I soggetti dotati di partita Iva che emettono fattura nei confronti di soggetti residenti in Paesi esteri (sia UE che extra-UE) sono tenuti ad applicare alcune annotazioni obbligatorie previste dall’articolo 21 del DPR n. 633/72. Tali locuzioni sono indispensabili a livello UE, al fine di definire la territorialità dell’imposta per le operazioni svolte tra soggetti passivi.
Con l’intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Direttiva n. 2010/45/UE, ha modificato i commi 6 e 6-ter dell’articolo 21 del DPR n. 633/72, rendendo applicabili una serie di annotazioni che i soggetti passivi Iva sono tenuti ad inserire in fattura, in caso di effettuazione di operazioni intracomunitarie, o con soggetti extra-UE. Tale Direttiva, con il dichiarato scopo di armonizzare gli obblighi di fatturazione per tutti i soggetti passivi UE, ha introdotto una serie di annotazioni, che andremo di seguito ad analizzare.
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Definizione della Territorialità dell’Imposta
Un aspetto cruciale per comprendere il corretto trattamento dell’IVA è la definizione della territorialità dell’imposta. La territorialità stabilisce se un’operazione è soggetta o meno ad IVA in Italia, in base alla localizzazione del fornitore e del cliente, nonché del luogo in cui viene svolta l’operazione. Le regole sulla territorialità sono disciplinate principalmente dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, che distingue tra servizi resi a consumatori finali (B2C) e servizi resi a soggetti passivi (B2B).
Ad esempio, i servizi B2B sono generalmente soggetti all’IVA nel paese del cliente, mentre i servizi B2C possono essere soggetti all’IVA del paese del fornitore. Comprendere correttamente la territorialità consente di stabilire se un’operazione è imponibile, esente o non soggetta ad IVA e quale annotazione deve essere riportata in fattura.
Operazioni intracomunitarie: esempi pratici
Le operazioni intracomunitarie, ovvero le cessioni e gli acquisti di beni tra soggetti situati in diversi Stati membri dell’UE, prevedono specifiche regole di fatturazione. Ad esempio, la cessione di un bene a un cliente tedesco è considerata non imponibile ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 331/93, a condizione che sia dimostrato il trasferimento del bene al di fuori dell’Italia e che il cliente sia un soggetto passivo dotato di partita IVA valida, verificabile tramite il sistema VIES. Analogamente, per un acquisto intracomunitario, l’impresa italiana deve integrare la fattura emessa dal fornitore UE con l’IVA italiana e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Fornire esempi pratici aiuta a comprendere meglio l’applicazione di queste norme complesse.
Annotazioni obbligatorie da riportare in fattura
Le fatture emesse dai soggetti passivi dell’Imposta sul valore aggiunto che espongono importi non soggetti a Iva, ovvero non imponibili oppure esenti dovranno riportare per esteso le annotazioni virgolettate di seguito analizzate, con eventualmente anche l’indicazione della normativa nazionale o comunitaria di riferimento. Questo è quanto previsto obbligatoriamente dalla Direttiva comunitaria in commento. Le annotazioni da riportare in fattura, ai sensi della Direttiva n. 2010/45/UE, recepita nel nostro ordinamento dal D.L. n. 216/2012 sono le seguenti:
“Operazione non soggetta“
L’annotazione deve essere inserita nelle fatture riguardanti le seguenti operazioni:
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE;
- Prestazioni di servizi specifici territorialmente non rilevanti in Italia rese a soggetto extra-UE. Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese extra-UE;
- Cessione di beni non territorialmente rilevante in Italia (di cui all’articolo 7-bis del DPR n. 633/72 ). Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-bis comma 1, per la cessione di beni in transito e depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
“Operazione non imponibile“
L’annotazione riguarda le fatture destinate riguardanti le operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, nonché le cessioni di beni intra-UE. Ad esempio: cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (di cui all’articolo 9 del DPR n. 633/72).
“Inversione contabile“
L’annotazione utilizzabile “inversione contabile” è utilizzabile nei seguenti casi:
- Operazioni Intra-UE – Per le operazioni non soggette ad imposta di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UEche si auto addebitano l’Iva del loro Stato Membro. Ad esempio: Articolo 7-quater, comma 1, lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese UE, o ancora, per le cessioni di beni ad un paese UE (cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331/93);
- Operazioni interne – Per le cessioni interne per le quali l’Iva è dovuta dal soggetto passivo acquirente:
- Oro, oro da investimento (articolo 17, comma 5, del DPR n. 633/72);
- Rottami, cascami, avanzi di metalli non ferrosi, e poi carta da macero stracci, scarti di ossa, (articolo 74, commi 7-8 del DPR n. 633/72):
- Sub-appalti in edilizia o cessione di fabbricati abitativi strumentali, cessioni di cellulari, PC.
