Residenza fiscale delle società ex art. 73, co. 3 del TUIR legata alla presenza, per la maggior parte del periodo di imposta, della sede legale, della sede di direzione effettiva (al posto della sede dell'amministrazione) o della gestione ordinaria in via principale (al posto dell'oggetto sociale). Sono queste le principali novità contenute nella bozza di decreto approvato in via preliminare dal Governo.
La delega fiscale legata al c.d. "D.Lgs. internazionalizzazione", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, è andata a modificare la definizione di residenza fiscale delle società, contenuta nell’art. 73 del TUIR. Si tratta di novità importanti che devono essere tenute in considerazione ed assimilate in quanto destinate ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Detto questo andiamo a vedere come viene riscritto l'art. 73, co. 3 del TUIR ed anche il successivo co. 5-bis legato alla presunzioni di residenza fiscale in Italia di società costituite all'estero.
Le novità sulla residenza fiscale delle società dal 2024
Il testo del decreto in merito alla residenza fiscale delle società riporta quanto segue.
Art. 73, co. 3 TUIR - Residenza fiscale delle società
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ...
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