In caso di omessa iscrizione AIRE, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda all’art. 3 segue un criterio specifico legato ai giorni di presenza nei due Paesi per dirimere il conflitto di residenza fiscale.
È l’incubo ricorrente di molti italiani a Dublino: anni di lavoro nelle Big Tech, stipendi tassati alla fonte in Irlanda, ma nessuna iscrizione all’AIRE. Per l’Agenzia delle Entrate sei un evasore totale residente in Italia, con tua prova contraria. La sanzione sembra inevitabile.
Eppure, la salvezza esiste e si trova in un documento del 1971. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda contiene una “regola aurea” unica nel suo genere, la regola dei 91 giorni, che può ribaltare l’esito di un accertamento fiscale, facendo prevalere la sostanza della tua presenza a Cork o Dublino sulla forma burocratica dell’anagrafe italiana.

Indice degli argomenti
- Il residente in Italia (senza AIRE) ma vivo a Dublino
- La soluzione è nell’articolo 3 della Convenzione (L. 583/1974)
- Applicazione pratica e strategia difensiva
- Perché vincere la residenza è fondamentale: L’articolo 14
- Aspetti operativi tra errori e strategie difensive
- Consulenza fiscalità internazionale
- Domande frequenti
- Fonti normative
Il residente in Italia (senza AIRE) ma vivo a Dublino
Il paradosso della doppia residenza. Se vivi e lavori in Irlanda ma non sei iscritto AIRE, ti trovi in una situazione di “dual residence”. Per l’Italia sei residente fiscale (perché iscritto all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno). Per l’Irlanda sei residente fiscale (perché superi il Days Test di 183 giorni). Senza l’intervento della Convenzione, saresti tassato due volte sullo stesso reddito.
Leggi anche: Lavoro in Irlanda: devo pagare imposte in Italia?
La presunzione (ora relativa) dell’art. 2 TUIR post-2024
Fino a ieri, la mancata iscrizione AIRE era un muro quasi invalicabile. L’articolo 2, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabiliva una presunzione legale di residenza in Italia per chiunque fosse iscritto alle anagrafi comunali.
Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023 (attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), lo scenario è cambiato. La nuova norma ha introdotto criteri di collegamento basati sulla sostanza (presenza fisica e relazioni personali), rendendo la presunzione di residenza legata all’iscrizione anagrafica relativa. Questo significa che oggi è ammessa la prova contraria: il contribuente può dimostrare di non essere stato residente in Italia, nonostante le risultanze anagrafiche. E lo strumento principe per questa prova è proprio la Convenzione.
Ci troviamo quindi con due norme interne in conflitto:
- Italia: Ti reclama perché sei iscritto all’anagrafe (o hai il domicilio in Italia).
- Irlanda: Ti reclama perché sei fisicamente presente lì per lavoro.
In caso di conflitto, le Convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna (art. 169 TUIR e Art. 117 Costituzione). Ma attenzione: non tutte le convenzioni sono uguali.
La soluzione è nell’articolo 3 della Convenzione (L. 583/1974)
Qui entra in gioco il dettaglio tecnico che fa la differenza. La maggior parte dei trattati moderni segue il Modello OCSE e risolve i conflitti all’art. 4 usando criteri gerarchici, ovvero le “tie breaker rules“: Abitazione permanente; Centro interessi vitali; Soggiorno abituale.
La Convenzione Italia-Irlanda, ratificata con Legge 9 ottobre 1974, n. 583 , è antecedente a questo standard e contiene una definizione di residenza molto più rigida e “matematica” all’articolo 3.
La definizione di “Residente dell’Irlanda” (Lett. d)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), definisce chi può essere considerato “residente dell’Irlanda” ai fini del trattato. La norma stabilisce che è residente dell’Irlanda ogni persona che è considerata residente in Irlanda ai fini dell’imposta irlandese e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- (aa) non è residente in Italia ai fini dell’imposta italiana (questo caso non si applica a chi non è iscritto AIRE, perché per l’Italia lo si è eccome); OPPURE
- (bb) soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l’anno fiscale.
La “regola aurea” dei 91 Giorni
Hai letto bene. La Convenzione non ti chiede dove hai il “centro degli affetti” o dove tieni il cane (criteri scivolosi e soggettivi in sede di contenzioso). L’Articolo 3 introduce un criterio quantitativo secco:
Se sei residente in Irlanda per la legge irlandese (e lo sei, se ci lavori tutto l’anno) e non metti piede in Italia per più di 91 giorni in un anno, la Convenzione ti attribuisce esclusivamente la residenza fiscale irlandese.
