Molto spesso si pensa che possa essere registrato come marchio il nome a dominio del nostro sito web, al fine di conferirgli una maggiore tutela; questo concetto è però vero solo in parte. Se infatti è possibile garantire una forma di tutela al cosiddetto “second level” del nome a dominio occorre però fare particolare attenzione ad alcuni aspetti.

Nel presente articolo analizzeremo in particolare cosa si intende per nome a dominio, cercando di dargli una definizione il più semplice possibile, analizzeremo gli aspetti informatici che lo riguardano, la sua disciplina e l’impatto che ha avuto il Codice della Proprietà Industriale sugli stessi.

La definizione di nome a dominio

Si definisce “nome a dominio” una sequenza alfanumerica che facilita l’individuazione di un determinato sito internet. Più semplicemente il nome a dominio non è altro che il nome che consente al suo utilizzatore di essere individuato in modo unico rispetto ad un altro soggetto; secondo la giurisprudenza in particolare per domain name deve intendersi “il segno che consente l’identificazione e l’accesso ad un determinato computer dalla rete Internet e quindi il collegamento con un certo utente da parte della generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete” (Tribunale Mantova del 05/06/2004).

Gli aspetti informatici e la tipologia di “domain name”

Come già sopra brevemente accennato i nomi a dominio operano nel sistema della Rete di Internet, lo spazio nel quale si ha la trasmissione di segnali continui al fine di connettere i diversi punti presenti in Rete. L’indirizzo che costituisce il nome a dominio è composto innanzitutto da un nome a dominio di primo livello seguito poi da un nome a dominio di secondo livello e così via, a seconda della specificazione che si vuole ottenere.

In questo contesto sono proprio i domini di secondo livello a costituire la parte identificativa e maggiormente distintiva del nome di dominio.

In origine le tipologie di “domain name” erano “.com”; “.gov”; “.int”; “.mil”; “.net”; “.org”; “.edu”, ma con il passare degli anni dette tipologie sono aumentate fino ad arrivare ad oggi dove è l’ente denominato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a gestire gli indirizzi IP e ad assegnare i nomi a dominio, oltre ad avere il compito di vigilare sulle regole di concorrenza dei nomi a dominio.

La disciplina giuridica precedente al Codice della Proprietà Industriale

Dal punto di vista giuridico il problema centrale relativo ai nomi a dominio deriva dal fatto che fin dalla loro origine questi non sono stati regolati da nessuna disciplina in particolare e ciò a causa del fatto che il legislatore non ha mai formulato una normativa ad hoc.Prima dell’introduzione del CPI infatti gli unici strumenti a disposizione erano ridotti essenzialmente alle procedure di naming e alla disciplina dei segni distintivi offerta però dalla legge sui marchi.

L’entrata in vigore del CPI e l’impatto di questo sui nom...

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