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Chi rateizza Iva ritenute non avrà sanzione penale

NewsChi rateizza Iva ritenute non avrà sanzione penale

Nella bozza del decreto sanzioni adeguate le norme relative alla non punibilità aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l'intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi.

Tra le novità del decreto sanzioni fiscali troviamo l’esclusione del reato qualora, in caso di omesso versamento dell’Iva o delle ritenute, sia già in corso il pagamento a rate. La misura diventerà definitiva a conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


In base a quanto previsto dalla bozza precedente all’approvazione del decreto Sanzioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 febbraio scorso, l’omesso versamento di Iva e ritenute non sarà considerato reato tributario se è in corso il pagamento a rate. Si tratta di una misura che dovrebbe venire incontro agli imprenditori e professionisti che si trovano in situazioni di problematicità nel versamento, ma che hanno avviato il pagamento con un piano di rateazione.

La misura esclude il reato tributario oltre la soglia di 250.000 euro per i mancati versamenti di Iva e oltre i 150.000 euro per i mancati versamenti delle ritenute. Questo, a condizione però che il debito tributario sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali.

Vediamo tutti i dettagli del caso.

Novità in tema di mancato versamento di Iva e ritenute

Prosegue l’iter di approvazione del decreto legislativo sulle sanzioni fiscali, dal quale sono emerse tante novità. Il 21 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Sanzioni fiscali, che contiene diverse misure che hanno riflessi di tipo amministrativo e penale. Dopo aver affrontato i principali temi in questo contributo: “Riforma delle sanzioni tributarie: le novità“, andiamo ad affrontare il tema delle sanzioni penali tributarie.

Nella bozza del testo precedente all’approvazione sono inserite misure in relazione ai crediti con la Pubblica Amministrazione e alle cause di non punibilità per gli omessi versamenti di Iva e ritenute se le cause, sopravvenute, non sono imputabili all’autore. Si tratta, sicuramente, di un passo avanti rispetto alla disciplina sanzionatoria attuale, anche se, come sembra, non sarà possibile l’applicazione della disciplina del “favor rei“.

Oltre a questi aspetti troviamo anche modifiche in tema di reati per omessi versamenti. Per quanto concerne il mancato versamento Iva per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta non si considererà reato se il debito tributario è in corso di estinzione mediante un piano di rateazione. Lo stesso vale per i mancati versamenti delle ritenute per un valore superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

In sostanza, se il testo verrà confermato, il contribuente che si trova a commettere il reato, il cui termine è il momento di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta, non potrà essere sanzionato penalmente nel caso in cui abbia avviato un piano di rateazione del debito e risulti “in bonis“.

Il contenuto del decreto sanzioni fiscali

Il decreto Sanzioni fiscali, una volta terminato l’iter per la sua entrata in vigore, introdurrà modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto“.

Le misure relative ai mancati versamenti dell’Iva e delle ritenute saranno inserite intervenendo su:

  • Articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, relativo all’omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
  • All’articolo 10- ter del D.Lgs. n. 74/2000 relativo all’omesso versamento di Iva.

L’esclusione dal reato avverrà, come attualmente, rispettivamente per le omissioni di pagamenti superiori ai valori indicati:

  • 150.000 euro per periodo d’imposta, nel caso dell’Iva;
  • 250.000 euro per periodo d’imposta, nell’ipotesi di omesso versamento delle ritenute.

La condizione da rispettare è che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. L’esclusione intercorre anche nel caso in cui si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, se l’ammontare del debito si è ridotto rispettivamente di importo:

  • Superiore a 50.000 euro nel caso dell’Iva;
  • Superiore a 75.000 euro nel caso delle ritenute.

La misura è inserita nella bozza precedente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Le regole entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. A questo punto occorre attendere e capire se vi saranno modifiche di rilievo. Sicuramente, questa normativa si potrebbe tramutare in un passo avanti positivo per imprenditori e professionisti che devono versare Iva e ritenute all’Erario.

Riduzione sanzioni: il ravvedimento operoso

In tema di ravvedimento operoso questo istituto continua ad essere utilizzato anche per gli omessi versamenti Iva periodici o relativi alla dichiarazione annuale. Grazie a questo strumento, il contribuente inadempiente ha la possibilità di ridurre le sanzioni. È necessario, però, che la posizione venga sanata prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda gli omessi versamenti Iva, prima di poter applicare il ravvedimento operoso, è necessario andare ad individuare le norme relative alle sanzioni e poi andare ad applicare le riduzioni che sono previste direttamente dall’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97.

Le sanzioni risultano essere diverse a seconda che si debba porre rimedio ad un’infedele presentazione della dichiarazione o ad un’omessa fatturazione. Caso diverso costituisce quello relativo ad un omesso versamento. In ogni caso, prima viene effettuata l’operazione, maggiore sarà la convenienza per il contribuente.

Grazie alla riforma fiscale le sanzioni saranno ridotte fino al 10% avvalendosi del ravvedimento operoso.

Conclusioni

Tra le tante novità che interessano il decreto sanzioni fiscali troviamo la previsione che esclude il reato tributario in caso di mancato versamento dell’Iva o delle ritenute, ma solo a patto che sia già in corso il pagamento delle rate da parte del soggetto inadempiente. La previsione va a modificare alcune norme del D.Lgs. n. 72/2000.

Perchè valga questa esclusione sono anche fissati importi del mancato versamento, che devono essere superiori a 150.000 euro per quanto riguarda l’Iva e a 250.000 euro per quanto riguarda le ritenute.

Resta l’istituto del ravvedimento operoso, con cui gli inadempienti possono sanare i debiti godendo di una riduzione delle sanzioni, con piccole modifiche.

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