Questo disattiva automaticamente la pretesa impositiva italiana sui redditi di lavoro dipendente prestati in Irlanda (in virtù dell’articolo 14 della stessa Convenzione, che vedremo dopo), rendendo la mancata iscrizione AIRE un’irregolarità formale (sanzionabile amministrativamente) ma non sostanziale ai fini delle imposte sui redditi.
Quadro sinottico: normativa interna vs convenzione
| Criterio | Soglia & Presupposto | Effetto fiscale | Documentazione & rischi |
| ✅ Regola dei 91 Giorni (La Soluzione) | < 91 giorni in Italia (Art. 3, par. 1, lett. d, bb – Conv. 1974) 11 | Residenza esclusiva in Irlanda. Disinnesca la pretesa italiana nonostante la mancata AIRE. | Travel Log preciso. Rischio: Se tocchi i 92 giorni, perdi la protezione automatica e ricadi nella doppia residenza. |
| ❌ Residenza Domestica (Il Problema) | Iscrizione Anagrafica (Art. 2 comma 2 TUIR) | Tassazione Mondiale (ITA + IRL). L’Italia pretende tasse su tutto il reddito ovunque prodotto. | Nessuna difesa. Senza l’uso della Convenzione, sei considerato evasore totale in Italia. |
| Tassazione Stipendio (L’Obiettivo) | Lavoro svolto in loco (Art. 14 Convenzione) 22 | Tassazione solo in Irlanda. L’Italia non può tassare lo stipendio se sei “Residente Irlanda” ex Art. 3. | Contratto e Utenze. Rischio: Smart Working dall’Italia (anche breve) diventa imponibile in Italia. |
Applicazione pratica e strategia difensiva
Avere la teoria dalla propria parte non basta: bisogna saperla calcolare e dimostrare. Se il tuo obiettivo è invocare l’articolo 3 della Convenzione per neutralizzare la mancata iscrizione AIRE, la tua vita diventa una questione di matematica e prove documentali.
Il test dei 91 giorni
Per capire se sei al sicuro, dobbiamo simulare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) su un caso reale. Immaginiamo la situazione di Marco, ingegnere informatico a Cork.
- Situazione anagrafica: Residente in Italia (mai iscritto AIRE).
- Situazione lavorativa: Dipendente di azienda irlandese, lavora in sede.
- Abitudini: Torna in Italia per Natale, Pasqua e qualche weekend estivo.
Ecco come cambia il suo destino fiscale in base ai giorni spesi in Italia:
| Giorni in Italia | Status Domestico (ITA) | Status Convenzionale (art. 3) | Conseguenza Fiscale |
| 45 giorni | Residente (No AIRE) | Residente Irlanda | Tassazione esclusiva in Irlanda |
| 89 giorni | Residente (No AIRE) | Residente Irlanda | Tassazione esclusiva in Irlanda |
| 92 giorni | Residente (No AIRE) | Rischio | Doppia imposizione possibile |
L’analisi: Finché Marco resta sotto i 91 giorni di presenza fisica in Italia nell’anno fiscale, rientra nella definizione convenzionale di “Residente dell’Irlanda“. Superata quella soglia, perde la protezione automatica della definizione (lettera d) e si espone all’accertamento italiano, poiché non può più opporre il trattato in modo diretto e inequivocabile per disinnescare la residenza italiana.
Perché vincere la residenza è fondamentale: L’articolo 14
Perché ci accaniamo tanto sull’articolo 3? Perché definire la residenza è la chiave per attivare l’articolo 14 (lavoro subordinato). Una volta stabilito che sei “Residente dell’Irlanda” (grazie ai < 91 giorni in Italia), l’articolo 14 stabilisce che:
“Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe […] non sono tassabili che in quest’ultimo Stato [Irlanda], a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell’altro Stato contraente [Italia]”.
Traduzione operativa: Se lavori fisicamente in Irlanda e torni in Italia solo per vacanza (senza fare smart working), lo stipendio irlandese è tassabile esclusivamente in Irlanda. L’Italia non può chiedere un euro, nemmeno per differenza aliquote.
Aspetti operativi tra errori e strategie difensive
In anni di gestione di posizioni cross-border Italia-Irlanda, ho visto molti espatriati commettere leggerezze fatali. Ecco cosa devi sapere per blindare la tua posizione.
Errore comune: “La regola dei 183 giorni“
Molti clienti mi dicono: “Dottore, sono stato in Italia 100 giorni, ma sono comunque meno di 183, quindi sono tranquillo!”. Sbagliato. I 183 giorni sono la regola generale (TUIR o Modello OCSE standard). La Convenzione Italia-Irlanda del 1974 ha una regola speciale più severa: il limite è 91 giorni. Sgarrare di un solo giorno (es. 92 giorni) può far crollare l’intero castello difensivo.
