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Scontrino elettronico: le sanzioni per chi non lo emette

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La mancata emissione dello scontrino elettronico comporta una sanzione pari al 90% dell’Iva evasa e un minimo di 500 euro. Questo è quanto prevede l’art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 471/97, come sanzione ordinaria a cui può aggiungersi la sanzione accessoria legata alla sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese.


Da ormai qualche anno, tutti i commercianti in Italia sono obbligati ad emettere lo scontrino elettronico per tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal loro importo. La misura è stata introdotta per combattere l’evasione fiscale e per garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni commerciali. Tuttavia, ancora oggi ci sono commercianti che non rispettano tale obbligo, esponendosi a pesanti sanzioni.

Tra le principali violazioni contestate a artigiani e commercianti in ambito fiscale devono essere sicuramente annoverate quelle connesse alla mancata emissione dello scontrino fiscale, e alla connessa omessa certificazione dei corrispettivi. Trattasi di violazioni cui la normativa in vigore ricollega la comminazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di sanzioni accessorie di tipo interdittivo. Non tutto è perduto però, in quanto, in molti casi è possibile presentare deduzioni difensive alla DR competente. La mancata emissione dello scontrino rappresenta oggi una delle principali contestazioni che la Guardia di Finanza contesta alla maggior parte dei piccoli esercizi commerciali. In ogni caso, quando si riceve l’atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è sempre possibile, qualora ve ne siano le ragioni, presentare delle deduzioni difensive, al fine di chiedere l’archiviazione del procedimento. In questo articolo, analizziamo quali sono le sanzioni previste per chi non emette lo scontrino elettronico e quali sono le conseguenze per i commercianti che non rispettano questa normativa.

Il riscontro della violazione legata alla mancata emissione dello scontrino

La mancata emissione dello scontrino fiscale viene contestata solitamente dagli uomini della Guardia di Finanza. L’attività parte all’estero di esercizi commerciali. La GdF richiede ai clienti, usciti dall’esercizio commerciale di mostrare lo scontrino dei beni acquistati. In mancanza di questo documento, la GdF chiede al commerciante di mostrare lo scontrino relativo a quella operazione, conclusa pochi istanti prima. A questo punto le fattispecie sono due:

  • Scontrino emesso e certificazione nel registro corrispettivi eseguita – Se il commerciante dimostra che l’operazione è stata eseguita e mostra dal registratore di cassa lo scontrino relativo a quell’acquisto, non ci sono problemi. La GdF chiude ogni pretesa in merito;
  • Scontrino non emesso, o comunque non è dimostrabile la certificazione – Nel caso in cui il commerciante, per qualsiasi motivo, non sia in grado di dimostrare l’emissione dello scontrino, viene redatto il PVC. La GdF nel documento annota l’accaduto descrivendo i fatti. Tale documento sarà poi inviato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

La sanzione può essere irrogata solo ove vi sia la prova riscontrata da elementi oggettivi, cosa che non sussiste sulla sola base di dichiarazioni di un cliente, che abbia affermato di essere sprovvisto dello scontrino.

L’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti per l’accertamento, emette atto di contestazione al commerciante nel quale sono riportate le sanzioni applicate alla violazione in oggetto.

La sanzione amministrativa per la mancata emissione dello scontrino

La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale a fronte di un’operazione rilevante ai fini Iva, prevede una sanzione principale ai fini Iva punita, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/97 (come modificati dall’art. 1 co. 1110 della Legge n. 178/2020), con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 90% dell’imposta (Iva) relativa all’operazione non documentata (in precedenza la sanzione era pari al 100%). Il successivo quarto comma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che vi sia in ogni caso un minimo sanzionatorio. Valore minimo fissato nella misura di €. 500,00.

Non ha rilievo l’importo della vendita, che può essere irrisorio, e operano il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. In pratica, questo significa che, anche se l’operazione non certificata ha un esiguo valore economico (spesso si tratta di pochi euro), in ogni caso la sanzione minima applicata è sempre di €. 500,00. Oltre a questa è prevista una sanzione accessoria, la quale prevede la sospensione dell’attività qualora ci siano più violazioni nel tempo.

La medesima sanzione è irrogata per l’omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi di emergenza di ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

Ricordiamo che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

La sanzione accessoria

Accanto alla sanzione amministrativa, nei casi di mancata emissione di scontrino o ricevuta deve essere tenuta presente la sanzione accessoria. L’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 non esaurisce l’ambito sanzionatorio relativo all’omessa certificazione dei corrispettivi Iva. Il successivo articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 prevede anche l’applicazione di una sanzione accessoria applicabile quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio. Tale sanzione presuppone che le violazioni siano riscontrate presso lo stesso esercizio commerciale.

