In Italia, per le coppie non sposate, ossia conviventi di fatto, non esiste nessun diritto al mantenimento nei confronti dell’ex compagno o compagna, fanno eccezione alcune situazioni particolari.
La convivenza dà vita a una famiglia di fatto, con gli stessi effetti di una famiglia sposata, tuttavia, manca di una disciplina specifica. Mediante il matrimonio i coniugi si impegnano a rispettare doveri e diritti reciproci, pensiamo al dovere al mantenimento in favore del coniuge economicamente non autosufficiente dopo la separazione.
Per i conviventi di fatto manca un insieme di obblighi e doveri come quelli coniugali. Pertanto, in assenza di matrimonio non spetta il mantenimento per legge, tuttavia esso potrebbe spettare in presenza di un diverso accordo a regolamentare la convivenza.
Quindi, la procedura e le possibilità di ottenere un mantenimento per la fine della convivenza dipendono dalle situazioni specifiche di ciascun caso e non esistono diritti automatici, come nella separazione e divorzio di due persone sposate. Scopriamo nel dettaglio quali sono i requisiti da rispettare per accedere al mantenimento e agli obblighi alimentari, in caso di cessazione della convivenza senza matrimonio.
Matrimonio, unione civile e convivenza di fatto: le differenze
Il diritto all’assegno di mantenimento è un’obbligazione economica che deriva dal matrimonio o dall’unione civile. In caso di separazione o divorzio, il coniuge o il partner che non è autosufficiente economicamente può avere il diritto di ottenere un assegno di mantenimento.
Anche se l’unione civile non è assimilabile al matrimonio dal punto di vista giuridico, esiste comunque un vincolo legale specifico tra i partner. Pertanto, anche per gli uniti civilmente, il diritto all’assegno di mantenimento può essere riconosciuto dopo la separazione.
Il mantenimento deriva dal vincolo coniugale o dall’unione civile e la situazione cambia per le convivenze di fatto. Le coppie che convivono senza contrarre un matrimonio o un’unione civile non hanno gli stessi obblighi e diritti legali previsti per i coniugi e non crea di per sé un obbligo automatico di mantenimento tra i partner, sebbene possa essere simile, nella pratica, sotto molti aspetti a un matrimonio o a un’unione civile. Senza un impegno legale formale, i conviventi di solito non hanno diritto all’assegno di mantenimento a meno che non sussista un accordo tra le parti.
Infatti, i conviventi non vantano diritti di mantenimento, a meno che i due conviventi lo prevedano mediante un accordo specifico. In particolare, mediante il patto di convivenza è possibile determinare anche gli aspetti patrimoniali che riguardano la coppia e introdurre l’obbligo di mantenimento nei confronti del convivente più debole economicamente. Ciò che viene inserito nel patto può esser fatto valere in una causa civile in caso di inadempimento.
Per quanto riguarda i figli, i genitori hanno l’obbligo di mantenimento fino alla maggiore età o fino a quando non diventano economicamente indipendenti, in base al vincolo genitoriale e non è legato al matrimonio o all’unione civile. Indipendentemente dallo stato civile dei genitori, il diritto all’assegno di mantenimento per i figli è automatico e viene stabilito in base alle necessità del minore e alle capacità economiche dei genitori.
Mantenimento al convivente e obblighi alimentari: come funziona
Nel contesto delle coppie di fatto, l’assegno di mantenimento è regolato dal patto di convivenza, mentre l’obbligo alimentare è diverso e dipende dalla situazione economica di ciascun partner. Si tratta di due elementi ben distinti. Nel secondo caso potrebbe scattare l’obbligo alimentare, che è ben diverso dall’assegno di mantenimento e riguarda solo le persone in stato di bisogno.
I conviventi di fatto possono stabilire le condizioni riguardanti il mantenimento reciproco e altri aspetti patrimoniali attraverso un patto di convivenza, che prevede l’obbligo di mantenimento nei confronti del convivente più debole economicamente. Le specifiche riguardanti il calcolo dell’importo, la modalità di erogazione, la durata e le altre condizioni possono essere stabilite nel patto. Questo accordo deve essere redatto con scrittura privata autenticata.