Errore comune: lo smart working “nascosto“
Attenzione alla frase “a meno che il lavoro non venga svolto nell’altro Stato” dell’art. 14. Se durante i tuoi ritorni in Italia (anche se sotto i 91 giorni) apri il laptop e lavori da casa dei genitori, quei giorni di stipendio diventano imponibili in Italia. La Convenzione protegge la residenza, ma la fonte del reddito (dove presti l’attività) vince sempre.
La strategia: la costruzione del “fascicolo difensivo”
Non aspettare l’accertamento. Costruisci oggi la prova della tua “non presenza” in Italia. L’onere della prova (ora relativo) richiede fatti concreti. Consiglio di archiviare in un drive:
- Travel Log: Un foglio Excel con date esatte di entrata e uscita dall’Italia.
- Carte d’imbarco: Non basta la prenotazione, serve il boarding pass che prova il volo effettivo.
- Estratti conto “parlanti”: Evidenzia le spese quotidiane (supermercato, pub, trasporti) effettuate in Irlanda. Sono la prova regina che eri fisicamente lì.
- Utenze e affitto: Contratto registrato a proprio nome in Irlanda e bollette con consumi coerenti.
Tieni presente che, per invocare l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione tra Italia e Irlanda devi farti rilasciare dall’autorità fiscale irlandese la certificazione di residenza fiscale rilasciata ai sensi dello stesso art. 3. Senza di essa è impossibile la difesa attraverso la normativa convenzionale.
Checklist di validazione: sei al sicuro?
Prova a fare questo check rapido. Se rispondi “SÌ” a tutti i punti, la tua difesa è solida.
- [ ] Possiedi un contratto di lavoro irlandese e svolgi la tua attività prevalentemente in sede a Dublino/Cork/Galway?
- [ ] Hai un “travel log” preciso che dimostra, biglietti alla mano, che sei stato in Italia per meno di 91 giorni in ogni anno solare oggetto di controllo?
- [ ] Hai conservato prove di “vita vissuta” in Irlanda (bollette, estratti conto con spese quotidiane, iscrizione palestra/medico)?
- [ ] Non hai lavorato in smart working dall’Italia durante i tuoi rientri (o sei consapevole che quei giorni vanno tassati)?
- [ ] Sei pronto a esibire questa documentazione in caso di lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate?
- [ ] Hai la certificazione di residenza fiscale irlandese ai sensi dell’art. 3 della Convenzione?
Consulenza fiscalità internazionale
La normativa fiscale internazionale è complessa e ogni caso ha le sue sfumature. Se hai superato i 91 giorni o hai una situazione patrimoniale mista (investimenti, immobili in Italia), non improvvisare. Prenota una consulenza fiscale specifica per valutare il tuo rischio e preparare il fascicolo difensivo prima che arrivi l’accertamento.
Domande frequenti
No. È una specificità della Convenzione Italia-Irlanda del 1974. La maggior parte delle altre convenzioni (es. Francia, Germania, UK) segue il modello OCSE standard e usa regole diverse. Non applicare questo articolo ad altri contesti!
Sì, ma solo per quei giorni. La Convenzione all’Art. 14 protegge lo stipendio solo se il lavoro è svolto in Irlanda. Se lavori fisicamente dall’Italia, l’Italia ha diritto di tassare quel reddito (concorrente), anche se sei residente convenzionale irlandese.
L’iscrizione AIRE non è retroattiva. Iscriversi oggi ferma la presunzione di residenza italiana da domani, ma non sana il passato. Per gli anni pregressi, l’unica difesa resta l’applicazione della Convenzione come spiegato in questo articolo.
Dipende. Se non hai altri redditi in Italia e applichi la Convenzione per escludere la tassazione italiana sullo stipendio irlandese, tecnicamente saresti esonerato. Tuttavia, in caso di controlli o lettere di compliance, potrebbe essere strategico presentarla per dichiarare il reddito come “non imponibile” ai sensi della Convenzione, allegando la prova della residenza estera.
Fonti normative
- TUIR (D.P.R. 917/1986): Art. 2 (Soggetti passivi) e Art. 165 (Credito d’imposta), norme interne superate dalla Convenzione.
- Legge 9 ottobre 1974, n. 583: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni.
- Art. 3 (Definizioni Generali): La regola dei 91 giorni per la residenza .
- Art. 14 (Lavoro Subordinato): La tassazione esclusiva nello stato di residenza .
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Art. 1): Modifica dell’art. 2 del TUIR, introduzione della presunzione relativa e dei criteri sostanziali di residenza.