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Multilevel marketing e sistemi piramidali: sono legali?

Fisco NazionaleMultilevel marketing e sistemi piramidali: sono legali?

Multilevel marketing e sistemi piramidali: sono modelli di reclutamento a catena di soggetti chiamati ad investire denaro. Sono legittimi secondo il nostro ordinamento? Scopriamolo insieme.

Con Multilevel Marketing si individua una particolare strategia economica, che comporta l’attribuzione di beni e servizi da un produttore al consumatore.

Questo, invero, si differenzia dal sistema di marketing piramidale, pur se sovente vengono confusi tra di loro.

Con Multilevel Marketing si intende una particolare forma di vendita diretta caratterizzata dalla possibilità per gli affiliati non solo di vendere i prodotti di volta in volta commercializzati. Inoltre, consente di far aderire alla struttura di vendita altri soggetti per poi guadagnare una percentuale sull’attività di vendita da loro posta in essere.

Questo modello si connota per due aspetti. In primo luogo consente la distribuzione ai clienti di beni e servizi di alta qualità.

In secondo luogo, si garantisce la possibilità di guadagno in proporzione allo sforzo, ovvero più il socio farà conoscere il suo business ad altri soggetti esterni alla compagine societaria.

Mentre il sistema piramidale non è una tipologia di distribuzione di un prodotto.

Esso è più u meccanismo che consiste nel vendere una posizione all’interno di una struttura piramidale.

Al vertice della struttura piramidale vi è una persona che vende ad altre persone la possibilità di entrare a far parte della piramide a dei livelli sottostanti, promettendo grandi guadagni in cambio del pagamento di una quota d’ingresso.


Rapporto tra il multilevel marketing e il sistema piramidale

Veniamo ora a descrivere brevemente i due fenomeni.

In primo luogo analizziamo il c.d. Multilevel marketing. Invero, tra i due meccanismi il confine è molto sottile. Dunque dovremo attentamente individuarne le caratteristiche, soprattutto in quanto le prime sono considerate legittime nel nostro ordinamento, non altrettanto le seconde.

In particolare gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 173/2005 hanno sancito rispettivamente che sono ritenute 

illegali quelle organizzazioni che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone” e sono “vietati gli obblighi per il reclutato di corrispondere all’azienda somme di rilevante entità in assenza di una reale controprestazione al momento del reclutamento o al fine di restare a far parte della struttura“.

Multilevel marketing

Il Multi-level marketing (MLM) è una forma di vendita diretta. In questo caso, i venditori vendono i prodotti direttamente ai consumatori e li incoraggiano a procacciare nuovi venditori.

In tal modo vengono ricompensati sia con quanto ricavano dalle vendite effettuate, che per quelle compiute da altri venditori da essi reclutati. E’ proprio questo secondo profilo che pone problemi di compatibilità con il sistema piramidale, e quindi con il relativo divieto di legge.

Infatti, il rischio maggiore è proprio quello di causare delle vendite fraudolenti.

Queste sono vendite piramidali camuffate e come tali sono sanzionati come illegali. 

Il multilevel marketing produce tre tipi di guadagni, per gli incaricati alle vendite.

  • primo tipo costituito “dalla provvigione derivante dalla promozione della vendita dei prodotti ai Clienti”,
  • secondo tipo “dai bonus derivanti dal volume delle vendite promosse personalmente ai Clienti”
  • terzo “gli incaricati possono anche essere ricompensati con bonus addizionali calcolati sul volume di vendite effettuate dalle persone da essi introdotte nell’attività” dell’azienda.

Appare evidente che l’elemento caratterizzante il Multilevel Marketing è costituito dalla terza possibilità di guadagno.

Tale meccanismo consente in astratto di realizzare ingenti guadagni riducendo al minimo l’investimento iniziale.

Suddetta tecnica di commercializzazione appare lecita ma in concreto alcune delle aziende, che hanno utilizzato il MLM hanno realizzato delle operazioni illecite.

Schema piramidale

Il multilevel marketing, dunque, rischia di determinare uno schema piramidale illegittimo, in quanto si sostanzia in una vera e propria frode.

Il sistema piramidale si caratterizza per la presenza di una serie di operazioni, negoziali o meramente materiali.