L’obbligo alimentare riguarda, invece, sia i coniugi che i conviventi e impone la fornitura di sostegno finanziario all’ex partner in stato di bisogno. Grazie alla legge Cirinnà, anche nelle coppie di fatto sussiste l’obbligo alimentare, simile a quello coniugale, ma con importi più modesti e requisiti più stringenti.
Mantenimento senza matrimonio, i requisiti per gli obblighi alimentari
Il diritto al mantenimento per le coppie non sposate in Italia è regolato dall’art. 156 c.c.. Di seguito sono elencati i principali requisiti che possono aprire le porte al mantenimento:
- convivenza stabile: deve esserci stata una convivenza stabile tra i partner per un periodo significativo. La legge non specifica una durata minima precisa, ma si richiede una convivenza effettiva e continuativa;
- contributo economico e materiale: la parte che richiede l’assegno di mantenimento deve dimostrare di aver fornito un contributo economico o materiale significativo alla vita familiare. Questo può includere il contributo finanziario alla casa, il lavoro domestico, l’educazione dei figli o altre forme di supporto economico;
- reale danno economico subito a causa della fine della convivenza: il partner che richiede l’assegno di mantenimento deve dimostrare che la fine della convivenza ha causato un reale danno economico alla parte bisognosa. Questo significa che la rottura della convivenza ha causato una significativa perdita di sostegno finanziario o altre difficoltà economiche per la parte richiedente;
- esigenze e impossibilità di autosufficienza: affinché un convivente possa ottenere il mantenimento, deve dimostrare di trovarsi in una situazione di bisogno oggettivo, ovvero di non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento autonomamente dopo la fine della convivenza, come nel caso di mancanza di lavoro o di reddito adeguato;
- capacità economica dell’altro partner: l’altro partner deve avere la capacità economica di fornire il mantenimento, ovvero deve essere in grado di contribuire finanziariamente al sostentamento della parte bisognosa;
- fine della convivenza: la convivenza deve essere stata caratterizzata da stabilità e durata e il mantenimento può essere richiesto entro un anno dalla cessazione della convivenza.
Convivenza senza matrimonio, chi decide se spetta il mantenimento?
È importante sottolineare che la legge italiana riconosce il mantenimento solo in situazioni specifiche e con determinati requisiti. Non esiste una regolamentazione specifica e automatica per il mantenimento delle coppie conviventi, come nel caso del matrimonio o dell’unione civile. La presenza di un patto di convivenza può semplificare la gestione delle questioni finanziarie e includere disposizioni riguardanti l’assegno di mantenimento.
Tuttavia, è fondamentale ricordare che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento per le coppie conviventi dipende dalla valutazione caso per caso e dalle specifiche circostanze delle parti coinvolte. Il giudice esaminerà attentamente tutti gli elementi pertinenti e prenderà in considerazione diversi fattori, come la durata della convivenza, il contributo economico fornito da ciascun partner alla coppia, le esigenze finanziarie delle parti coinvolte e la capacità economica dell’altra parte. Solo dopo un’analisi dettagliata, il giudice deciderà se spetta o meno il mantenimento.
Poiché la questione del mantenimento per le coppie conviventi è complessa e soggetta a interpretazione, è fondamentale ottenere una consulenza qualificata per comprendere i propri diritti e doveri specifici in base alla propria situazione. Un esperto potrà fornire supporto e guidare le parti coinvolte, aiutandole a prendere decisioni informate e a raggiungere accordi adeguati.
Mantenimento in presenza di matrimonio
In presenza di matrimonio, occorre rispettare una serie di condizioni, per poter beneficiare dell’assegno di mantenimento dall’ex coniuge:
- Il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta di ottenimento dell’assegno al giudice;
- Al coniuge beneficiario non deve essere stata addebitata la separazione;
- Il coniuge può beneficiare dell’assegno di mantenimento solo nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri” o non può procurarseli per ragioni oggettive;
- Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per poter far fronte al pagamento dell’assegno.
L’assegno è periodico e può essere erogato in diverse forme quali ad esempio: una somma unica di denaro o suddivisa in più voci di spesa (per il canone di affitto dell’abitazione coniugale, per gli oneri condominiali, etc).
L’assegno potrebbe essere corrisposto anche per tutta la vita, oppure potrebbe venire meno pochi mesi dopo la corresponsione. Per maggiori informazioni: “Assegno di Mantenimento al coniuge: la disciplina fiscale”