La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra tre giorni e un mese. In deroga a quanto previsto dal comma 7, del D.Lgs. n. 472/97, ai sensi del quale le sanzioni accessorie devono essere eseguite quando il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo, il provvedimento cautelare amministrativo della sospensione è immediatamente esecutivo.

In relazione all’applicazione della sanzione accessoria è necessario tenere in considerazione che:

  • La sospensione è attuata con provvedimento della Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
  • L’atto di sospensione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è contestata la quarta violazione;
  • L’esecuzione della sanzione e la verifica dell’effettivo adempimento sono demandate all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
  • L’esecuzione della sospensione è assicurata con sigillo dell’organo procedente e sottoscrizione del personale incaricato.

Circostanza aggravante

Tale normativa prevede un’aggravante, riguardante l’applicazione della sanzione accessoria. Sanzione che aumenta da uno a sei mesi di sospensione dell’attività qualora l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione (intesi come sommatoria delle quattro diverse violazioni nel quinquennio) risulti superiore a €. 50.000.

Mancata emissione dello scontrino fiscale: cosa fare?

Quando si riceve un atto di contestazione relativo alla mancata emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale è necessario prestare attenzione alla data di notifica. La data di notifica rappresenta il punto di partenza per i 60 giorni a disposizione per prendere decisione su cosa fare. Il contribuente in questo lasso di tempo concesso dall’Agenzia delle Entrate può alternativamente:

Prestare acquiescenza all’atto

Il contribuente decide di chiudere la contestazione attraverso il pagamento nei 60 giorni dalla notifica dell’atto. In questo modo, la sanzione applicata viene ridotta ad 1/3 del minimo. Questo è quanto prevede l’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97. In questo caso, quindi, la sanzione piena di €. 500,00 è ridotta fino a €. 166,66.

Il pagamento del dovuto può essere effettuato attraverso la presentazione del modello F24, riportando il codcie tributo relativo alla sanzione e l’anno di commissione della violazione. Ai fini della validità del pagamento è necessario riportare nel modello F24 anche il codice ufficio e il codice atto, presenti nell’atto di contestazione. Una volta effettuato il pagamento lo stesso dovrà essere comunicato all’Ufficio della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto di contestazione.

Effetti dell’acquiescenza

La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidività nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale. La definizione agevolata inibisce, inoltre, la costituzione di precedente per l’eventuale recidività.

Presentazione di deduzioni difensive

In alternativa all’acquiescenza dell’atto il contribuente, sempre nei 60 giorni dalla notifica, ha la possibilità di presentare delle deduzioni difensive. Possibilità prevista dall’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 472/97. In questo caso l’impugnazione dell’atto non è ammessa (e se proposta è improcedibile), fino all’emissione dell’eventuale atto di irrogazione sanzioni. In pratica, si tratta di presentare un’istanza in carta semplice, indirizzata alla Direzione Provinciale competente per territorio che ha emesso l’atto.

I riferimenti sono indicati nell’atto stesso. L’obiettivo è quello di chiedere di poter riesaminare l’atto, dimostrando la bontà dell’operato nella propria attività commerciale. Ad esempio, il cliente che è uscito dal negozio potrebbe aver già gettato via lo scontrino, e al momento della richiesta da parte della GdF di copia dello stesso, per qualche motivo il registratore di cassa, potrebbe non aver funzionato correttamente. In questi casi, con la presentazione di deduzioni difensive è possibile ottenere un riesame della pratica, magari allegando copia dello scontrino presente nella stampa del registrazione di cassa.

Un motivo plausibile per la mancata emissione dello scontrino è quello legato all’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi effettuato dai rivenditori della grande distribuzione organizzata. Questi soggetti, infatti, sono tenuti ad inviare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le operazioni relative ai corrispettivi percepiti. In tutti questi casi, infatti, il commerciante è tenuto a rilasciare scontrini non fiscali, che spesso inducono la GdF ad emettere PVC. Processi verbali di constatazione che in questi, casi, attraverso un’attenta presentazione di deduzioni difensive possono essere riesaminati ed archiviati.

Tempi di risposta

Dal momento in cui si ottiene la ricevuta di protocollo delle deduzioni difensive inviate, scattano 365 giorni di tempo, nei quali l’Agenzia delle Entrate può decidere se accogliere l’istanza presentata oppure rigettarla. In caso di accoglimento dell’istanza, l’Agenzia vi comunicherà l’archiviazione del fascicolo. E non ci saranno attività ulteriori. In caso contrario, qualora l’Agenzia non rilevi cambiamenti nel suo orientamento, non sarà comunicato niente al contribuente. Per questo è fondamentale scadenziarsi bene la data di notifica delle deduzioni. Allo scadere dei 365 giorni, partono gli ulteriori 60 giorni per la presentazione del ricorso tributario.

