Lo scorso 30 aprile, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo della riforma fiscale per la revisione del regime Irpef e Ires, introducendo molte novità.
Il nuovo documento prevede interessanti novità sulle imposte che vanno a impattare direttamente sui redditi dei terreni, di lavoro autonomo, d’impresa e anche di lavoro dipendente. Parliamo di un vero e proprio restyling a tutto campo che prevede diverse novità: il principio di omnicomprensività per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e regole più semplici per quantificarlo, revisione della disciplina dei redditi da lavoro dipendente e il regime del riporto delle perdite e tanto altro.
Nel testo, vediamo quali sono le principali novità di Irpef e Ires.
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Revisione del regime impositivo dei redditi Irpef e Ires: le novità
Il Consiglio dei Ministri, il 30 aprile 2024, ha approvato in via preliminare un nuovo Dlgs della Riforma fiscale che introduce alcune importanti novità sul regime impositivo dei redditi, Irpef e Ires.
Le novità vanno ad impattare direttamente sui seguenti redditi:
- Terreni;
- Lavoro autonomo;
- D’impresa;
- Diversi;
- Lavoro dipendente.
Il nuovo provvedimento è all’esame delle commissioni parlamentari e si tratta del tredicesimo decreto attuativo della riforma fiscale. Prevede, come abbiamo appena spiegato, la revisione o riforma del regime impositivo dei redditi, ovvero delle imposte Irpef e Ires.
Redditi di lavoro autonomo
Il Dlgs, in attuazione ai principi direttivi contenuti nella Legge n. 111/23, introduce un principio omnicomprensivo per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e, inoltre, va a semplificare le regole della sua quantificazione.
Come si legge sul testo del comunicato stampa:
È prevista l’esclusione dalla formazione del reddito:
- Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente;
- Il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio di tali attività, oltre che per i servizi ad essi connessi;
- I contributi assistenziali e previdenziali.
Ecco in elenco le altre novità introdotte:
- Il principio di cassa è stato confermato, considerando il periodo d’imposta in questione;
- Confermate le deroghe per ammortamenti, canoni di leasing e quote TFR;
- Tassazione separata alle plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione in associazioni, società ed enti.
Un altro aspetto interessante che è stato introdotto è il principio della neutralità fiscale che sarà applicato alle operazioni straordinarie, apporti in associazioni senza personalità giuridica e apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professioni o nelle società semplici.
Compensi a cavallo d’anno seguono il pagamento
Tra le novità si segnala l’equiparazione del momento del pagamento con quello di incasso del professionista nei compensi corrisposti a cavallo d’anno. Sino a questo momento, infatti, il professionista imputa il compenso al periodo di imposta di incasso mentre il soggetto che eroga il compenso segue il momento di pagamento e sulla base di esso versa la ritenuta.
Per equiparare questi momenti, l’intervento legislativo indica che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di
effettuazione della ritenuta. In altri termini, il compenso ricevuto dal professionista
fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.
In pratica, si forza il principio di cassa facendo coincidere il momento del pagamento con quello dell’incasso. L’effetto finale è che si anticipa il momento in cui il compenso fa reddito per il percipiente.
Rimborsi spese non costituiscono reddito
Tra le novità IRPEF anche le nuove disposizioni che riguardano il riaddebito delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’incarico ed addebitate ai committenti. Il riaddebito delle sostenute dal professionista e riaddebitate al committente non concorrono più alla formazione del reddito del professionista. Allo stesso tempo, quindi, anche gli oneri sostenuti non sono deducibili.
Le spese addebitate analiticamente al committente, in quanto escluse dal reddito professionale, non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto.
Solo nel caso in cui vi sia insolvenza del committente, che determini il mancato rimborso della spesa, determinata da una procedura concorsuale o para-concorsuale (prevista dal D.Lgs. n. 14/19) la spesa analiticamente addebitata può essere dedotta dal reddito del professionista. Inoltre, se l’importo del compenso e del rimborso spese non supera i 2.500 euro, in caso di mancato rimborso delle spese dal committente, entro un anno dalla fatturazione, queste restano deducibili dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale.
Redditi d’impresa
Per quanto riguarda i redditi d’impresa, in base alle novità emerse, il contribuente avrà la possibilità di versare l’imposta sostitutiva del:
- 18% ai fini Ires;
- 3% ai fini Irap.
In particolar modo, le modifiche apportate riguarderanno:
- Le sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura;
- La valutazione delle rimanenze fiscali;
- Le differenze sui cambi.
Con il Dlgs si interviene anche in materia di conferimenti di azienda effettuati tra residenti e nell’esercizio di imprese commerciali. Viene introdotta la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.
Redditi diversi
Un capito interessante riguarda i redditi diversi per i quali sono state introdotte alcune regole sulle tassazioni. Le nuove regole riguardano le donazioni.
Cosa cambia? Con l’obiettivo di ridurre le plusvalenze tassabili, in caso di cessioni a titolo oneroso di aree edificabili ricevute in donazione, si prevede che il prezzo sia confrontato con quello d’acquisto pagato dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni.
Redditi di lavoro dipendente
Passiamo alle novità per i redditi da lavoro dipendente. Innanzitutto, sono stati esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico. Si riferiscono a prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Per il mese di gennaio 2025, è stata prevista l’erogazione del bonus 100 euro, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- Coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, dove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio.
Redditi di terreni
Infine, parliamo dei redditi dei terreni. Il decreto va a modificare la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. Con le nuove regole saranno incluse anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo.
In particolare, saranno comprese anche le cosiddette colture fuori suolo. Se il reddito supera determinati limiti, sarà ricompreso nel reddito d’impresa.
Conclusioni
Sono in arrivo numerose e importanti novità per la disciplina Irpef e Ires. Le novità interesseranno i redditi dei terreni e d’impresa, di lavoro autonomo e dipendente fino ai redditi diversi.
Il nuovo provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri è dedicato alla revisione del regime impositivo dei redditi, delle imposte Irpef e Ires.
Domande frequenti
Cos’ha approvato il CdM il 30 aprile?
In via preliminare, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale che opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
Quali sono i redditi interessati?
Redditi dei terreni, d’impresa, di lavoro autonomo e dipendente e redditi diversi.