Infatti, sovente l’azienda programma la propria attività, anche mediante attività di formazione dei soggetti reclutati, Infatti, conclude un contratto con cui vende al collaboratore il materiale formativo, pubblicitario e il prodotto dimostrativo.

Questi sistemi utilizzano tecniche di comunicazione e di coinvolgimento che spesso e volentieri assomigliano a quelle utilizzate da “sette” o movimenti religiosi-culturali: convention di massa in cui si canta e si applaude i carismatici leader delle reti, costosi corsi di formazione che si viene “invitati” a frequentare.

Al fine di rendere stabile il sistema e portare all’incremento delle entrare, si procede ad un costante reclutamento di nuove persone, che per accedere pagano una quota.

Una volta entrati nella piramide, i nuovo collaboratori dovranno reclutare altri soggetti e otterranno una percentuale su ogni nuova persona reclutata.

Più però il meccanismo va avanti, e più è difficile per gli ultimi arrivati trovare nuovi adepti e rientrare dall’investimento iniziale. L’epilogo è sempre lo stesso.

Al termine della procedura, coloro che sono al vertice della piramide, che hanno organizzato il meccanismo, scompaiono una volta incassate le somme raccolte dal reclutamento.

Schema Ponzi

Lo schema Ponzi è un tipico sistema piramidale, che si struttura, tendenzialmente in tre fasi.

La prima fase dello schema Ponzi riguarda l’avvicinamento della vittima, alla quale è proposto un investimento dai grandi guadagni.

In particolare si prospetta di ottenere dei rendimenti più alti rispetto ai tassi di mercato, nel minor tempo possibile.

La seconda fase, invece, è volta a guadagnare la fiducia della vittima.

Il truffatore restituirà ad essa parte della somma inizialmente investita, che in genere ricava dalle quote versate dagli ultimi affiliati, cioè da altre vittime della frode stessa.

Il cliente, o meglio, la vittima crederà che il sistema stia funzionando e da qui sarà più semplice per il truffatore.

L’ultima fase dello schema Ponzi sarà l’estensione della rete di potenziali clienti/vittime. Più l’efficacia dell’investimento sarà nota più altre vittime cadranno nella truffa dello schema Ponzi.

Lo schema Ponzi giunge al termine solo quando le richieste di rimborso saranno così elevate da superare gli introiti derivanti dalla truffa di altre vittime.

Catena di Sant’Antonio

La Catena di Sant’Antonio è una variante dello Schema Ponzi.

In questo caso, si realizza un trasferimento di denaro che avviene per mezzi primariamente postali, attualmente anche via email.

Tale tipologia di frode è individuabile per il fatto che si diffonde per mezzo di un passaparola in gran parte alimentato all’interno delle cerchie di conoscenze. In particolare, nello schema in questione ricorrono sempre gli stessi passaggi:

  • non esiste alcun ente od organizzazione che controlli la diffusione della catena;
  • non esiste un controllo sul traffico monetario che la catena genera;
  • e non esiste alcun sistema di monitoraggio della propria situazione contabile;
  • l’investimento è ad altissimo rischio;
  • non esiste alcun controllo fiscale, né tutela legale per eventuali perdite di denaro.

Quando un multilevel marketing integra uno schema piramidale?

Come dicevamo nei precedenti paragrafi, il multilevel marketing può integrare un sistema piramidale illecito.

In particolare, in questo caso l’attività di Marketing Multilevel può sostanziarsi in una vendita con reclutamento. Il venditore reclutato è obbligato ad acquistare dall’impresa organizzatrice o da un altro componente della struttura una rilevante quantità di prodotti.

Il soggetto in questione non potrà restituire o né ottenere la restituzione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili.

Il venditore reclutato è obbligato a corrispondere, per entrare a far parte o permanere nell’organizzazione, una somma di denaro, senza ottenere nulla in cambio.

In fine, il venditore reclutato è obbligato ad acquistare dall’impresa organizzatrice o da un altro componente della struttura materiali, beni o servizi non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale svolta e non proporzionati al volume della stessa.

Seguendo questo schema, in realtà, si viene a realizzare una forma di schema piramidale affine alla catena di Sant’Antonio, in quanto tale illegittima.

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    Clelia Tesone
    Clelia Tesone
    Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".
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