Mediante la consultazione del modello 730, è possibile ricevere una brutta sorpresa scoprendo di essere a debito con il fisco di importi anche molto alti. Ciò in genere accade a causa dell’IRPEF e del sistema di tassazione che lo connota.
Infatti, laddove si sia in possesso di due o più CU, può ragionevolmente accadere che al momento del conguaglio risulti un debito a titolo di IRPEF. Ciò per diverse ragioni. La prima è che se si svolgono più attività lavorative, i datori di lavoro, quali sostituti di imposta, potrebbero non procedere ad effettuare le corrette trattenute. Oppure di aver fruito bonus non spettanti.
È dunque possibile procedere al pagamento mediante sei o sette rate, secondo il calendario che vi indicheremo di seguito. Attenzione! il numero massimo di 7 rate possono essere fruite solo se la dichiarazione dei redditi viene presentata nel primo mese utile.
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Il versamento delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione
Il versamento delle imposte che derivano dalla presentazione della dichiarazione (es. IRPEF, cedolare secca, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, etc), a titolo di saldo per l’anno 2023 (assieme alla prima rata di acconto) deve essere effettuato:
- Entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica);
- Entro il 31 luglio 2024, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Deve essere evidenziato che a partire da quest’anno i soggetti aderenti al Concordato preventivo biennale per le partite IVA hanno la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio senza maggiorazioni (ex art. 37 D.Lgs n. 13/24).
Il versamento delle imposte a debito può essere effettuato in unica soluzione, oppure attraverso il versamento rateale (in rate mensili). Le imposte sono calcolate in base al reddito imponibile dichiarato, tenendo conto delle deduzioni e detrazioni spettanti. Questo calcolo viene effettuato utilizzando appositi software di dichiarazione dei redditi o con l’assistenza di un commercialista.
Versamento con rateizzo
Nel caso in cui il contribuente decida di effettuare il versamento in forma rateale può dilazionare in rate mensili l’importo a debito a titolo di saldo e acconto. La rateazione non è detto che riguardi l’interno importo dovuto. Infatti, è possibile scegliere di rateizzare solo una parte delle imposte dovute o solo alcune di esse. Il versamento in forma rateale deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese. Nella tabella seguente vediamo il calendario delle scadenze in caso di rateizzo del debito.
Cosa sono i versamenti delle imposte?
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo. In particolare, è opportuno ricordare che:
- Le scadenze per il versamento delle imposte sono generalmente fissate al 30 giugno per il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno corrente, e al 30 novembre per il secondo acconto.
- È importante rispettare queste scadenze per evitare sanzioni e interessi di mora.
Calendario dei versamenti delle imposte a debito
Se il contribuente decide di effettuare il pagamento in forma rateale delle imposte dovute è chiamato a versare la prima rata entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è domenica). Oppure, è possibile versare entro il 31 luglio 2024 con l’aggiunta dell’interesse corrispettivo.
Sulle rate successive alla prima del rateizzo trovano applicazione gli interessi nella misura dello 0,33%. Di seguito il calendario della rateizzazione delle imposte a debito derivanti dalla dichiarazione dei redditi:
Rata | Versamento 01/07 | Interessi % | Versamento 31/07 | Interessi % |
---|---|---|---|---|
1 | 1° luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2 | 16 luglio | 0,17 | 20 agosto | 0,18 |
3 | 20 agosto | 0,50 | 16 settembre | 0,51 |
4 | 16 settembre | 0,83 | 16 ottobre | 0,84 |
5 | 16 ottobre | 1,16 | 18 novembre | 1,17 |
6 | 18 novembre | 1,49 | 16 dicembre | 1,5 |
7 | 16 dicembre | 1,82 | – | – |
Modalità di versamento
Il versamento delle imposte a debito derivante dalla dichiarazione dei redditi deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24. Il pagamento del modello F24 deve essere effettuato con modalità diverse a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita IVA. Vediamo le possibili casistiche di seguito.
Per i contribuenti titolari di partita IVA il versamento delle imposte deve avvenire esclusivamente con modalità telematica utilizzando:
- I servizi online dell’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di online banking messi a disposizione da istituti bancari, Poste Italiane e Agente della riscossione, etc;
- Gli intermediari abilitati (professionisti ecc.) attraverso:
- Il canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate;
- I servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per i contribuenti non titolari di partita IVA il versamento delle imposte a debito deve avvenire attraverso:
- Il modello F24 cartaceo da presentare presso istituti di credito o Poste Italiane;
- Il modello telematico utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari di pagamento.
Codici tributo per il versamento delle imposte a debito
Il modello F24 permette di compensare eventuali crediti con i debiti tributari. Di seguito i principali codici tributo.
IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):
- 4001: IRPEF – Saldo
- 4033: IRPEF – Acconto prima rata
- 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1668: Interessi pagamento dilazionato
- 1842: IRPEF – Saldo
- 1840: IRPEF – Acconto prima rata
- 1841: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
Addizionali e altre imposte:
- 3801: Addizionale comunale – Saldo e Acconto
- 3844: Imposta sostitutiva regime forfetario – Saldo
- 3843: Imposta sostitutiva regime forfetario – Acconto prima rata
- 1792: Imposta sostitutiva regime forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1790: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1791: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
Questi codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, con l’indicazione dell’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento. Per la cedolare secca, se il versamento è rateale, è necessario indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate.
Sanzioni e Interessi
Se il pagamento delle imposte a debito non viene effettuato entro le scadenze previste, si incorre in sanzioni e interessi. Le sanzioni da ritardato versamento possono variare in base al ritardo e alle circostanze del mancato pagamento. Nel caso è possibile sfruttare lo strumento del ravvedimento operoso.