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Modello 730 integrativo: scadenza entro il 25 ottobre

Fisco NazionaleModello 730 integrativo: scadenza entro il 25 ottobre

Il modello 730 integrativo deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente non abbia inserito il sostituto di imposta nella dichiarazione ordinariamente inviata, oppure in caso di correzione di errori o omissioni. La scadenza per la presentazione telematica del modello è il 25 ottobre. Superata la scadenza è necessario presentare il modello Redditi PF.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione ha la possibilità di modificare la dichiarazione originariamente presentata. Infatti, in caso di emersione di un maggior credito o minor debito o imposta invariata, oppure per sostituire i dati del sostituto d’imposta è possibile intervenire con il modello 730 integrativo da presentare entro il prossimo 25 ottobre 2024.

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 730 è fissata al prossimo 30 settembre. Tuttavia, i contribuenti hanno la possibilità di valutare la possibilità di presentare un modello integrativo per correggere i dati indicati o integrare dati mancanti o inesatti (sia a favore che a sfavore). Può trattarsi di oneri deducibili o detraibili oppure redditi non dichiarati. In alcuni casi è possibile intervenire con il 730 integrativo entro il 25 ottobre.

Quando si presenta il modello 730 integrativo?

Il modello 730 riporta l’esito della liquidazione dell’imposta dovuta o di quella a credito, che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto per i soggetti pensionati), rimborsa o trattiene (anche ratealmente), direttamente in busta paga del dipendente. Questo, in estrema sintesi, rappresenta il principale vantaggio che hanno i lavoratori dipendenti (o pensionati) nella presentazione del modello 730.

Il modello 730 integrativo deve essere utilizzato in caso di errori ed omissioni commesse dal contribuente al momento della presentazione del modello 730 già presentato entro la scadenza ordinaria del 30 settembre. Pertanto, nel caso in cui, nel modello 730 ordinario, il contribuente riscontri delle omissioni e delle difformità che comportano un maggior credito, un minor debito può procedere con la compilazione di un 730 integrativo entro il 25 ottobre. Una volta trascorsa tale data il modello 730 potrà essere corretto soltanto mediante l’utilizzo del Modello Redditi P.F.

Il modello 730 integrativo, pertanto, consente di rettificare la dichiarazione dei redditi inserendo, nuove spese detraibili o deducibili, non inserite, ad esempio, nella dichiarazione ordinaria. Le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione integrativa dipendono:

  • Dal momento in cui si decide di procedere alla correzione;
  • Tipologia di dichiarazione integrativa da presentare.

Il modello 730 integrativo può essere presentato soltanto in caso di variazioni che producano un maggior credito o un minor debito per il contribuente.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Qualora l’integrazione sia a favore del contribuente, ovvero produce un minor debito o un maggior credito rispetto al risultato determinato nella dichiarazione originale oppure la correzione non inficia sulla determinazione dell’imposta, il modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre.

Il modello 730 integrativo non può essere presentato tramite il proprio sostituto d’imposta. Pertanto, il professionista che va a predisporre il modello è chiamato ad indicare uno specifico codice nel frontespizio del modello 730. Le casistiche da considerare sono le seguenti:

  • Codice 1 – In caso di modifica che comporta un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 ordinario. Il contribuente deve presentare tutta la sua documentazione al professionista per lo svolgimento del controllo di conformità:
    • Della sola integrazione, se il precedente modello era stato inviato tramite professionista;
    • L’intero modello 730, se il precedente modello era stato presentato in proprio dal contribuente o tramite sostituto di imposta Si deve prestare attenzione al fatto che, se il contribuente aveva accettato la precompilata senza modifiche, il professionista incaricato della dichiarazione integrativa dovrà effettuare il controllo di conformità di tutti i documenti giustificativi (con il mancato riconoscimento degli eventuali oneri che il contribuente non è in grado di documentare);
  • Codice 2 – In caso di modifica o correzione esclusivamente i dati del sostituto d’imposta incaricato di effettuare il conguaglio in busta paga. La casistica classica dell’utilizzo di questo codice riguarda i soggetti che hanno cambiato lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 e quella di ricevimento del conguaglio in busta paga. La rettifica riguarda solo il riquadro “Dati del sostituto che effettuerà il conguaglio“;
  • Codice 3 – Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche sia nei confronti del sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario (il quale non ha proceduto al conguaglio del dichiarativo) sia per effettuare variazioni che determinino un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 ordinario.
Importante:
Prima di procedere alla compilazione del modello 730 integrativo con indicati i codici 2 e 3 è opportuno assicurarsi che il sostituto di imposta abbia effettuato il diniego del modello 730/4. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni di doppio conguaglio. Vedasi il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 76124 del 14 Aprile 2017.

Decorso il termine del 25 ottobre, il modello 730 può essere integrato e corretto solamente tramite la presentazione del Modello Redditi P.F. Si tratta dei casi di:

  • Dichiarazione correttiva nei termini, se trasmessa entro il 30 novembre;
  • Dichiarazione integrativa, se trasmessa successivamente ma non oltre il 5° anno successivo a quello di presentazione del modello originale.

Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente

Qualora, invece, l’integrazione sia sfavorevole al contribuente, ovvero, produce un maggior debito o un minor credito, occorre procedere obbligatoriamente tramite la presentazione del modello Redditi P.F. In questo caso non è mai possibile la presentazione del modello 730 integrativo. Il modello Redditi deve essere presentato:

  • Entro il 15 ottobre. Il contribuente dovrà pagare l’importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
  • Entro il 15 ottobre dell’anno successivo. Il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni;
  • Infine, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La presentazione del 730 integrativo attraverso un intermediario

Il modello 730 integrativo deve essere necessariamente presentato da un CAF o un professionista abilitato anche nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o abbia presentato direttamente il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

Il CAF o il professionista abilitato che riceve un modello 730 integrativo provvede ad elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, mod. 730-3 sul quale deve essere barrata la casella “730 integrativo“. Il prospetto di liquidazione e la copia della dichiarazione integrativa devono essere consegnati al contribuente entro l’11 novembre 2024 (il 10 novembre cade di domenica). Sempre entro questa data il CAF o professionista deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative ed il risultato delle stesse (730-4). A sua volta l’Agenzia rende disponibile entro 10 giorni dalla ricezione il risultato contabile al sostituto d’imposta il quale effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Il quadro F e il modello 730 integrativo

In pratica, la gestione della liquidazione dell’imposta, all’interno del modello 730 è gestita all’interno del quadro F. Quadro nel quale sono riepilogati gli acconti, ritenute ed eccedenze d’imposta che confluiscono nella generazione del credito (debito) complessivo rimborsato (trattenuto) dal datore di lavoro. Un’apposita sezione del quadro F (la VII) è appositamente riservata ai soggetti che intendono presentare entro il 25 ottobre, il modello 730 integrativo a favore. In questa sezione devono essere indicati gli importi a credito rimborsati derivanti dal 730 originario, ovvero i crediti utilizzati in compensazione nel modello F24, dei quali è necessario tenere conto al fine di quantificare l’importo del maggior credito (o minor debito) del quale si chiede il riconoscimento.

Quali gli importi da indicare nel quadro F?

Gli importi da indicare nel quadro F sono quelli che sono stati trattenuti o versati nel corso dell’anno di imposta a titolo di acconto Irpef, addizionale comunale o cedolare secca che possono essere stati effettuati autonomamente dal contribuente, tramite modello F24, ovvero trattenuti in busta paga direttamente dal sostituto d’imposta. Devono poi essere riportati anche i crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni chiesti a rimborso e per i quali è necessario dare conto dei possibili relativi utilizzi in compensazione. Laddove residuasse un credito, quest’ultimo potrebbe essere utilizzato, a scelta del contribuente, anche in compensazione con altri tributi (come ad esempio l’IMU).

Come e quando avviene il conguaglio del modello 730 integrativo?

Il contribuente che ha presentato il modello 730 integrativo riceve il conguaglio derivante dalla dichiarazione presentata nella busta paga del mese di dicembre. Questo nel caso in cui sia stato presentato un modello 730 integrativo che riporta i codici 1 e 3. Altrimenti, in caso di 730 integrativo presentato indicando il codice 2, il conguaglio avverrà soltanto nella prima mensilità utile. Sul punto è opportuno osservare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/2013.

Modello 730 e modello Redditi per gli investimenti esteri

Deve essere evidenziata anche una ulteriore particolare casistica di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, il contribuente che ha presentato il 730 ma nel corso del periodo di imposta ha detenuto investimenti patrimoniali e/o finanziari di fonte estera e/o ha percepito proventi di fonte estera, entro il 30 novembre deve presentare anche il modello Redditi persone fisiche (ordinario) per presentare il quadro RT, il quadro RM e/o il quadro RW (non presenti nel modello 730), oltre al frontespizio del modello.

Per approfondire: “Modello 730 o Redditi? Come fare la scelta giusta“.

Domande frequenti

Quando è possibile presentare il modello 730 integrativo?

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di: presentare entro il 25 ottobre modello integrativo.

Cos’è il modello 730 integrativo?

Si tratta di un modello dichiarativo che consente di rettificare la dichiarazione dei redditi inserendo, ad esempio, nuove spese detraibili o deducibili, la mancata indicazione del sostituto di imposta, etc.

Che succede se si sbaglia il modello 730?

Entro il 25 ottobre di ogni anno è possibile presentare il modello 730 integrativo per la modifica di errori od omissioni a favore del contribuente. Per gli errori a sfavore del contribuente, invece, occorre presentare il modello Redditi P.F.

Come si correggono i modelli 730 di anni passati?

L’ultimo appello per correggere i propri errori scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del 730 utilizzando il modello Redditi.

E’ possibile annullare un modello 730 precompilato già inviato?

Sul sito dedicato al modello 730 precompilato è l’Agenzia delle Entrate a spiegare come annullare la dichiarazione dei redditi inviata con errori. L’annullamento potrà essere effettuato tramite la sezione denominata Dichiarazione Inviata, cliccando alla voce Annulla 730 inviato.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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