Presentazione di un’istanza di reclamo/mediazione ricorso

Come terza possibilità, alternativa all’acquiescenza e alle deduzioni difensive, c’è la diretta presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione e ricorso tributario. In mancanza della definizione agevolata l’atto di contestazione assume valenza di atto di irrogazione sanzioni, in quanto tale l’atto è impugnabile. Si tratta di passare la fase delle deduzioni difensive e di andare direttamente a proporre un’istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate, che in caso di mancato accoglimento si trasformerà automaticamente in ricorso tributario.

L’istituto del reclamo mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario introdotto al fine di prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica dell’atto per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre.

Per le controversie di valore inferiore a €. 50.000 il ricorso ha valore di reclamo e può contenere un istanza di mediazione. L’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per fornire una risposta. Risposta che se positiva, quindi in accoglimento del contribuente, viene comunicata. In caso negativo, ovvero di mancato accoglimento non vi sarà alcuna comunicazione. Spirato, quindi, il termine di 90 giorni, scattano gli ulteriori 30 giorni per la costituzione in giudizio del contribuente presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. A questo punto sarà poi fissata l’udienza dinnanzi alla Commissione tributaria, chiamata ad esprimersi sul caso.

Per approfondire: “Istanza di reclamo mediazione e ricorso“.

Cosa succede se non si fa niente?

Non pervenendo, nei termini stabiliti sopra, né la definizione agevolata (acquiescenza) con il pagamento del terzo, né le deduzioni difensive, o la proposizione del ricorso l’Agenzia provvederà alla riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo. Il ruolo riguarda le sanzioni irrogate e non definite.

Conclusioni e consulenza fiscale online

L’esperienza concreta di consulenza in questo ambito mi insegna che buona parte delle violazioni riscontrate dalla GdF nei suoi controlli più essere risolto attraverso la presentazione di deduzioni difensive. Naturalmente, si escludono da questa considerazione i casi di violazioni palesi e conclamate. In tutti i casi di incertezza nell’applicazione della norma, invece, è fondamentale conservare la documentazione utile a dimostrare l’effettiva emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

La cosa importante è non perdere tempo e affidarvi per tempo ad un professionista preparato che possa indirizzarvi verso la soluzione migliore da prendere per la vostra situazione concreta. La cosa su cui è necessario prestare attenzione è evitare di incorrere nella sanzione accessoria legata alla sospensione dell’attività. Per questo motivo è necessario ponderare bene le scelte da fare in caso di più violazioni riscontrate.

Se hai appena ricevuto la verbalizzazione di un Processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate per la mancata emissione dello scontrino fiscale non preoccuparti. Siamo a tua disposizione per una prima analisi del caso e per studiare per te la migliore soluzione da intraprendere nella tua situazione personale.

5 COMMENTI

  1. Non emissione dello scontrino fiscale

    Il cliente non è sanzionabile ….: può quindi liberamente lasciare sul tavolo lo scontrino o gettarlo appena ricevuto …..: se decide di tenerlo (potrebbe essere opportuno almeno finchè non è fuori dal locale) può trovare difficoltà a gettarlo appena fuori dal locale (assenza di cestini o comunque presenza di cestini non destinati appositamente alla Carta ….). (Magari all’interno del locale in questione esiste un apposito contenitore riservato alla carta: quindi uno potrebbe essere incentivato a gettare (per certi aspetti, giustamente) lo scontrino ricevuto in Tal contenitore sapendo che in caso di controllo fuori dal locale non è tenuto a esibire lo scontrino ricevuto).

    Soluzione ottimale: dovrebbe esserci un contenitore per Carta fuori dal Locale! (Con i Gestori del locale che incentivano i clienti a gettare lì lo scontrino ricevuto).

  2. Quanto tempo ha l’agenzia delle entrate per notificare un verbale per mancata emissione scontrino fiscale?? Io ho ricevuto la notifica dopo 100 giorni, sono tenuto lo stesso a pagare o posso fare ricorso?

  3. Salve Alessandro, la mancata notifica deve essere accertata attraverso un PVC, successivamente (entro 90 giorni dal PVC) deve essere emesso il relativo avviso di accertamento con l’applicazione delle sanzioni.

  4. Il Pvc è il “Processo verbale di constatazione”, ovvero il documento con il quale l’Agenzia delle Entrate o la GdF mettono a conoscenza del contribuente le violazioni riscontrate.

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