Modello 770/2020: scadenza e obbligo di presentazione. La dichiarazione deve essere presentata dai sostituti d’imposta. La scadenza è il 2 novembre 2020.
Il 31 ottobre (o meglio il prossimo 2 novembre, visto che la scadenza cade di sabato) è il termine ultimo per l’invio telematico del Modello 770/2020. Si tratta di una comunicazione obbligatoria avente la funzione di attestare le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta ed i relativi versamenti effettuati nel corso del periodo d’imposta 2019.
Il Modello 770/2020 deve essere utilizzato anche dalle Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute nel corso dell’anno 2019.
La scadenza per la presentazione della documentazione è il 31 ottobre ma, essendo un sabato, è rinviata al 2 novembre 2020.

Indice degli Argomenti
Cos’è il Modello 770/2020?
Il modello 770 ha la funzione di comunicare in via telematica:
- Le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta nel 2019 e i relativi versamenti;
- Compensazioni dei crediti effettuate;
- Dati contributivi ed assicurativi;
- Ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale;
- Ritenute sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
Termine di presentazione e scadenza del modello 770/2020
La scadenza per la presentazione della documentazione è il 31 ottobre ma, essendo un sabato, è rinviata al 2 novembre 2020.
Chi è tenuto a presentare il Modello 770/2020?
Il modello 770/2020 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta.
Pertanto, sono tenuti a presentare il Modello 770 i sostituti d’imposta che hanno effettuato e versato le ritenute fiscali ovvero, in alternativa:
- Intermediari abilitati e delegati dal sostituto d’imposta;
- Altri soggetti incaricati;
- Le società appartenenti al medesimo gruppo del sostituto d’imposta.
La dichiarazione deve essere utilizzata anche dalle Amministrazioni dello stato per inoltrare, telematicamente, i dati fiscali relativi:
- Ritenute operate nell’anno 2019;
- Versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
- Riepilogo dei crediti;
- Dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La scadenza per la trasmissione telematica sarebbe il 31 ottobre tuttavia, tale data cade di sabato, pertanto, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2020.
Sono tenuti a presentare il Modello 770, coloro che, abbiano corrisposto le seguenti somme o valori:
- Assoggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
- Compensi per avviamento commerciale;
- Contributi ad enti pubblici e privati;
- Riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- Soggetti a ritenuta alla fonte.
Sono obbligati:
- Società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- Associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- Società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Trust;
- Condomìni;
- Società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- Società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- Le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- Le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- Aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- Gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- Le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ed aderiscono al Regime forfettario;
- Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- Curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.