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Annotazioni obbligatorie nelle fatture UE o Extra UE

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I soggetti passivi Iva sono chiamati ad inserire particolari annotazioni all’interno delle fatture, riguardanti operazioni con soggetti UE o extra UE al fine di armonizzare gli obblighi di fatturazione per tutti i soggetti passivi in ambito UE.


I soggetti dotati di partita Iva che emettono fattura nei confronti di soggetti residenti in Paesi esteri (sia UE che extra-UE) sono tenuti ad applicare alcune annotazioni obbligatorie previste dall’articolo 21 del DPR n. 633/72. Tali locuzioni sono indispensabili a livello UE, al fine di definire la territorialità dell’imposta per le operazioni svolte tra soggetti passivi.

Con l’intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Direttiva n. 2010/45/UE, ha modificato i commi 6 e 6-ter dell’articolo 21 del DPR n. 633/72, rendendo applicabili una serie di annotazioni che i soggetti passivi Iva sono tenuti ad inserire in fattura, in caso di effettuazione di operazioni intracomunitarie, o con soggetti extra-UE. Tale Direttiva, con il dichiarato scopo di armonizzare gli obblighi di fatturazione per tutti i soggetti passivi UE, ha introdotto una serie di annotazioni, che andremo di seguito ad analizzare.

Annotazioni obbligatorie da riportare in fattura

Le fatture emesse dai soggetti passivi dell’Imposta sul valore aggiunto che espongono importi non soggetti a Iva, ovvero non imponibili oppure esenti dovranno riportare per esteso le annotazioni virgolettate di seguito analizzate, con eventualmente anche l’indicazione della normativa nazionale o comunitaria di riferimento. Questo è quanto previsto obbligatoriamente dalla Direttiva comunitaria in commento. Le annotazioni da riportare in fattura, ai sensi della Direttiva n. 2010/45/UE, recepita nel nostro ordinamento dal D.L. n. 216/2012 sono le seguenti:

Operazione non soggetta

L’annotazione deve essere inserita nelle fatture riguardanti le seguenti operazioni:

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE;
  • Prestazioni di servizi specifici territorialmente non rilevanti in Italia rese a soggetto extra-UE. Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese extra-UE;
  • Cessione di beni non territorialmente rilevante in Italia (di cui all’articolo 7-bis del DPR n. 633/72 ). Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-bis comma 1, per la cessione di beni in transito e depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Operazione non imponibile

L’annotazione riguarda le fatture destinate riguardanti le operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, nonché le cessioni di beni intra-UE. Ad esempio: cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (di cui all’articolo 9 del DPR n. 633/72).

Inversione contabile

L’annotazione utilizzabile “inversione contabile” è utilizzabile nei seguenti casi:

  • Operazioni Intra-UE – Per le operazioni non soggette ad imposta di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UEche si auto addebitano l’Iva del loro Stato Membro. Ad esempio: Articolo 7-quater, comma 1, lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese UE, o ancora, per le cessioni di beni ad un paese UE (cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331/93);
  • Operazioni interne – Per le cessioni interne per le quali l’Iva è dovuta dal soggetto passivo acquirente:
    • Oro, oro da investimento (articolo 17, comma 5, del DPR n. 633/72);
    • Rottami, cascami, avanzi di metalli non ferrosi, e poi carta da macero stracci, scarti di ossa, (articolo 74, commi 7-8 del DPR n. 633/72):
    • Sub-appalti in edilizia o cessione di fabbricati abitativi strumentali, cessioni di cellulari, PC.

Operazione esente

L’annotazione riguarda la fatturazione delle operazioni di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/72, con esclusione di quelle indicate al n. 6: lotto, lotterie, concorsi pronostici, comprese le raccolte delle giocate. Classico caso è quello relativo ad un operazione riguardante servizi funebri in ambito internazionale.

Operazione soggetta al regime del margine

L’annotazione riguarda la fatturazione delle operazioni in regime del margine, di cui al D.L. n. 41/95, con ulteriore annotazione:

  • Regime del margine per i beni usati;
  • Regime del margine per oggetti d’arte;
  • Regime del margine per oggetti di antiquariato o da collezione;
  • Regime del margine per agenzie di viaggi e turismo.

Autofatturazione”

L’annotazione riguarda le operazioni fatturate nel caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali la relativa imposta è dovuta dal cessionario o committente, o soggetti passivi Iva con la tecnica dell’autofattura, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 633/72, ovvero:

  • Prestazioni di servizi specifici territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da soggetto passivo Extra-UE. Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in Italia;
  • Prestazione di servizi generica ricevuta da soggetto stabilito in un paese Extra-UE.

Tabella riepilogativa delle indicazioni obbligatorie da inserire in fattura

L’art. 21 del PDR n. 633/72 prevede l’utilizzo di indicazioni obbligatorie da inserire in fattura in caso di particolari operazioni Iva. Di seguito una tabella che riassume le principali annotazioni in relazione alla tipologia di attività rendicontata in fattura.

Nella fattura elettronica devono trovare indicazione anche i codici natura Iva dell’operazione, che vengono riepilogati nella tabella seguente.

Tabella codici – Natura Iva

Nella tabella seguente i codici di natura Iva che devono essere utilizzati nei casi di operazioni senza addebito Iva. In questo tipo di documento va dunque inserito nella e-fattura il codice corrispondente al tipo di operazione.

Termine di emissione della fattura

Una volta analizzate le annotazioni da riportare in fattura, riteniamo utile riepilogare i termini di fatturazione per le operazioni UE ed extra UE, ricordando che l’emissione della fattura deve essere effettuata nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’atto di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello stato o dal territorio dello stato membro di provenienza. Se anteriormente al verificarsi dell’evento è stata emessa la fattura relativa di un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto/spedizione dei beni dall’Italia). Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere registrate entro il termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93).

Per gli acquisti intracomunitari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento, se risulta in fattura, deve:

  • Integrare la fattura emessa dal cedente o prestatore stabilito in un altro paese UE;
  • Registrare la fattura nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento In caso di mancato ricevimento della fattura il cessionario italiano ha due mesi di tempo prima di procedere all’autofattura, che deve essere emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla partenza dei beni.

Per approfondire: “Termine di emissione della fattura elettronica“.

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