquidità immediata per le azioni vendutePossibile obbligo di vendere in caso di OPA obbligatoria
Opportunità di uscita in un mercato illiquidoPotenziale perdita di controllo sulla società

Aspetti fiscali e contabili

Dal punto di vista fiscale, la cessione di azioni nell’ambito di un’OPA segue le regole ordinarie delle plusvalenze da partecipazioni. Per le persone fisiche non imprenditori, si applica:

  • Regime dichiarativo con aliquota del 26% per partecipazioni non qualificate;
  • Regime amministrato tramite intermediario, con ritenuta del 26%.

L’acquisto di partecipazioni tramite OPA comporta la classificazione delle azioni acquisite tra le “partecipazioni in imprese controllate o collegate” se si raggiungono le soglie di controllo o collegamento previste dall’art. 2359 del Codice Civile.

Casi pratici e giurisprudenza rilevante

Vediamo di seguito alcuni casi pratici passati alla storia.

Il caso Olivetti-Telecom (1999)

L’OPA di Olivetti su Telecom del 1999 rappresenta ancora oggi il benchmark per le operazioni di grandi dimensioni in Italia. L’operazione, del valore di 65 miliardi di euro, ha evidenziato l’importanza di una corretta valutazione del prezzo offerto e della sostenibilità finanziaria dell’operazione.

La prassi Consob sui prezzi equi

La Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 2006 ha stabilito i criteri per la determinazione del “prezzo equo” nelle OPA obbligatorie:

  • prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi precedenti
  • media ponderata dei prezzi di borsa negli ultimi 12 mesi
  • valutazione tramite metodi finanziari riconosciuti
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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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