Mancato pagamento delle rate del mutuo: quali sono le conseguenze in caso di inadempimento alle rate del mutuo? Scopriamole insieme.

Il mutuo è il contratto con il quale una parte, detta mutuante, consegna ad altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa qualità, a norma dell’art. 1813 c.c..

L’effetto essenziale del mutuo è, quindi, il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario e la liberazione di quest’ultimo ha luogo se, alla scadenza stabilita, trasferisce al mutuante altrettanti beni della stessa specie e qualità di quelli ricevuto. Si tratta, in sostanza, di un prestito di consumazione, definito dagli economisti come lo scambio tra moneta presente e la promessa di moneta futura.

Qualora si presentino delle difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, a causa di spese personali straordinarie, le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo sono diverse a seconda della gravità dell’inadempimento. In specie possiamo individuare tre principali conseguenze: il pagamento degli interessi di mora; l’iscrizione al SIC; pignoramento dell’immobile ipotecato. Per questo motivo è opportuno verificare il corretto pagamento delle rate del mutuo e monitorare le nostre entrate e uscite mensili pianificando il più possibile il nostro fabbisogno.

Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo.

Cos’è il mutuo?

Prima di esaminare cosa accade in caso di mancato pagamento delle rate del muto, vediamo qual è la nozione che definisce questa tipologia contrattuale.

Il mutuo è il contratto con il quale una parte, detta mutuante, consegna ad altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa qualità, a norma dell’art. 1813 c.c..

L’effetto essenziale del mutuo è, quindi, il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario e la liberazione di quest’ultimo ha luogo se, alla scadenza stabilita, trasferisce al mutuante altrettanti beni della stessa specie e qualità di quelli ricevuto. Si tratta, in sostanza, di un prestito di consumazione, definito dagli economisti come lo scambio tra moneta presente e la promessa di moneta futura.

Il mutuo è un contratto a carattere reale, in quanto per la sua conclusione, oltre al consenso, occorre anche la consegna della cosa al mutuatario. Inoltre, esso si dice anche che è traslativo ad effetti reali, in quanto un contratto ad effetti reali si distingue da un contratto reale.Esso è tale in quanto il mutuatario acquista la proprietà della cosa.

Invero, esso è anche un contratto ad effetti obbligatori, in quanto il mutuatario si obbliga a restituire una quantità di beni equivalente a quella ricevuta.

Esso, in genere, è oneroso, perché, salvo patto contrario, comporta per il mutuatari anche l’obbligo di corrispondere al mutuante gli interessi sulla somma ricevuta. Quindi, è ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, quando sia pattuita la corresponsione degli interessi.

Mancato pagamento delle rate del mutuo: cosa succede?

Il contratto di mutuo è generalmente concluso con una banca. Dunque, laddove tu dopo la conclusione del negozio ti trovi nella situazione di non poter provvedere al pagamento delle rate del mutuo, ti invitiamo in primo luogo a comunicarlo all’ente creditizio. In tal modo, la banca ti consiglierà il comportamento da adottare al fine di prevenire eventuali rischi di varia natura.

Ad esempio, la banca potrebbe consigliarti di:

  • rinegoziando il mutuo, in tal modo andando a modificare alcuni elementi del contratto originario, come ad esempio la durata del mutuo o il tipo di tasso, potresti essere in grado di renderti adempiente, senza ricorrere in sanzioni
  • sospendendo temporaneamente i pagamenti, laddove tu versi in stato di effettiva incapienza, la banca può venirti in contro e sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un breve lasso di tempo.

Le conseguenze del ritardo nel pagamento, poi, sono diverse anche in base al grado di gravità dell’inadempimento. Infatti, il legislatore tende ad adottare una disciplina divergente a seconda del tempo e dell’entità della somma inadempiuta.

