La conversione in legge del D.L. n. 113/24 ha modificato la disciplina di cui all’art. 24-bis del TUIR, c.d. “neo residenti“. La norma (art. 3) ha modificato, in aumento, l’importo della flat tax dovuta annualmente dai soggetti che applicano il regime.
Si tratta dell‘imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, che sale dai 100.000 ai 200.000 euro (annue). Sotto il profilo della decorrenza, l’innalzamento dell’imposta trova applicazione per i soggetti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia (ex art. 43 c.c.) dopo il 10 agosto 2024.
Per quanto riguarda la residenza, il riferimento previsto è all’art. 43 del codice civile, legato al domicilio, legato all’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Questo, a prescindere dal momento della sua iscrizione anagrafica in Italia. Pertanto, potrebbero verificarsi ipotesi di possibile incertezza in merito al momento dell’individuazione della dimora in Italia. Nel caso lo scenario della presentazione dell’interpello, può essere da valutare con attenzione.
Di fatto, quindi, possono mantenere l’importo della flat tax nell’importo di 100.000 euro annue i soggetto che hanno già trasferito la propria residenza civilistica in Italia (iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente). Per i soggetti che acquisiranno l’iscrizione anagrafica da qui alla fine dell’anno, venendo a mancare i 184 giorni di iscrizione, la residenza fiscale italiana verrà acquisita soltanto a partire dal prossimo anno. Questo significa che gli effetti di questa modifica normativa all’art. 24-bis del TUIR si vedranno esclusivamente a partire dal prossimo anno. L’opzione, quindi, da presentare nel quadro NR della dichiarazione dei redditi avente ad oggetto il prossimo anno.
L’impatto di questa modifica vuole essere una stretta nei confronti di tutti quei soggetti, manager, imprenditori e sportivi (soprattutto) che decidono di spostare la residenza fiscale in Italia per sfruttare la vantaggiosa imposta sostitutiva (flat) sui redditi di fonte estera. La misura, entrata in vigore nel 2016, sembrava pronta ad essere considerata il nuovo regime per moltissimi high-net-worth individuals che avevano visto cessare il regime “res non dom” da parte del Regno Unito (dal prossimo anno).
L’obiettivo del Governo con questa disposizione non può che essere quello di andare a raccogliere ulteriore gettito su una categoria di soggetti che fino a questo momento ha beneficiato di un regime fiscale tra i più allettanti d’Europa. Secondo la Corte dei Conti, in una recente analisi, ad esercitare l’opzione per il regime dei neo residenti sono state 1.136 persone (818 soggetti con 318 familiari al seguito), che hanno versato l’imposta di 100.000 euro a testa, oltre ai 25.000 euro dovuti per ciascun familiare. Si tratta di soggetti comunque non tenuti a dichiarare redditi e patrimoni detenuti all’estero e che, comunque, anche con l’aumento della flat tax, comunque continueranno (probabilmente) a mantenere un vantaggio nell’applicazione di questo regime fiscale di favore. Non è da escludere, comunque, che per qualcuno le valutazioni di convenienza rispetto ad un prossimo rientro in Italia possano cambiare in virtù di questa modifica normativa (andando a cercare soluzioni maggiormente convenienti come ad esempio a Malta o in Irlanda, ma è possibile valutare anche opzioni diverse come Cipro o gli Emirati Arabi).
L’aspetto negativo di questa normativa, se paragonata, ad esempio, a quella vigente in altri Paesi è che non vi è, per questi soggetti, alcun obbligo di investire o favore investimenti in Italia. Pertanto, non può rappresentare un volano per incentivare investimenti produttivi dall’estero all’Italia. Inoltre, l’instabilità di questa normativa, come anche per tutte quelle che riguardano il rientro in Italia (disciplina dei lavoratori impatriati su tutte), potrebbe finire per non incentivare i soggetti esteri che potrebbero non essere scoraggiati da normative che cambiano con troppa facilità nel tempo.