“Operazione esente“
L’annotazione riguarda la fatturazione delle operazioni di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/72, con esclusione di quelle indicate al n. 6: lotto, lotterie, concorsi pronostici, comprese le raccolte delle giocate. Classico caso è quello relativo ad un operazione riguardante servizi funebri in ambito internazionale.
“Operazione soggetta al regime del margine“
L’annotazione riguarda la fatturazione delle operazioni in regime del margine, di cui al D.L. n. 41/95, con ulteriore annotazione:
- Regime del margine per i beni usati;
- Regime del margine per oggetti d’arte;
- Regime del margine per oggetti di antiquariato o da collezione;
- Regime del margine per agenzie di viaggi e turismo.
“Autofatturazione”
L’annotazione riguarda le operazioni fatturate nel caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali la relativa imposta è dovuta dal cessionario o committente, o soggetti passivi Iva con la tecnica dell’autofattura, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 633/72, ovvero:
- Prestazioni di servizi specifici territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da soggetto passivo Extra-UE. Ad esempio: operazione effettuata ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in Italia;
- Prestazione di servizi generica ricevuta da soggetto stabilito in un paese Extra-UE.
Tabella riepilogativa delle indicazioni obbligatorie da inserire in fattura
L’art. 21 del PDR n. 633/72 prevede l’utilizzo di indicazioni obbligatorie da inserire in fattura in caso di particolari operazioni Iva. Di seguito una tabella che riassume le principali annotazioni in relazione alla tipologia di attività rendicontata in fattura.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SVOLTA | INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN FATTURA |
---|---|
Operazione non imponibile ex art. da 8 a 8-bis, 9 e 38-quater DPR n. 633/72 | Operazione non imponibile |
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 D.L. n. 331/93 | Operazione non imponibile |
Operazione esente ex art. 10 DPR n. 633/72 (eccezione di quella al n. 6) | Operazione esente |
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ex art. 7-bis, co. 1 DPR n. 633/72 | Operazione non soggetta |
Cessione di beni e prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabili fuori dalla UE | Operazione non soggetta |
Operazioni soggette al regime del reverse charge interno, ex art. 17, co. 5 e 6 DPR n. 633/72 | Inversione contabile |
Cessione di rottami, cascami e materiali di scarto in genere ex art. 74 co. 7 e 8 DPR n. 633/72 | Inversione contabile |
Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1 nn. da 1) a 4) DPR n. 633/72, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato UE | Inversione contabile |
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex D.L. n. 41/95 (conv. Legge n. 85/95) | Regime del margine – beni usati |
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine | Regime del margine – oggetti d’arte |
Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione | Regime del margine – oggetti da collezione |
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter DPR n. 633/72 | Regime del margine – agenzie di viaggio |
Fatture emesse dal cessionario o dal committente per un obbligo proprio (ex art. 21, co.6-ter DPR n. 633/72) | Autofatturazione |
Nella fattura elettronica devono trovare indicazione anche i codici natura Iva dell’operazione, che vengono riepilogati nella tabella seguente.
Tabella codici – Natura Iva
Nella tabella seguente i codici di natura Iva che devono essere utilizzati nei casi di operazioni senza addebito Iva. In questo tipo di documento va dunque inserito nella e-fattura il codice corrispondente al tipo di operazione.
CODICI | TIPOLOGIA DI OPERAZIONE IVA |
---|---|
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Termine di emissione della fattura
Una volta analizzate le annotazioni da riportare in fattura, riteniamo utile riepilogare i termini di fatturazione per le operazioni UE ed extra UE, ricordando che l’emissione della fattura deve essere effettuata nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’atto di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello stato o dal territorio dello stato membro di provenienza. Se anteriormente al verificarsi dell’evento è stata emessa la fattura relativa di un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto/spedizione dei beni dall’Italia). Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere registrate entro il termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93).
Per gli acquisti intracomunitari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento, se risulta in fattura, deve:
- Integrare la fattura emessa dal cedente o prestatore stabilito in un altro paese UE;
- Registrare la fattura nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento In caso di mancato ricevimento della fattura il cessionario italiano ha due mesi di tempo prima di procedere all’autofattura, che deve essere emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla partenza dei beni.
Per approfondire: “Termine di emissione della fattura elettronica“.
Checklist degli adempimenti per le operazioni con l’estero
Per agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, è utile predisporre una checklist degli adempimenti necessari per chi effettua operazioni con l’estero. Tra i punti principali da considerare vi sono:
- Verifica della territorialità: determinare se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia.
- Verifica della partita IVA sul VIES per le operazioni intracomunitarie.
- Emissione della fattura con la corretta annotazione obbligatoria (ad esempio, “operazione non imponibile” o “inversione contabile”).
- Indicazione dei codici natura IVA nella fattura elettronica.
- Rispetto dei termini di emissione e registrazione della fattura.
- Conservazione della documentazione per supportare le scelte effettuate, come la verifica VIES o la dichiarazione d’intento ricevuta.
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