Infatti si distingue tra:

  • mancato pagamento anche di una sola rata;
  • ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento, anche di una sola rata;
  • ritardo, tra 30 e 180 giorni dalla scadenza, nel pagamento delle rate fino a sette volte, anche non consecutive. In tal caso il ritardo comporta solo il pagamento degli interessi di mora. Se viene superato il limite delle sette rate non pagate, la banca ha la facoltà di procedere alla revoca immediata del mutuo. Al mutuatario sarebbe così chiesto il rimborso di tutto il debito residuo, richiesta cui non potrebbe evidentemente far fronte, portando così dritti al pignoramento dell’immobile.

Mancato pagamento delle rate del mutuo: interessi di mora

Nel caso di mancato pagamento delle rate del mutuo, il mutuatario sarà tenuto a pagare gli interessi di mora per risarcire la propria Banca del danno subito. I tassi di mora, in linea generale, comportano una maggiorazione dei tassi di interesse già pattuiti con l’Istituto di Credito, che varia dal 2 al 4% per ogni rata non pagata. 

La natura portabile dell’obbligazione pecuniaria, oggetto di mutuo, ha una conseguenza indiretta in termini del regime della mora. In tal caso la mora del debitore opera automaticamente per effetto della scadenza del termine non c’è bisogno dell’intimazione, opera ex re. 

La scadenza del termine è sufficiente per la mora.

Una delle peculiarità della mora, è che trattandosi di obbligazioni pecuniaria, è che realizza una forfettizzazione del danno, perché sono dovuti interessi moratori dal giorno della mora, anche se prima non erano convenuti interessi.

Al creditore, in questo caso la banca, che dimostra il danno maggiore, spetta l’ulteriore risarcimento. Questo connota lo statuto di ogni obbligazione pecuniaria. 

Le obbligazioni pecuniarie sono, quindi, portabili, ciò comporta come principale conseguenza la forfettizzazione del danno da ritardo, che sono, per l’appunto, gli interessi di mora, salvo la prova del maggior danno. Si presume che il danno da ritardo sia pari alla misura degli interessi, salvo la prova del maggior danno.

Iscrizione del nominativo nel SIC

Laddove, tu non provveda al pagamento delle rate del mutuo, vi sono diverse conseguenze, tra queste Iscrizione del nominativo del debitore non pagante al SIC.

L’acronimo identifica il Sistema di Informazioni Creditizie gestito dal CRIF. Questo strumento provvede alla raccolta dei dati sui finanziamenti richiesti da privati, cittadini o imprese. L’iscrizione comporta delle limitazioni sull’accesso al credito, infatti, laddove il tuo nominativo sia iscritto nel SIC vi sarà una reale difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti da Banche e Finanziarie, anche solo per richiedere prestiti dalle cifre contenute.

Tuttavia, l’iscrizione non è reversibile. Infatti, sarà sufficiente regolarizzare i pagamenti per essere cancellati. La Banca, dopo il pagamento, provvederà all’aggiornamento del database. Tale operazione è effettuata entro limiti di tempo stabiliti in base alla tipologia dell’inadempienza.

Pignoramento immobile ipotecato

Infine, la più grave delle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo è il pignoramento dell’immobile sul quale è costituita ipoteca.

Il pignoramento è una delle procedure di esecuzione forzata di tipo generico. Tale strumento ha come principale finalità, quella di consentire alla Banca di recuperare il credito inadempiuto, rivalendosi sul bene immobile. In tal modo, provvede a recuperare la prestazione originariamente dedotta in obbligazione e non adempiuta dal debitore.

Tramite il pignoramento, dunque, si vanno a surrogare gli effetti dell’adempimento spontaneo. Con il pignoramento si provvede coattivamente a recuperare le somme dovute per l’inadempimento delle rate, rivalendosi sui beni dal patrimonio del soggetto passivo. A seguito di tale atto si procederà poi ad una fase di conversione in denaro, tramite la vendita forzata.

La procedura di pignoramento immobiliare prevede una serie di elementi che devono necessariamente caratterizzare il procedimento:

  • l’oggetto, individuato nel diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili del debitore e loro pertinenze. Contestualmente, infatti, il creditore potrebbe avviare una procedura esecutiva su beni mobili connessi all’immobile, come ad esempio gli arredi;
  • le conseguenze, relative agli oneri di pubblicità immobiliare.

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