I regimi fiscali agevolativi per neo-residenti e pensionati (art. 24-bis e 24-ter TUIR) subordinano l'accesso al beneficio alla mancata residenza fiscale in Italia per un determinato periodo pregresso. Per chi proviene da Stati senza Convenzione contro le doppie imposizioni, l'impossibilità di appellarsi alle tie-breaker rules rende determinante dimostrare la non residenza passata basandosi esclusivamente sui rigidi criteri dettati dall'art. 2 del TUIR.
I regimi fiscali agevolativi previsti dagli articoli 24-bis (neo-residenti) e 24-ter (pensionati) del TUIR subordinano l'accesso al beneficio alla mancata residenza fiscale in Italia per un determinato periodo pregresso:
9 anni su 10 per i neo-residenti ex art. 24-bis. 5 anni consecutivi per i pensionati ex art. 24-ter.
La questione apparentemente semplice - "eri residente fiscalmente in Italia negli anni scorsi?" - nasconde complessità tecniche rilevanti quando il contribuente proviene da uno Stato con cui l'Italia non ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Perché le Convenzioni sono determinanti: il meccanismo delle tie-breaker rules Un contribuente può risultare contemporaneamente residente fiscale in due Stati se integra i criteri di residenza previsti da entrambe le normative interne. Ipotizziamo un manager che:
Lavora a Dubai da 8 anni. Mantiene casa di proprietà in Italia dove torna 60 giorni l'anno. Ha moglie e figli che vivono in Italia iscritti all'anagrafe.
Secondo l'art. 2 TUIR, questo soggetto potrebbe essere considerato residente in Italia se:
È iscritto all'anagrafe italiana (presunzione assoluta fino al 2023, che diventa relativa dal 2024) Ha il domicilio in Italia (luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari = famiglia).
Secondo la normativa emiratina, lo stesso soggetto è residente a Dubai perché:
Vi soggiorna oltre 183 giorni l'anno Ha Emirates ID e residency visa
Leggi anche: Problemi di doppia residenza Italia-Dubai: cosa fare. Soluzione convenzionale: le tie-breaker rules dell'art. 4 Modello OCSE Quando esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni (come nel caso Italia-EAU, ratificata con L. 309/1997), l'art. 4 stabilisce una gerarchia di criteri per risolvere il conflitto:
Abitazione permanente → Dove ce l'ha disponibile stabilmente? Centro interessi vitali → Dove ha legami personali/economici più forti? Soggiorno abituale → Dove sta più giorni? Nazionalità → Di quale Stato è cittadino?
Nel caso del manager, applicando le tie-breaker rules:
Abitazione permanente: in entrambi (casa Dubai + casa Italia) → criterio non risolutivo Centro interessi vitali: Italia (famiglia) OPPURE Dubai (lavoro/reddito) → dipende dalle circostanze Soggiorno abituale: Dubai (oltre 250 giorni/anno)
Risultato: Molto probabilmente viene considerato residente fiscale a Dubai, nonostante i legami con l'Italia. Circolare 20/2024 dell'Agenzia delle Entrate La Circolare 20/E del 4 novembre 2024, al paragrafo dedicato ai regimi agevolati...
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